| Clizia Magoni
Lucia
Bianchin, Dove non arriva la legge.
Dottrine della censura nella prima
età moderna, Bologna,
il Mulino, 2005, 389 pp.
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Il libro di Lucia Bianchin sviluppa, a
partire dalla questione storiografica del
disciplinamento sociale, uno studio consacrato
alle dottrine sulla censura elaborate tra
la fine del XVI secolo e l’inizio
del XVII. Intesa in questo periodo come
«un insieme di tecniche di controllo
e di regolamentazione» esercitate
sugli aspetti politici, religiosi e sociali
della vita di ogni individuo, la censura
rappresentò per le istituzioni politiche
e religiose un fondamentale strumento di
autoconservazione. «L’ampiezza
e il rigore della censura», infatti,
aumentarono «quanto più grave
fu la minaccia alla stabilità del
potere politico e all’ordine sociale»
(p. 107).
Nel corso del XVI secolo, si delinearono
due modelli di censura ecclesiastica: quello
cattolico e quello riformato. La censura
della Chiesa di Roma fu concepita prevalentemente
come censura dei libri, finalizzata ad impedire
o almeno ad arginare la circolazione delle
idee ereticali per mezzo di uno stretto
controllo, non sempre efficiente, su autori,
editori e lettori. Le Chiese riformate,
invece, concentrarono la loro azione censoria
soprattutto sul disciplinamento dei costumi
(censura morum). Ciò che distinse
maggiormente la censura della Chiesa cattolica
da quella protestante, nella fattispecie
calvinista, fu l’espressa volontà
di quest’ultima di coinvolgere l’intera
collettività nella azione di controllo
e di vigilanza, svolta dal presbiterio,
sulla vita morale e religiosa della comunità.
A partire dal Cinquecento, l’esercizio
della censura non fu più appannaggio
esclusivo della Chiesa ma cominciò
ad essere svolto anche dalle autorità
statali, la cui azione in questo ambito
crebbe proporzionalmente all’affermarsi
di un potere centralizzato. Proprio in questo
periodo il ruolo della censura «riportato
alla luce nella sua conformazione originaria
dalle grandi sintesi di diritto dei giuristi
umanisti, assume nelle teorie dello Stato
una rilevanza e una centralità evidenti».
Tuttavia, coloro che tra la fine del XVI
secolo e l’inizio del XVII fecero
della censura l’oggetto di una riflessione
politico-giuridica, non si riferirono ai
modelli storici contemporanei, bensì
si richiamarono prevalentemente a quelli
del mondo antico.
Gli autori presi in esame da Lucia Bianchin
– Jean Bodin, Pierre Grégoire,
Giusto Lipsio, Johannes Althusius (capp.
IV-VII) – pur nelle intrinseche differenze
politiche e confessionali, concordarono
nel ritenere la censura, sull’esempio
antico, uno strumento indirizzato principalmente
al controllo e al disciplinamento dei costumi.
Troppi erano infatti i comportamenti pericolosi
per i quali le leggi non prevedevano una
pena, e che, se lasciati impuniti, potevano
condurre lo Stato alla rovina.
All’interno di questa concezione
comune, tuttavia, è possibile ravvisare
delle differenze tra i diversi autori. Così,
Pierre Grégoire si discostava da
Bodin, fautore di una magistratura censoria
priva di potere giurisdizionale, laddove
affermava che le competenze e le prerogative
dell’istituto censorio dovessero non
solo declinarsi nelle forme della giustizia
ordinaria, ma, se reintrodotte in Francia
nella forma classica, sarebbero dovute spettare
al sovrano, il solo al quale era lecito
di diritto «costringere al rispetto
e all’obbedienza delle norme morali,
in base a una potestas di ordine superiore,
a lui concessa da Dio per la cura, la difesa
e la salvezza del suo popolo» (p.
209). Giusto Lipsio, per evitare che la
censura diventasse odiosa ai sudditi, affermava
che lo stesso principe avrebbe dovuto assoggettarsi
alle leggi della censura, prevedendo inoltre
di elargire premi e ricompense ai meritevoli.
Il perno della trattazione di Althusius,
nella cui dottrina confluirono i risultati
dell’esperienza politica svolta nella
città calvinista di Emden, ruotava
attorno agli aspetti punitivo-repressivi
della censura. Alle forme tradizionali di
punizione previste per la correzione dei
comportamenti devianti, quali l’ignominia
e la multa, Althusius aggiungeva quella
delle case correzionali (ergasteria),
destinate agli individui recidivi.
Diversamente, il giurista tedesco luterano
Johannes Angelius Werdenhagen, ultimo autore
preso in esame dalla Bianchin (cap. VIII),
rifiutava «una giurisdizione umana»
che andasse oltre «la repressione
dei crimini, arrogandosi il diritto di giudicare
azioni e comportamenti indifferenti per
le leggi». Per Werdenhagen, la sola
censura ammessa era quella esercitata sull’istruzione
religiosa, in modo da prevenire, per mezzo
dell’educazione delle coscienze, i
comportamenti sbagliati.
Se il contesto storico-politico rimane
talora in secondo piano nello studio di
Lucia Bianchin, la puntuale lettura delle
fonti fa emergere come il ruolo centrale
assegnato alla censura dalla dottrina di
fine Cinquecento e inizio Seicento sia espressione
della concezione del potere «che racchiude
in sé una complessità di elementi
culturali, politico-giuridici e religiosi,
a volta a volta diversi, ma sempre indissolubilmente
legati fra loro».
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