| Luca
Materazzo
Il modello costituzionale degli Stati
Uniti nel processo costituente francese
dell’anno III
|
Queste pagine costituiscono
una riflessione sul processo costituente
francese del 1795 – corrispondente
all’anno III del calendario repubblicano
– e definito come moment américain
de la Revolution français [1].
Questo segmento temporale – che portò
alla nascita della Costituzione del 5 fruttidoro
anno III – vede posizionati i suoi
ideali punti di cesura sulle date del 9
termidoro anno II (27 luglio 1794) e del
18 fruttidoro anno V (4 settembre 1795).
La prima giornata segnò la fine della
dittatura del Terrore; nella seconda giornata
si consumò il primo colpo di Stato
del Direttorio ai danni dei Consigli e che
– secondo una definizione di Furet
– determinò la fine delle istituzioni
dell’anno III [2]. Erano queste le istituzioni nate sotto l’impulso della
reazione termidoriana, che provocò
la caduta di Robespierre e della dittatura
del Comitè de Salut publique.
In questo ‘autunno della Rivoluzione’
[3] chiamato Termidoro, è pertinente parlare di opzioni istituzionali
che trovavano un’ispirazione nel modello
costituzionale degli Stati Uniti?
Certamente se fu così, si trattò
di una riproposizione: con la reazione termidoriana,
infatti, si rimise in moto una discussione
che – dopo il cortocircuito istituzionale
della dittatura giacobina – riprese
ad alimentarsi dell’esperienza americana
e che ebbe i suoi prodromi nel processo
costituente che culminò nella Costituzione
monarchica del 3 settembre 1791.
È in questo frangente, infatti, che
il ‘mito americano’ fu recepito
in Francia soprattutto tra gli Anglomanes
e gli Américanistes, che
si cimentarono nel dibattitto che precedette
la redazione della Carta costituzionale
proponendo una serie di soluzioni politiche
[4].
Una di esse riguardava la composizione del
potere esecutivo e richiamava le prerogative
del Presidente degli Stati Uniti quali possibili
alternative a quelle del re di Francia.
In una disamina comparativa, si può
dire che mentre negli Stati Uniti i padri
fondatori avevano scritto una Costituzione
che imbastiva un assetto istituzionale che
ancora oggi – a distanza di più
di duecento anni – si può dire
stabile, in Francia il processo costituente
ebbe le caratteristiche di una sequenza
continuamente segnata da interruzioni.
Questa sequenza costituente fu segnata da
quattro tempi nei quali andarono componendosi
le costituenti rivoluzionarie, il primo
e l’ultimo rappresentati da due Costituzioni
vere e proprie: la Costituzione monarchica
del 1791 e la Costituzione repubblicana
dell’anno III; il secondo ed il terzo
tempo rappresentati, rispettivamente, dal
progetto costituzionale girondino e dall’inapplicata
Costituzione dell’anno I.
In questo complesso processo costituente,
articolato in quattro fasi, spicca una analogia
con il processo rivoluzionario americano:
la cancellazione dell’istituto monarchico.
Tuttavia se nel caso degli Stati Uniti esso
fu rimpiazzato da un presidente titolare
di un forte potere esecutivo [5],
nel caso della Francia, l’allocazione
di questo potere rappresentò sempre
un problema.
La questione dell’esecutivo
Tutti e quattro i tempi di
questa sequenza costituente furono pervasi
da una certa méfiance de
l’executif. Qual era la scaturigine
di questa paura di un potere esecutivo forte?
Come si sostanziò nei quattro processi
costituenti francesi? E, soprattutto, perché
relativamente all’anno III è
lecito tornare a parlare di moment américain?
Partendo dal primo tempo di questa sequenza
costituito dalla nascita della Carta del
1791, uno dei temi di maggior rilevanaza,
per quanto concerneva la composizione del
potere esecutivo e che richiamava le prerogative
del Presidente degli Stati Uniti, fu la
questione del veto regio. Tale questione
consisteva nella possibilità di dotare
il Re dell’esercizio di un veto assoluto
in grado di contrastare le decisioni del
potere legislativo.
Questa proposta avanzata dagli Anglomanes
fu subito stoppata da Sieyès
: «La storia insegna», egli
disse, «che occorre guardarsi dagli
attentati del potere esecutivo contro i
Corpi legislativi assai più che dagli
attentati del legislativo contro i depositari
dell’esecutivo»[6].
L’esito di questo scontro sortì
comunque un compromesso: l’Assemblea
votò a favore di un veto sospensivo
per il tempo di due legislature e la ratifica
dei decreti del 4 agosto, nei quali all’articolo
3 veniva sottratta al Re la sovranità
secolare che veniva interamente trasferita
alla nazione. Questa translatio
della sovranità dal principe alla
nazione rimarcava una forza solo apparente
del sovrano di esercitare il potere esecutivo,
perché, se nell’Art. 1/IV della
Costituzione del 1791, si recita che il
potere esecutivo supremo risiede esclusivamente
nelle mani del re, già nell’Art.
4/III si formula che il potere esecutivo
è semplicemente delegato al Re.
Ma a ben vedere la questione dell’esecutivo
occupò una posizione marginale durante
il primo dibattito costituzionale, lontana
dall’epicentro rappresentato dal ruolo
del potere legislativo. Un’atrofia,
questa dell’esecutivo, dovuta alla
pesante eredità lasciata dall’Ancien
régime, cioè da quell’assolutismo
monarchico che aveva generato tanta diffidenza
nei confronti di un esecutivo forte.
La domanda, dunque, che si ripropone è:
perché era così forte questo
sentimento di méfiance per
l’executif?
Per spiegare questa diffidenza è
necessario individuare la natura e le applicazioni
del potere esecutivo prima e dopo la cesura
della Rivoluzione. Prima dell’‘89
si ravvisa una certa istanza regolatrice
dell’esecutivo in concordia con il
legislativo con il quale va a formare un
unico soggetto istituzionale. Dopo lo scoppio
della Rivoluzione accade, invece, che il
vouloir del potere legislativo
fagocita l’agir dell’esecutivo
cumulando i due poteri in una stessa azione
e accezione di gouvernement, ma
con una predominanaza netta del potere legislativo.
E’ la questione del veto a segnare
l’inizio del secondo tempo della sequenza
costituente. A maggio del 1792 l’Assemblea
emanò tre decreti: sui preti refrattari,
sullo scioglimento della Guardia del Re
e sulla costituzione di un campo di federati
vicino a Parigi. L’11 giugno Luigi
XVI oppose il veto al primo e al terzo di
questi decreti scatenando la protesta dei
sanculotti dei Faubourgs Saint Antoine
e Saint Marceau, che invasero le
Tuileries provocando la fuga del
sovrano e della sua famiglia. L’Assemblea
decretò la sospensione provvisoria
del Re e proclamò la Repubblica.
Con la sospensione del Re venne così
a frammentarsi tutta la struttura del potere
esecutivo. L’Assemblea elesse, infatti,
un Consiglio esecutivo composto da sei ministri,
una chiara invenzione istituzionale necessaria
a riempire il vuoto lasciato dal sovrano.
In questo frangente il destino del potere
esecutivo fu veramente singolare: tanto
debole era stata la sua azione di governo
sotto l’egida della Costituzione,
quanto forte ora che agiva in nome dell’Assemblea,
e in una fase decisamente transitoria della
vita politica.
Fu questa transitorietà a provocare
l’insediamento del Comité
de Constitution con l’incarico
di redigere una nuova costituzione. Due
settimane dopo l’esecuzione di Luigi
XVI fu, infatti, presentato dalla Gironda
alla Convenzione – in omaggio agli
Stati Uniti così era stata ribattezzata
l’Assemblea – un progetto di
Costituzione: il Progetto Condorcet.
Che forma avrebbe assunto il potere esecutivo
nella proposta di Condorcet e dei Girondini?
E che tipo di riferimenti la Costituzione
di Philadelphia e il modello politico americano
avrebbero continuato a suggerire in questa
nuova Francia repubblicana e senza una Costituzione?
La distanza tra l’esecutivo monocratico
esercitato dal Presidente degli Stati Uniti
e l’esecutivo proposto da Condorcet
- un organo collegiale composto da sette
ministri e un segretario -, la si deduce
dall’Art. 4/I/V del progetto della
Gironda: « Il Consiglio esecutivo
è incaricato di eseguire tutte le
leggi e i decreti emessi dal Corpo legislativo».
Da questa formulazione ne deriva, perciò,
che il potere esecutivo assumerebbe il ruolo
di mero esecutore della volontà legislativa,
e a rafforzare questa subordinazione dell’esecutivo
al potere legislativo ci pensa l’Art.
6/I/V che recita: «E’ ad esso
espressamente vietato di fare legge alcuna,
anche provvisoria, o di modificare, estendere
o interpretare le disposizioni di quelle
che esistono, sotto qualsivoglia pretesto».
Il progetto Condorcet rimase tale, soffocato
dalla guerra fra la Gironda e la Montagna.
Una guerra che aveva come obiettivo l’organizzazione
amministrativa della Francia e che ebbe
nella Carta girondina il suo terreno di
battaglia. I girondini furono accusati,
in quello che Mona Ozouf definisce un «mostro
polemico combinato dal giacobinismo»
[7],
di realismo e di federalismo. Nella realtà
il federalismo della Gironda non aveva nessuna
analogia con il federalismo americano, ma
si trattava – secondo un’idea
di Brissot – di creare un’alleanza
di repubbliche federative oltre le frontiere
naturali di una Francia, invece, unita.
Era dunque una falsa accusa quella che voleva
i girondini promotori di un progetto e una
dottrina federalista. Piuttosto essi cercarono
di contrastare la centralità di Parigi
riducendone il potere e sostenendo, invece,
la sovranità di tutto il popolo francese.
Brissot fu pretestuosamente accusato di
essere federalista per il semplice motivo
che, al processo contro di lui, citò
la Costituzione americana, peraltro definendola
meno democratica di quella scritta da Condorcet
che fu, così, demolita «dall’ampolloso
e immaginifico vate del Terrore Antoine
Saint-Just» [8].
È in questo frangente che si può
idealmente fa cominciare il terzo momento
del tracciato costituente, quando, il 24
giugno 1793, viene approvata la Costituzione
della Montagnarda dell’anno I. Fu
questa una Carta molto simile, in realtà,
al rapporto Condorcet. Tuttavia per ciò
che riguardava la struttura e l’organizzazione
del potere esecutivo essa ne aumentava il
numero dei componenti, disegnando un Conseil
exécutif che passava dai sette
della Costituzione girondina a ben ventiquattro,
tutti nominati dal legislativo e con il
compito di sorvegliare e dirigere l’amministrazione.
Un esecutivo dunque, che come una goccia
di mercurio si espande esasperando la propria
collegialità e distanziandosi, nella
sua struttura, quanto più possibile
dalla natura di un esecutivo monocratico
secondo il modello americano. Tuttavia,
nonostante nella Costituzione dell’anno
II non figurasse neanche l’espressione
di ‘potere esecutivo’, esso
ebbe una valenza esecutiva devastante.
La Costituzione dell’anno I fu approvata
dalla Convenzione, ma la guerra e il Terrore
la lasciarono inapplicata, così che
il governo provvisorio della Francia fu
dichiarato, secondo un rapporto del Comité
de Salut publique, rivoluzionario fino
alla pace. Era questo il dérapage
che la Rivoluzione aveva subito e che aveva
fatto inceppare tutti gli ingranaggi del
meccanismo istituzionale – cominciato
ancor prima dell’Ottantanove –
e che in una delle sue direttrici aveva
trovato un’ispirazione nel modello
costituzionale degli Stati Uniti.
Il rotismo che presiedeva al movimento di
quel delicato e mutevole ingranaggio rappresentato
dal potere esecutivo subiva, nell’anno
I della Repubblica, un’ulteriore disarticolazione
ed entrava in una vorticosa spirale, la
cui forza centripeta tendeva ad unificare
tutti i poteri verso il vertice rappresentato
dalla Convenzione. Essa aveva già
assorbito il Consiglio esecutivo, diretto
da Danton, nato con la proclamazione della
Repubblica, e adesso, attraverso l’onnipotente
Comitè de Salut publique
– dove “Ogni commissario è
più di un re” [9] – si
accingeva a fagocitare il Conseil exécutif
progettato dalla Costituzione dell’anno
I.
Il quarto tempo della sequenza
costituente inizia con la caduta di Robespierre.
lo slittamento verso la dittatura giacobina
e nell’abisso del Terrore terminò
con il 9 termidoro quando ebbe inizio una
reazione di freno del processo rivoluzionario.
Il Comitato di Salute pubblica – quell’organo
provvisorio che fu più esecutivo
di qualunque esecutivo – fu sciolto.
Il 7 fruttidoro [10]
fu emesso un decreto che limitava il suo
potere e – per evitare la dittatura
di un solo comitato – ad ognuno dei
sedici comitati fu affidato il controllo
delle dodici commissioni esecutive nelle
quali si sparpagliò ancora di più
l’azione di governo. Aveva così
inizio un’altra discussione sull’organizzazione
del potere esecutivo. Nuovamente si poneva
la domanda di come avrebbe dovuto agire
il governo rivoluzionario e quale dovesse
essere l’asse attorno al quale ruotava
la sua azione: la Convenzione o, piuttosto,
i comitati e le commissioni esecutive?
Prevalse la seconda opzione, quella dello
sparpagliamento dell’esecutivo. Si
metteva, così, in evidenza il problema
della provvisorietà del governo e
della necessità di stabilizzare la
Rivoluzione.
Per chiudere il processo rivoluzionario
o, quanto meno, per metterlo in stato di
quiete, avanzò la proposta di préparer
les lois conservatrices de l’acte
constitutionnel [11]
per mettere in funzione e attivare la Costituzione
della Montagna, evitando, così, di
impantanarsi nelle diatribe sull’organizzazione
del governo provvisorio. Tuttavia il problema
della costruzione di un’azione di
governo efficace e che non fosse semplicemente
una modalità provvisoria o un espediente
temporaneo, era un problema subordinato
all’applicazione della Costituzione
dell’anno I. Questa Carta, però,
continuava a giacere in un’urna di
cedro della Convenzione, senza che nessuno
si assumesse la responsabilità di
proporne l’applicazione o, viceversa,
ne caldeggiasse lo stralcio definitivo.
Vi era, infatti, il diffuso timore di un
nuovo, pericolosissimo, dibattito costituzionale
che avrebbe spaccato in due la Convenzione:
da una parte i termidoriani e la paura che
la Rivoluzione potesse subire un secondo
dérapage, dall’altra
la sinistra e la preoccupazione opposta
che la Rivoluzione potesse, invece, frenare
[12].
Il conflitto tra le due parti, che ruotò
attorno a quanta forza dare al governo,
sortì un tentativo di applicare la
Costituzione, ma furono delle circostanze
contingenti a determinarlo: il terribile
inverno dell’anno III e la carestia.
Provenne, infatti, dal Faubourg Saint Antoine
la protesta contro la penuria di viveri
e la richiesta, per porvi rimedio, dell’applicazione
della Costituzione dell’anno I. La
richiesta si tradusse, inizialmente, nell’emanazione
di un decreto per la costituzione di una
commissione incaricata di preparare le lois
organique, necessarie a dare più
forza all’azione di governo e in attesa
della messa in esecuzione della Costituzione
della Montagna.
Il 12 germinale la Convenzione fu invasa
da una moltitudine, composta in maggioranza
da donne, che chiedeva pane e l’applicazione
della Costituzione dell’anno I.
Sebbene questa sommossa fu risolta senza
traumi dal generale Pichegru, due giorni
dopo furono nominati i membri della Commission
des Sept con il compito di preparare
quelle leggi necessarie perché la
Costituzione giacobina potesse cominciare
a muovere tutti i suoi ingranaggi. Quindici
giorni dopo la sua nomina la Commission
des Sept presentò un suo primo
rapporto che non riusciva ad andare oltre
la semplice configurazione degli assunti
necessari a confezionare le lois organique.
Questo dato rivelava l’incapacità
da parte della Commissione di arrivare ad
una qualunque decisione – atteggiamento
che rifletteva una tendenza generale di
tutta la Convenzione – ma portò
alla richiesta di esautoramento dal proprio
incarico da parte della Commissione stessa.
Si procedette ad un nuovo tentativo. Fu
così nominata dalla Convenzione una
nuova commissione, la Commission des
Onze, sempre con l’incarico di
preparare quelle leggi indispensabili ad
applicare la Carta custodita nell’urna,
ma stavolta, con il compito più ampio
di stabilizzare tutto l’assetto istituzionale
della Francia, e che, nella sostanza, significava
una revisione, seppur parziale, dell’atto
costituzionale del 1793 [13].
Non è dato sapere quanta indecisione
vi fosse tra i componenti della Commission
des Onze nel confrontarsi - in questo
ennesimo tentativo - con la Carta del ’93,
certamente l’insurrezione del Primo
pratile agì da detonatore. Ancora
una volta le polveri furono accese nei roventi
Faubourgs Saint-Antoine e Saint
Marceau. Ancora una volta, con il gelido
inverno del 1794 alle spalle, si consumò
uno scontro tra i termidoriani e la Montagna.
Alle prime ore del mattino un corteo armato
si diresse dai sobborghi verso il centro
di Parigi al solito grido di pane e costituzione.
Le porte della Convenzione furono sfondate
e la testa di un deputato di nome Feraud,
fu infilzata su una picca e presentata innanzi
al presidente Boissy d’Anglas. Tuttavia
l’insurrezione ebbe il suo epilogo
all’arrivo di due battaglioni della
Guardia nazionale che segnarono la resa
dei rivoltosi e la sconfitta dei montagnardi,
che avevano prontamente cavalcato l’onda
della protesta.
La Convenzione forte di questa vittoria
abbandonò l’idea di applicare
la Costituzione dell’anno I e decise
di procedere all’elaborazione di un
nuovo atto costituzionale.
Al momento dell’avvio dei lavori,
all’interno della Commission des
Onze, si crearono due partiti, uno
monarchico e uno repubblicano. Tuttavia
la maggior parte delle idee esaminate dalla
Commissione si indirizzò lungo una
strada mediana, lontana tanto dalla nostalgia
monarchica, quanto da suggestioni egualitarie
e demagogiche [14].
Fra le questioni che furono immediatamente
affrontate, due si confrontarono in modo
sensibile con il sistema politico americano
ed entrambe avevano come oggetto il ruolo
del potere esecutivo. La prima questione
riguardava il bicameralismo, accettato all’unaminità
e che trovava la sua ispirazione nel Senato
degli Stati Uniti. La denominazione di Senat,
però, evocava una natura troppo aristocratica
e così la Convenzione scelse per
la Camera alta il nome di Conseil des
Anciens. Per la Camera bassa, invecè,
si optò per la denominazione di Conseil
des Cinq cent, dal numero dei suoi
componenti.
La seconda questione affrontava il ruolo
del potere esecutivo, non tanto nel suo
rapporto e nel concorso con gli altri poteri,
quanto per l’organizzazione della
sua struttura intrinseca. Si discusse quindi
se esso doveva avere una struttura monocratica
o collegiale, e su queste due soluzioni
si attestarono posizioni diverse. Per una
via monocratica si espressero i componenti
del partito monarchico o “americanizzante” [15]
che proponeva un presidente annuale. Lanjuinais
propose addirittura un presidente ricalcato
sul modello americano e dotato del potere
di veto nei confronti dei Consigli. L’idea
fu, però, rigettata per il timore
che un esecutivo siffatto potesse prendere
una piega talmente monocratica da far resuscitare
un’altra dittatura come quella di
Robespierre. Vi era inoltre la paura che
un esecutivo monocratico potesse ricordare
troppo quello del Re e così, alla
fine, prevalse la soluzione collegiale,
la Commissione stabilì nel numero
di cinque i componenti che avrebbero composto
il consiglio esecutivo.
Bicameralismo e organizzazione dell’esecutivo
erano i riferimenti al modello costituzionale
americano e due dei princìpi –
il terzo era la soppressione del sistema
democratico e il ritorno al principio censitario
- sui quali si fondava il progetto della
Commission des Onze.
Esso fu presentato da Boissy d’Anglas
alla Convenzione il 5 messidoro dell’anno
III, dal rapporto si evidenziarono chiari
riferimenti agli Stati Uniti con decisi
richiami al sistema del bilanciamento dei
poteri, alla loro divisione e al bicameralismo
[16]. Infine si affermò il proposito
di riabilitare e fortificare il potere esecutivo,
garantendone l’indipendenza dal legislativo
e respingendo quel sentimento di méfiance
che lo aveva accompagnato fino a quel
momento.
Il Jury Constitutionnaire
Nei cinquanta giorni del dibattito
costituente si fece spesso riferimento al
laboratorio politico americano. Il 2 termidoro
Sieyès tenne un discorso alla Convenzione
nel quale presentava la creazione di un
organo di controllo, il Jury Constitutionnaire,
con la funzione di decidere della costituzionalità
delle leggi. Questo meccanismo di controllo
si inscriveva nella meccanica del nuovo
potere esecutivo e nei suoi addentellamenti
con il potere legislativo. Esso presentava
delle analogie con un organo convocato per
la prima volta nel 1783 nello Stato della
Pennsylvania, che aveva il compito di decidere
e prevenire le violazioni e gli abusi del
potere legislativo a danno del potere esecutivo
[17].
Quest’organo, chiamato Consiglio dei
Censori della Pennsylvania, era nominato
tutti gli anni dal popolo ed aveva il compito
di esaminare l’integrità della
Costituzione, eliminando tutti quei princìpi
che violavano la Carta. Dall’esame
delle sessioni del Consiglio risultava,
infatti, che la Costituzione era stata spesso
violata dal potere legislativo a danno del
potere esecutivo e viceversa.
L’idea di Sieyès consisteva
dunque nella creazione di un tribunale supremo
in grado di pronunciarsi sulle violazioni
della Costituzione, similmente alla Corte
Suprema, anch’essa incaricata del
potere di interpretare e decidere la costituzionalità
delle decisioni del Congresso. Tuttavia,
alla strada dell’interpretazione giudiziaria,
i padri fondatori della Costituzione di
Philadelphia, aggiunsero la strada emendativa.
Essi si resero conto, infatti, che la Carta
doveva necessariamente adattarsi alle esigenze
della Nazione e a questo scopo delinearono
la procedura degli Emendamenti, un sistema
che – secondo l’articolo V della
Costituzione del 1787 – poteva tanto
avanzare quanto ratificare le proposte di
legge.
Nella proposta di Sieyès, sulle attribuzioni
e l’organizzazione del Jury,
vi erano perciò due punti significativi
che trovavano un riferimento con la Costituzione
degli Stati Uniti. È lo stesso Sieyès
a metterli in evidenza in un suo intervento
alla Convenzione il 18 termidoro dell’anno
III: «In altre parole, considero il
giurì costituzionale 1) come il tribunale
di cassazione dell’ordinamento costituzionale.
2) come laboratorio di proposizione per
gli emendamenti che il tempo potrebbe esigere
per la Costituzione» [18].
A questo proposito, due dei diciassette
articoli di cui si componeva il Jury, esponevano
le questioni relative alla costituzionalità
delle leggi e – secondo una definizione
dello stesso Sieyès – al perfezionamento
illimitato” della Costituzione. Relativamente
alla funzione del Jury di controllore
dell’ordine costituzionale e in merito
alla sua funzione di bilanciamento degli
abusi del potere legislativo ai danni del
potere esecutivo, recita l’Art. 6/I:
«Il giurì costituzionale si
pronuncerà sulle violazioni e gli
attacchi portati alla Costituzione, che
gli saranno denunziati contro gli atti,
del Consiglio degli Anziani,
del Consiglio dei Cinquecento,
delle Assemblee elettorali,
delle Assemblee primarie,
del Tribunale di Cassazione,
Allorchè tali denunzie, gli siano
presentate,
dal Consiglio degli Anziani,
dal Consiglio dei Cinquecento,
dai cittadini a titolo individuale,
Esso si pronuncerà su analoga denunzia
che gli sia presentata dalla minoranza dell’uno
o dell’altro dei suddetti corpi costituiti
[19]».
In merito alla seconda questione, relativa
alla procedura degli emendamenti, è
l’Art. 10/I a recitare nella sua prima
parte:
«Il giurì costituzionale si
occuperà, normalmente, delle proposte
che gli parranno atte a perfezionare l’atto
costituzionale…» [20].
Il progetto del Jury fu respinto dalla Convenzione,
la sua bocciatura ebbe una chiosa da parte
di Thibaudeau, che giudicò il progetto
di Sieyès «une superfétation
inutile e dangereuse»[21].
In particolare le sue critiche prendevano
spunto proprio dal Consiglio dei Censori
della Pennsylvania. Difatti, un Jury
permanente, come previsto dalla Carta della
Pennsylvania, era ritenuto molto poco efficce
nel prevenire tutte le violazioni di un
potere rispetto ad un altro. Il motivo di
questa scarsa efficacia era che troppe erano
le violazioni, talmente tante che sorgeva
il legittimo dubbio che l’azione preventiva,
cui sarebbe stato preposto il Jury,
a nulla sarebbe servita.
Voler prevenire i conflitti, sosteneva Thibaudeau,
tra potere legislativo e potere esecutivo
– in modo particolare i soprusi del
primo a danno del secondo – è
un male insito nella Costituzione, di fronte
al quale un organo come il Consiglio dei
Censori o il Jury Constitutionnaire,
si trova in uno stato di quasi assoluta
impotenza, non presentando le necessarie
garanzie interne.
Quali erano dunque, secondo Thibaudeau e
la Commission des Onze i guardiani
di cui la Costituzione necessitava?
La risposta implica una considerazione preliminare
su decreto dei 2/3 [22].
Colombo rileva come questo sistema, architettato
dai membri della Convenzione, di perpetuare
le loro posizioni di potere, rappresentasse
una negazione del principio della separazione
dei poteri [23].
Si comprende così come il guardiano
della Costituzione non rientrasse nella
tipologia di un Jury Constitutionnaire,
né di un Consiglio di Censori come
quello della Pennsylvania, ma piuttosto
fosse rappresentato dagli stessi autori
della Carta costituzionale [24].
Superata questa breve premessa, risulta
evidente come l’idea di una sentinella
costituzionale non risiedesse né
nel progetto di Sieyès, tantomeno
in qualcosa che potesse ricordare il Consiglio
dei Censori.
Per la Commission des Onze non
erano dunque necessari dei guardiani per
salvaguardare la Costituzione e per svolgere
l’azione preventiva di usurpazione
di un potere ai danni di un altro. Per evitare
la confusione tra poteri e per tutelare
l’esecutivo dai soprusi del legislativo
era sufficiente dotare coloro che detenevano
l’esercizio di questi poteri di garanzie
in grado di resistere ad ogni tipo di attacco
rivolto ai poteri stessi. In concreto significava
che, nell’organizzazione del governo,
ciascuna parte doveva muovere le proprie
ruote su degli assi prestabiliti, senza
così alterare il movimento degli
altri ingranaggi.
Thibaudeau si servì di due termini
per descrivere questo rotismo costituzionale:
concours ed équilibre,
marcando ancora di più la differenza
con il sistema di concorso di poteri presentato
da Sieyès nel suo Jury.
Il concorso di poteri, inteso come tecnica
di governo, è per Thibaudeau un’illusione,
poiché non si tratta di una modalità
predeterminata per governare con successo,
bensì la conseguenza, il risultato,
della semplice buona volontà di chi
governa. Viceversa, se il concorso di poteri
è il prodotto dell’organizzazione
materiale del governo, vengono meno le accezioni
di concours e di équilibre,
visto che queste due prerogative sono insite
nella struttura del governo stesso.
Il problema dunque che si pose in essere,
all’interno della Commission des
Onze, fu quello di regolare la condotta
dei governanti senza la presenza di agenti
esterni. Su questa traccia si inscriveva
la bocciatura del Jury Constitutionnaire:
un guardiano della Costituzione che altro
non sarebbe stato, secondo Thibaudeau «qu’une
preuve de l’impuissance des hommes
pour atteindre à la perfection»
[25].
Tuttavia la funzione di preservare la Costituzione
doveva trovare una soluzione. La Commission
des Onze pensò bene di attribuire
al Consiglio degli Anziani il compito di
difendere il potere esecutivo dagli abusi
del legislativo, inoltre individuò
diverse opzioni allo scopo di regolare la
condotta dei governanti, dando nuovo vigore
al moment américain della
Rivoluzione.
Queste opzioni, infatti, che si agganciavano
al modello istituzionale americano, erano
già descritte nel rapporto del 5
messidoro, e si sostanziavano principalmente
nella divisione del corpo legislativo in
due unità: una forma di bicameralismo
che ricordava quello americano.
Un secondo punto che trovava un riscontro
con il sistema politico degli Stati Uniti
era la stabilizzazione dei rapporti tra
il potere legislativo e il potere esecutivo,
con uno spostamento sull’asse di quest’ultimo,
in modo da evitare una sua subordinazione
al legislativo, rendendolo così più
incisivo.
A questa azione di riequilibrio si collegava
un terzo punto – che richiamava la
facoltà del Presidente degli Stati
Uniti di svolgere un’azione legislativa
attraverso il diritto di veto – e
attribuiva al potere esecutivo un’azione
di partecipazione alla funzione normativa:
all’esecutivo era cioè accordato
il diritto di proporre alle Camere delle
migliorie; le Camere venivano così
invitate a prendere in considerazione l’oggetto
della proposta che l’esecutivo gli
rivolgeva.
Il veto all’americana
Nel dibattito costituente
si ripresentava la questione del veto. In
particolare si poneva ancora una volta il
problema della subordinazione dell’esecutivo
di fronte al legislativo.
Nell’analisi esposta nel De Gouvernement
da Roederer,
veniva svelata tutta la cautela che nel
rapporto del 5 messidoro la Commission
des Onze esprimeva nei confronti di
un esecutivo troppo forte. Difatti, nonostante
le intenzioni degli Onze di rafforzare
il potere esecutivo, rendendolo più
autorevole e dotandolo di maggior forza
morale, sembrò che, anche in questo
quarto tempo della sequenza costituente,
un forte retropensiero di méfiance
de l’exécutif si fosse
impadronito della Commissione, quasi vi
fosse il timore che potesse apparire all’improvviso
un Giano bifronte a mostrare alternativamente
il volto di Luigi XVI e di Robespierre,
e con essi un esecutivo troppo forte e incontrollabile.
Queste paure portarono, perciò, ad
escludere soluzioni monocratiche. Tuttavia
le critiche di Roederer non si concentrarono
esclusivamente sulla natura monocratica
o collegiale dell’esecutivo. Egli,
infatti, propendeva per un Consiglio composto
da cinque membri e non pensava ad un suo
rafforzamento riducendo il numero dei direttori.
Piuttosto la debolezza che Roederer temeva
per l’esecutivo – così
come era stato progettato dalla Commissione
– trascendeva il numero di chi doveva
esercitare questo potere: fossero cinque,
tre o uno solo. Era una debolezza che egli
legava, più che altro, all’azione
di governo che l’organo esecutivo
doveva svolgere.
Ma cosa intendeva Roederer per azione di
governo? «Le pouvoir exécutif»,
egli scriveva, «est essentiellement
composé de deux parties; l’administration
qui agit e opère, le gouvernement
qui dirige, ordonne e surveille» [26].
Ed è proprio il Direttorio - cioè
la parte relativa all’azione di governo
in senso proprio, quella che dirige, ordina
e sorveglia – a rappresentare, secondo
Roederer il ventre molle nel progetto di
organizzazione del potere esecutivo da parte
della Commission des Onze.
Nell’azione del Direttorio sarebbero
dunque affondati i colpi del corpo legislativo;
a suo danno si sarebbero perpetrati gli
abusi e le violazioni del Consiglio degli
Anziani e del Consiglio dei Cinquecento.
Di fronte a questi attacchi il governo avrebbe
potuto difendersi solo se garantito sotto
l’aspetto giudiziario e sotto il profilo
politico. E proprio relativamente a questo
secondo punto, il diritto di veto avrebbe
rappresentato per il Direttorio il sistema
per togliersi dallo stato di subordinazione
al legislativo.
Tuttavia Roederer indicava, nel processo
di funzionamento del governo, un requisito
che esulava dalla meccanica istituzionale
e che aveva tutte le caratteristiche di
una virtù: la rettitudine. Un governo
che agiva secondo rectitude, era
un governo che rendeva armonica la sua azione
non solo attraverso la giustezza delle sue
decisioni, l’efficacia della sua organizzazione
e l’incisività dei suoi atti,
ma anche secondo i princìpi che l’animavano.
Il tema della rettitudine e della moralità
diventava per Roederer, un indicatore circa
la composizione del potere esecutivo, cioè
se esso dovesse essere collegiale o monocratico.
Infatti, la rectitude, come ago
della bilancia dell’opzione monocratica
o collegiale, si sostanziava nel timore
delle degenerazioni a cui poteva andare
incontro un esecutivo organizzato secondo
l’una o l’altra modalità.
Favorevole a che l’indicatore si posizionasse
sull’opzione collegiale, Roederer
mosse le sue critiche a quei componenti
della Commission des Onze che proposero
«Un president semblable à celui
de la constitution americaine» [27].
Cioè a coloro che preferivano la
tirannia di uno solo all’anarchia
di tutti.
L’esempio delle prerogative del Presidente
degli Stati Uniti servì, dunque,
a Roederer a spiegare come l’equazione
rectitude/chef unique
non portasse affatto ad un risultato certo.
Egli, infatti, dapprima enumerò i
vantaggi di un presidente unico attraverso
un virtuoso sistema di rapporti di causa
effetto, il cui risultato era la rapidità
d’azione dell’esecutivo [28].
Secondariamente si servì dell’esempio
americano per sottolineare queste caratteristiche:
«Tout le monde sait qu’en Amérique
l’institution d’un président
a réussi à donner aux États-Unis
un gouvernement suffisamment énergique»
[29].
Tuttavia, in un terzo e ultimo momento,
al termine dell’elenco dei vantaggi
attribuiti all’istituto della presidenza
degli Stati Uniti, Roederer smonta definitivamente
l’idea di un esecutivo monocratico.
La sua azione demolitrice si appuntava in
una serie di dubbi che si espressero nell’elogio
del sistema americano, ma che suggerivano
che un esecutivo di queste fattezze non
era concepibile per la Francia. Ancora una
volta era la rectitude l’indicatore.
Essa veniva infatti descritta come una virtù
probable nelle persona di un chef unique.
Certamente apparteneva, secondo il giudizio
di Roederer, all’animo del primo Presidente
della storia degli Stati Uniti: «L’exemple
de Washington ne suffit pas pour nous rassurer
contre les dangers qui naissent des penchans
natureles de l’homme»[30].
Tuttavia se la virtù della rettitudine
è solo una probabilità dell’animo
umano, che può palesarsi o non palesarsi
nelle azioni di un Presidente unico –
pur in un contesto di bilanciamento di poteri,
di pesi e contrappesi – la conclusione
è, secondo Roederer, che un esecutivo
di natura monocratica è estremamente
pericoloso.
D’altra parte, l’esecutivo così
come era stato progettato dalla Commission
des Onze – nonostante essa avesse
fatto proprio l’assunto imprescindibile
della divisione dei poteri all’americana
[31]
– si prestava ad essere in balia delle
decisioni del legislativo e decisamente
subordinato ad esso.
Probabilmente la soluzione per trovare un
equilibrio tra queste due opzioni era dotare
il Direttorio di un sistema di partecipazione
alla formazione alla legge e, al contempo,
della possibilità di difendersi dagli
abusi dell’esecutivo. Questo sistema
si traduceva nell’esercizio del diritto
di veto.
I due conduttori rappresentati dall’organizzazione
del potere esecutivo e dall’influenza
del modello costituzionale americano nel
processo costituente francese vanno, dunque,
intrecciandosi nel questione del veto. E
si intrecciano ancora più strettamente
rispetto a quando il problema del veto ebbe
modo di confrontarsi con le prerogative
del Re: se il veto doveva essere assoluto
o sospensivo. Un faccenda, questa, strettamente
connessa all’istituto monarchico,
ma che, nell’anno III, poneva il problema
del veto relativamente ad un esecutivo repubblicano
come il Direttorio.
La questione se il veto dovesse essere sospensivo
o assoluto non si poneva più. Madame
de Staël – ora convertitasi
all’opzione repubblicana – e
grande sostenitrice della campagna del veto
réviseur o veto all’americana,
era consapevole che il veto assoluto fosse
un orpello della corona piuttosto che un
effettivo diritto, ma affermava con decisione
il diritto, da parte dell’esecutivo,
di partecipare alla confezione della legge
e quindi di ottenere le revisione dei decreti
che riteneva pericolosi.
Nelle osservazioni di Madame de Staël
– «S’il n’a pas
ce droit dont le président est revêtu
en Amérique, les lois seraient inexécutables»[32]
– si vanno intersecando le due direttrici
costituite dal ruolo dell’esecutivo
e dal modello politico americano e che,
nel dibattito costituente dell’anno
III, si riproponevano secondo prospettive
e soluzioni diverse.
In particolare la soluzione proposta da
Madame de Staël partiva da un’idea
di suo padre, Jacques Necker di: «Promouvoir
une République ayant tout de la monarchie
constitutionnelle sauf le roi, et donc assise
sur la tripartition: en d’autre termes,
elle prônait le modèle américain»[33].
Parte delle idee di Madame de Staël
furono recepite dalla Commission des
Onze. Tra i componenti favorevoli ad
una campagna a favore del veto réviseur,
vi furono La Révellière-Lepaux,
che rivendicava per l’esecutivo il
diritto di rifiutare una legge che riteneva
pericolosa; Lanjuinais e Danou, che si dichiararono
favorevoli alla mozione Ehrmann. Questa
mozione proponeva per il Direttorio la possibilità
di rinviare una legge – corredata
di tutte le necessarie osservazioni –
al Consiglio dei Cinquecento per poi essere
approvata – a maggioranza di due terzi
- dalle due Camere.
La proposta di Ehrmann suscitò una
certa inquetudine in chi temeva l’attribuzione
del potere di veto all’esecutivo.
Alle resistenze di chi temeva un esecutivo
che ricordasse quello del Re, si aggiungevano
delle zone d’ombra nella costruzione
e nella organizzazione del potere esecutivo
che riflettevano il desiderio, da un lato,
di dare alla Francia un esecutivo autorevole
ed efficiente, dall’altro la paura
di un suo pericoloso sconfinamento.
Ad allargare questa zona di ombra istituzionale
fu peraltro la stessa Commission des
Onze che, nel rapporto del 5 messidoro,
fu piuttosto vaga su ciò che il Direttorio
poteva effettivamente fare o non fare. Lo
stesso Boissy d’Anglas, infatti, non
fece cenno ad alcun tipo di riferimento
circa il divieto da parte dell’esecutivo
di sanzionare la legge. L’unico effettivo
divieto che il Direttorio doveva osservare
era quello di astenersi da ogni iniziativa
legislativa.
La questione sulle attribuzioni del Direttorio,
l’incertezza circa le sue possibilità
di rendersi partecipe alla confezione della
legge, richiamavano al problema più
generico della divisione dei poteri. Anche
su questa materia vi furono degli addentellamenti
mal sincronizzati, che evidenziarono tutta
la diffidenza che continuava a permanere
nei confronti dell’esecutivo.
Questa paura si sostanziava proprio nella
procedura di elezione dei cinque direttori,
nominati – contravvenendo i princìpi
della separazione dei poteri – proprio
dai Consigli legislativi. La procedura prevedeva,
infatti, che il Consiglio dei Cinquecento
formasse a scrutinio segreto una lista dieci
volte il numero dei direttori da nominare,
sulla base di questa lista il Consiglio
degli Anziani sceglieva gli eletti.
Il 30 termidoro dell’anno III, in
questo contesto di incertezze, si chiuse
il dibattito costituente. Esso rivelò
certamente il desiderio di dare alla Francia
un Direttorio autorevole, dotato sia della
prerogativa antica dei tribuni della plebe
di opporsi alle decisioni del Senato e dei
Consoli, che della prerogativa attuale del
Presidente degli Stati Uniti di opporsi
alle decisioni del Congresso. Tuttavia nel
corso del dibattito si palesò anche
la paura che, dallo stesso detentore del
potere esecutivo, potessero sprigionarsi
le esalazioni recenti della dittatura giacobina
o quelle più lontane dell’Ancien
régime.
Separazione e isolamento
dei poteri nella Costituzione dell’anno
III
Per la prima volta con la
Costituzione dell’anno III il potere
esecutivo veniva associato ad un preciso
organo istituzionale. Recita l’Art.
132/IV: «Il potere esecutivo è
delegato a un Direttorio di cinque membri,
nominato dal Corpo legislativo, che in questo
caso esercita in nome nella nazione le funzioni
di Assemblea elettorale».
Questo «strano regime passato alla
storia con il nome di Direttorio»[34]
era dunque quell’organo esecutivo
che, se per taluni era rivestito della sufficiente
autorevolezza e forza, per altri era invece
un potere debole e ancora troppo subordinato.
Tuttavia il risultato, nel suo complesso,
della Costituzione dell’anno III fu
di cercare di ripristinare il rotismo dell’ingranaggio
costituzionale che era andato scomponendosi
dopo la notte del 10 agosto 1792.
Saitta individua tre princìpi in
base ai quali si disponevano gli articoli
della nuova Carta: 1°) soppressione
del sistema democratico stabilito dall’Assemblea
legislativa il 10 agosto 1792 e ritorno
al precedente principio censitario; 2°)
sistema bicamerale; 3°) rafforzamento
del potere esecutivo [35].
In ordine al primo punto – nella Dichiarazione
dei diritti e dei doveri che precede la
Costituzione – l’Art. 5 recita:
«La proprietà è il diritto
di godere e di disporre dei propri beni,
delle proprie rendite, del frutto del proprio
lavoro e della propria attività».
Sismondi
nella sua analisi della Costituzione dell’anno
III chiarisce come il diritto di proprietà
debba essere un diritto riconosciuto come
fondamentale tra i diritti dell’uomo
a garanzia della libertà civile.
Egli ritiene, infatti, indispensabile che
la Costituzione garantisca l’inviolabilità
di questi diritti. A supporto di questa
tesi Sismondi porta come esempio le Costituzioni
degli Stati dell’Unione. In particolare
cita una serie di articoli contenuti nelle
Declarations del Delaware, del Massachusetts,
del Maryland, della Virginia e del North
Carolina, nei quali il diritto di proprietà
è fortemente garantito e tutelato
[36].
Il secondo punto individuato da Saitta è
quello che concerne il bicameralismo, ma
che poco somigliava al bicameralismo americano
[37],
giacchè le due Assemblee confezionate
dalla Commission des Onze, erano
elette dal medesimo corpo legislativo, con
le stesse regole e per l’identica
durata di tempo. Inoltre, il modello bicamerale
americano non poteva servire da esempio,
fino in fondo, ai costituenti francesi,
per il timore che un Consiglio degli Anziani
– che rassomigliasse troppo al Senato
americano – potesse suscitare paure
di federalismo e disgregare l’unità
della Francia.
Infine, relativamente al punto riguardante
il rafforzamento dell’esecutivo, la
scelta cadde su un organo collegiale, come
il Direttorio, per la invincibile paura
che un esecutivo monocratico potesse espandere
troppo la propria forza e degenerare. Nell’intervento
di La Révellière-Lépaux
– membro della Commission des
Onze ed eletto nel Direttorio il Primo
novembre del 1795 – si disvelarono
chiaramente le motivazioni di una scelta
di questo tipo:
« …c’est que le Directoire
executif proposé a tout l’esprit
de faire ce que l’on pourrait exiger
d’un gouvernement héreditaire,
sans en avoir les inconveniens, puisqu’il
est partiallement amovible, et sans avoir
en même temps l’inconveniént
del la royauté elctive, qui aurat
dejà amené en Amérique
la guerre civile, et al suite la royauté
héreditaire, sans les causes que
j’ai rapportées cidessus et
sans la profonde moralité du générale
Washington» [38].
Paura di un esecutivo forte e sua organizzazione,
modello costituzionale americano come possibile
riferimento: queste due direttrici trovano
la loro ragion d’essere nel conduttore
più ampio della separation des
pouvoirs.
C’è tuttavia una domanda che
si pone in essere nella comparazione tra
ciò che la Costituzione americana
aveva prodotto in tema di check and
balance e quello che la Costituzione
dell’anno III intendeva proporre segnatamente
alla division des pouvoirs. A porre
questa domanda è Sismondi, che si
chiede se i francesi si sarebbero avvantaggiati,
alla stessa maniera degli americani, di
questa divisione .
Di quali vantaggi parla Sismondi –
a proposito di ciò che il modello
costituzionale degli Stati Uniti aveva suggerito
in materia di divisione dei poteri ai costituenti
dell’anno III – lo si evince
dall’analisi che egli fa della Costituzione
del 5 fruttidoro anno III:
«lles Américains se vantent
d’avoir trouvé une balance
complète et constante, en divisant
le pouvoir suprême, en trois parties
indépendantes, assurés que
toutes les fois que l’une de ces parties
acquiéroit trop de puissance, les
deux autres, en se réunissant, suffiroient
pour la réduire»[40].
Se, però, questo era il sistema di
ingranaggi, che i padri fondatori della
Costituzione federale del 1787 avevano costruito,
e che poteva trovare un riscontro nelle
istituzioni dell’anno III, esso non
trovò una sua completa applicazione.
La risposta, che ci fornisce Sismondi, del
perché ciò non accadde continuava
a risiedere nella ormai cronica debolezza
del potere esecutivo e nella sua impossibilità
di partecipare alla formazione della legge:
«Le pouvoir exécutif qui n’a
point de voix dans la législation
ne peut opposer aux entreprises formées
contre lui, que la corruption ou la force,
qui à la vérité ne
lui manquent pas au besoin»[41].
Nonostante la constatazione che l’esecutivo
dell’anno III possedesse una sua debolezza
strutturale, ancora Sismondi manifesta tutti
i suoi dubbi di fronte ad una soluzione
monocratica dell’organizzazione del
potere esecutivo. Egli ritiene, infatti,
che la Francia è un paese troppo
grande e troppo potente perché la
direzione del potere esecutivo sia affidata
ad un chef unique come, invece, avveniva
negli Stati Uniti [42].
Della decisa opinione di rafforzare l’esecutivo
era Madame de Staël, che voleva dotare
il Direttorio di quel veto réviseur
all’americana che ne avrebbe rafforzato
l’azione di governo [43].
Della stessa idea, suo padre, Jacques Necker,
che considerava determinante l’azione
di governo, ossia quel movimento prodotto
dall’organo esecutivo che doveva avere
l’assoluta preminenza [44].
La condizione indispensabile che permetteva
all’esecutivo di avere questa preminenza
era, oltre al diritto di veto, la partecipazione
alla confezione dell leggi. Tuttavia, un
esecutivo così concepito, non era
stato – secondo il barone di Coppet
– posto nel modo giusto all’interno
della organizzazione dei poteri predisposta
dalla Commission des Onze.
Se, infatti, negli Stati Uniti, il Presidente
dell’Unione è dotato di un
diritto di veto – anche se non assoluto
– la Costituzione dell’anno
III prevede che il Direttorio possa solamente
suggerire delle soluzioni legislative, ma
non partecipare alla stesura di veri e propri
progetti di legge. L’Art. 163/VI della
Costituzione dell’anno III recita
chiaramente: «Il Direttorio può,
in ogni caso, invitare, per iscritto, il
Consiglio dei Cinquecento a prendere un
oggetto in considerazione; può proporgli
delle misure, ma non dei progetti redatti
in forma di legge».
La debolezza dell’esecutivo sottolineata
da Necker era dunque la conseguenza di una
cattiva separazione dei poteri che i costituenti
dell’anno III avevano organizzato.
Non vi era, secondo Necker, una buona Costituzione
senza che vi fosse una separazione dei poteri
che organizzava le funzioni del potere esecutivo
e del potere legislativo in quella che l’ex
ministro delle finanze di Luigi XVI chiamava
«l’entremêlement»
delle funzioni [45].
Sembra così che l’organizzazione
dei poteri dell’anno III non trovasse
la sua giusta essenza.
Si trattava di vera separazione o i termini
erano altri? Scrive Colombo: «Il termine
‘divisione’ sostituisce quasi
sempre quello di ‘separazione’
che era stato il vessillo della Rivoluzione
dell’Ottantanove» [46].
Il risultato di questa divisione fu, perciò,
che i due Consigli da una parte, e il Direttorio
dall’altra, operavano come due ingranaggi
divisi – non separati – in due
compartimenti diversi, senza che vi fosse
alcun addentellamento e bilanciamento. Il
Direttorio non aveva, infatti, nessun mezzo
per intervenire sulle decisioni del potere
legislativo, né sulla procedura legislativa,
né sull’iniziativa di legge,
né attraverso il diritto di veto.
Tuttavia, a fronte di questo stato di subordination
persistante de l’executif –
che si presentava anche sotto l’aspetto
della responsabiltà penale –
vi era che il Consiglio degli Anziani e
il Consiglio dei Cinquecento – pur
avendo il potere di nomina del Direttorio
– non avevano nessun potere di convocazione
dei suoi membri nell’eventualità
di una loro responsabiltà politica.
La separazione dei poteri così organizzata
portava dunque ad una degenerazione. Essa
si sostanziava nella divisione dei poteri
individuata da Colombo. Inoltre questa divisione
conduceva ad una ulteriore involuzione:
l’isolamento dei poteri.
Questa separazione assoluta dei poteri,
questa loro divisione esasperata fino all’isolamento,
portò le istituzioni dell’anno
III a conseguenze paradossali. La situazione
di isolamento nella quale agivano le Assemblee
e il Direttorio condusse a dirimere i conflitti
– che di volta in volta si presentavano
– attraverso un sistema tanto brutale
quanto efficace: il colpo di Stato. L’aspetto
che rendeva bizzarro questo sistema di soluzione
dei conflitti era la reciprocità:
ad un colpo di Stato del Direttorio ai danni
delle Assemblee seguiva un colpo di Stato
di queste ultime ai danni del Direttorio.
Questo era dunque il risultato dell’organizzazione
dei poteri della costituzione dell’anno
III. Questa avrebbe dovuto essere la balances
des pouvoirs di ispirazione liberale
[47]
– alla stregua della Costituzione
federale del 1787 – che i costituenti
di termidoro avevano messo in piedi.
Ma in realtà la Costituzione dell’anno
III aveva creato una iperspecializzazione
dei poteri secondo il modello di Costituzione
democratica [48]–
con una distonia rappresentata dal sistema
bicamerale – e che andava somigliando
più alla Costituzione della Pennsylvania
e a quella dell’anno I, entrambe caratterizzate
da un esecutivo subordinato e privato del
diritto di veto.
Madame de Staël, in un afflato di disillusione,
sotto il trauma del colpo di Stato del 18
fruttidoro – che introduceva il governo
militare in Francia – ebbe a scrivere:
«Si confonde continuamente la necessaria
separazione delle funzioni con una divisione
dei poteri che per forza di cose li rendono
reciprocamente nemici»[44].
Il 18 fruttidoro e
la fine delle istituzioni dell’anno
III
Nella giornata del 18 fruttidoro
anno V (4 settembre 1797) si consumò
l’atto finale del primo colpo di Stato
del Direttorio a danno dei Consigli e si
rese manifesto quel malfunzionamento che
non aveva saputo organizzare quell’armonica
separazione dei poteri – che trovava
un’ispirazione nel sistema di check
and balance della costituzione degli Stati
Uniti – ma, piuttosto, aveva condotto
la Repubblica francese ad un regime di iperspecializzazione
dei poteri che agivano in quasi totale isolamento
l’uno rispetto all’altro.
Questa situazione portò, a due anni
dalla sua elezione, il primo Direttorio
a rendersi artefice della prima ‘infrazione
costituzionale’ [51]. Il colpo di Stato
del 18 fruttidoro determinò la fine
delle istituzioni dell’anno III e
l’inaugurarsi della pratica del colpo
di Stato preventivo [51], che ebbe modo di ripetersi
in altre due occasioni, il 22 floreale anno
VI e il 30 pratile anno VII.
Ad innescare la sequenza che portò
al 18 fruttidoro furono le elezioni del
15 germinale, per il rinnovo di un terzo
dei deputati, che videro vincitrice la destra
composta da moderati e realisti. Queste
elezioni mutarono la composizione del Consiglio
degli Anziani e dei Cinquecento con una
riduzione del numero dei deputati della
sinistra. La maggioranza che si era formata
non doveva, però, assolutamente insediarsi,
almeno secondo l’idea di tre direttori:
Barras, La Réveillère-Lépaux
e Rewbell, che cominciarono, così,
a preparare il colpo di Stato a danno dei
nuovi Consigli.
Alle tre del mattino del 18 fruttidoro un
colpo di cannone annunciò l’entrata
a Parigi dei granatieri del generale Augerau.
L’indomani furono emanate una serie
di leggi di salute pubblica che sgretolarono
l’edificio costituzionale e le istituzioni
dell’anno III: le elezioni furono
cassate in 49 dipartimenti su 98 e furono
pronunciate 65 condanne e 53 deportazioni
nella Guyana.
La separazione dei poteri organizzata dalla
Commission des Onze aveva disvelato
per la prima volta tutta la sua debolezza.
Essa si manifestava nella condizione di
isolamento dei poteri in cui operavano i
due Consigli – conseguenza anche del
bicameralismo di ispirazione americana –
e nel Direttorio, che qualcuno aveva voluto
rendere simile all’istituto della
Presidenza degli Stati Uniti e che nei piani
e nei desideri di molti avrebbe dovuto svolgere
un’azione di governo autorevole e
non più subordinata al legislativo.
Questo desiderio fu esaudito con un’insubordinazione:
il colpo di Stato del 18 fruttidoro.
Questo articolo si
cita: L. Materazzo, Il modello
costituzionale degli Stati Uniti nel processo
costituente francese dell’anno III,
«Storicamente», 2 (2006), http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche02materazzo.htm
Versione
stampabile |