Sara
Bernard
L’immigrazione
in Italia: un’indagine sulle
politiche emergenziali |
Introduzione
Da ormai una quindicina d’anni, nel
dibattito politico italiano ed europeo,
l’immigrazione è divenuto uno
degli argomenti più discussi ed una
delle emergenze prioritarie. Nonostante
sia ormai assodato che l’immigrazione
«è una necessità, un
dato di fatto, e in quanto tale non negoziabile» [1],
le istituzioni comunitarie e nazionali trovano
notevoli difficoltà nell’elaborazione
e messa in pratica di politiche atte a stabilizzare
la permanenza degli immigrati nei propri
paesi.
Il problema viene imputato al fatto che
oltre ad una percentuale di immigrati che
regolarmente soggiornano e lavorano nelle
nostre comunità ci sia un numero,
imprecisato ma allarmante, di clandestini
ed irregolari che risiedono entro i nostri
confini senza averne diritto, creando forti
disagi al normale proseguo della vita dello
stato e dei cittadini. Per quanto riguarda
l’Italia, analizzando più da
vicino le politiche adottate per far fronte
ai disagi attribuiti alla presenza degli
immigrati, ciò che si evince è
che è mancata la sinergia tra i sistemi
locali e le istituzioni, le quali solo tardivamente
hanno riconosciuto la presenza di flussi
strutturati di immigrazione: per quasi due
decenni sono stati esclusivamente gli enti
locali e la Chiesa ad occuparsi degli immigrati
presenti sul proprio territorio. Quando
successivamente si è organizzato
l’intervento dello Stato, questo si
è sviluppato sotto forma di strumenti
di controllo, più che di interventi
miranti a far fronte alle esigenze della
nuova convivenza, mediante una legislazione
sull’immigrazione poco attenta ai
diversi percorsi di integrazione (o esclusione)
delle realtà locali e attraverso
un uso massiccio delle sanatorie e degli
interventi delle forze dell’ordine.
L’inadeguatezza di tali politiche
appare chiaramente nel momento in cui si
analizzano situazioni concrete di convivenza
tra immigrati, popolazione e governo locale.
Nelle città, in particolare, emergono
le più grandi contraddizioni.
Seguendo le premesse sopra espresse, in
questo articolo si tenterà di capire
le motivazioni che hanno portato le attuali
politiche italiane a gestire il fenomeno
migratorio come un’emergenza.
A tale proposito, dopo aver presentato le
peculiarità dell’incontro tra
lavoratori immigrati e Stato italiano e
le evoluzioni in ambito europeo della libera
circolazione degli stranieri, si prenderà
in esame un caso specifico tra le tante
emergenze immigrati nelle nostre città:
la storia dello Scalo internazionale migranti
di Bologna.
Nato nell’ottobre del 2002 dall’idea
di un gruppo di immigrati rumeni, di appartenenti
al Bologna Social Forum e di alcuni disobbedienti
di occupare uno stabile abbandonato delle
Ferrovie dello Stato, l’esperienza
dello Scalo internazionale migranti è
finita nel marzo 2005 quando l’edificio
occupato è stato sfollato.
Quando l’immigrazione non
era ancora un’emergenza: una presenza
rimasta poco conosciuta
È difficile sapere con precisione
quando l’Italia ha iniziato a necessitare
di manodopera straniera. Orientativamente
si può stabilire che una presenza
non insignificante si incontrava già
alla fine degli anni
Sessanta.
Come sottolineano alcuni autori, la difficoltà
deriva dal fatto che per lungo tempo il
nostro paese ha disconosciuto l’esistenza
dei flussi migratori, la cui presenza poco
documentata e quindi poco conosciuta, ha
avuto per molti anni dimensioni simili se
non superiori a quelle registrate negli
archivi. Lo stesso vale per i flussi regolari:
l’archivio dei permessi di soggiorno
del Ministero degli Interni rappresenta
la principale fonte conoscitiva sugli stranieri
regolarmente residenti in Italia. Essendo
però uno strumento orientato principalmente
al controllo di polizia, tale archivio ha
mantenuto per decenni, e quindi contato,
anche i dossier di stranieri che probabilmente
non erano più nel nostro paese. Inoltre
le procedure relative ai lavoratori immigrati
praticamente non esistevano: una volta giunti
nel paese e deciso di soggiornarvi, gli
stranieri si trovavano ad affrontare due
circuiti di procedure «in buona parte
indipendenti e frequentemente in contraddizione» [2],
che facevano capo rispettivamente al Ministero
degli Interni e al Ministero del Lavoro.
Entrambi si trovavano a gestire la presenza
degli stranieri nel quadro di norme che
non prevedevano tale presenza. Non era infrequente
che lo straniero fosse considerato regolare
per un ministero e irregolare per l’altro [3].
Il primo intervento legislativo che tentasse
di regolare il fenomeno migratorio in Italia
arrivò solo nel 1986, con la legge
943 del 30 dicembre. La decisione di legiferare
in tal senso fu solo parzialmente influenzata
dalla crescita della popolazione straniera.
Il fattore principale fu di tipo istituzionale.
Nel 1975 l’Italia aveva sottoscritto
la Convenzione n. 143 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, volta a contrastare
il diffondersi di forme immigratorie irregolari
e a riconoscere al lavoratore straniero
parità di diritti con i lavoratori
autoctoni. Questa convenzione fu fortemente
voluta dall’Italia, interessata a
proteggere i propri lavoratori all’estero,
molti dei quali versavano in condizioni
di irregolarità o erano oggetto di
discriminazioni nell’accesso ai servizi
e alle protezioni giuridiche. Questo successo
diplomatico rendeva necessario un risvolto
in patria che tardò ben undici anni
ad arrivare. Ciò principalmente per
due motivi: il primo è che l’immigrazione
era ancora abbastanza invisibile sia quantitativamente
che mediaticamente, tanto che quando la
legge venne approvata, la notizia fu trattata
dai quotidiani italiani nelle pagine interne
e senza troppo risalto; il secondo è
la competizione tra apparati burocratici
nel corso del processo legislativo: ad ogni
passo parlamentare, il provvedimento veniva
continuamente modificato, riflettendo i
cambiamenti nella bilancia dei poteri tra
le burocrazie
ministeriali coinvolte.
Con la sua approvazione, la Legge 943/86,
rappresentò un indubbio passo avanti
nel riconoscimento della presenza di immigrati
in Italia, anche se molto
contraddittorio, ma i suoi innumerevoli
fallimenti
(fallimento delle politiche degli ingressi
e assenza di dispositivi volti a stabilizzare
ed integrare la popolazione straniera residente)
si sarebbero ripresentati anche nelle successive
legislazioni su tale tema.
Anche la sanatoria, qui ufficialmente utilizzata
per la prima
volta, diverrà strumento politico
costante e, a detta dei legislatori, inevitabile [4].
Nel corso degli anni ’90 entrambi
gli schieramenti politici, sebbene sotto
differenti slogan, avrebbero consolidato
un approccio emergenziale alle questioni
migratorie che sarebbero divenute parte
centrale della loro propaganda elettorale.
Questo processo
di politicizzazione delle immigrazioni,
oltre a consolidare un’immagine stereotipata
delle realtà degli immigrati, che
rimaneva nei fatti un mondo ancora molto
poco conosciuta, ha favorito una situazione
particolarmente vantaggiosa per l’immigrazione
irregolare e ha penalizzato quella regolare.
Il pensiero della politica emergenziale:
l’immigrato è un potenziale
nemico
Da quanto riportato dai dati del Ministero
degli Interni la spesa pubblica del 2004
per l’inserimento degli immigrati
regolari è stato in Italia di 29
milioni di euro, contro i 115 utilizzati
per contrastare l’immigrazione irregolare [5].
Di quest’ultimi il 92% è stato
destinato alle attività dei CPT (la
sola espulsione coattiva di uno straniero
irregolare dall’Italia si aggira tra
gli 845 e i 4.767 euro)[6]. Quindi, mentre
le politiche di controllo e di punizione
dell’irregolarità godono di
ingenti risorse finanziarie, l’inserimento
degli immigrati regolari viene considerato
come un investimento di secondaria importanza.
La politica italiana sembrerebbe quindi
considerare gli immigrati come persone straniere
e pericolose, da allontanare dal proprio
territorio.
Ciò è confermato anche dal
ritardo con cui si è data una definizione
giuridica dell’immigrato.
Il nostro ordinamento, infatti, fino alla
Legge 943 del 30 dicembre 1986, non contemplava
la figura dell’immigrato, ma solo
quella dello straniero prevista dalle norme
di pubblica sicurezza del primo dopoguerra
(Testo Unico di polizia del 1931), seguite
da una serie di circolari ministeriali che
si limitavano ad imporre un controllo sugli
stranieri presenti sul territorio nazionale.
Al riguardo Luigi Melica precisa come la
definizione giuridica dello straniero, benché
fosse tutt’altro che esaurita, abbia
contribuito in modo determinante a plasmare
una cultura dell’immigrazione, e più
in generale della diversità etnica,
precedentemente estranea all’Italia.
Per quel che riguarda invece gli organi
dello Stato - apparato centralistico, permaneva
un retroterra culturale e giuridico profondamente
radicato:
Permaneva (e per certi versi ancora domina)
un sistema che, in nome del mantenimento
dell’ordine pubblico, additava lo
straniero come potenziale nemico da tenere
sotto stretta sorveglianza ed in condizione
di totale incertezza circa la permanenza
all’interno dello Stato. Non era
estranea a questa cultura una concezione
dello Stato persona che attraverso
la sopravvivenza di alcune disposizioni
(tra cui, il Testo Unico di Pubblica Sicurezza)
manteneva in vita, in questo particolare
settore, uno dei capisaldi dell’ideologia
fascista, quale appunto la particolare
protezione e tutela della personalità
dello Stato [7].
L’immagine dello straniero come potenziale
nemico viene fedelmente ritrasmessa dal
mondo giornalistico. Nelle ricerche svolte
all’interno del progetto Etnequal
Social Communication sul mondo
dell’informazione in Italia, viene
presentato un quadro generale dominato da
una sconfortante inadeguatezza dei contenuti
e dei linguaggi proposti al pubblico [8]. Non
solo lo spazio
dedicato alla cronaca e alla modalità
di ingresso degli immigrati sovrasta quello,
scarsissimo, dedicato alla conoscenza di
come vivono i lavoratori stranieri in Italia,
ma spesso sono le stesse istituzioni
(Ministero dell’Interno, organismi
di intelligence, forze dell’ordine,
etc.) a diffondere stime allarmistiche e
quindi lontane dalla realtà, soprattutto
rispetto alla presenza
islamica in Italia o all’entità
degli sbarchi di clandestini. La figura
dell’immigrato proposta da tale modello
informativo genera paura nel cittadino,
il quale spesso finisce per attribuire all’eccessiva
presenza straniera nel paese disagi, anche
se questi non hanno diretto collegamento
con la loro presenza.
A conferma di ciò, da una indagine
della Fondazione Censis (2004) su un totale
di 2000 intervistati su tutto il territorio
nazionale, emerge che nel Meridione un 68,3%
degli intervistati vive l’immigrazione
come un problema, a fronte nel Centro-nord
di un 40% che invece la vede come meno consistente
rispetto ad altre aree del paese [9].
Sarebbero le condizioni economiche delle
regioni del Sud ad accentuare le diffidenze
nei confronti dei migranti, percepiti come
possibili competitors sul mercato
del lavoro ma anche nel sistema di assistenza
pubblica. È infatti al Sud che si
concentrano tassi
di disoccupazione altissimi soprattutto
tra i laureati. Le sacche di disoccupazione
si concentrano in aree logisticamente distanti
dalle zone in cui c’è offerta
di lavoro a causa dei gravi problemi
di collegamento periferico di cui soffre
il nostro paese, complicando conseguentemente
l’incontro tra domanda e offerta.
Oltre a queste difficoltà strutturali,
si aggiungono altri due ostacoli. Il primo
è che nel sistema produttivo italiano
l’informalità è molto
diffusa e conseguentemente crea posti di
lavoro poco visibili, che spesso non fuoriescono
dai circuiti informativi delle reti
locali che si basano su rapporti costruiti
sul luogo specifico.
Il secondo è che i giovani in Italia
si dimostrano refrattari verso i lavori
a bassa qualifica, nonostante il nostro
paese abbia una
forza lavoro tra le meno istruite dei
paesi industrializzati (anche meno istruita
di quella costituita dagli immigrati).
È qui in parte che si motiva la
necessità di immigrati ossia
l’effetto di questo complesso processo
di costruzione sociale: sul piano nazionale
sarebbe difficile da sostenere, mentre
sul piano locale la manodopera immigrata
diventa un fattore a cui a vario modo
si ricorre per tamponare contraddizioni
e storture relative all’incontro
tra domanda e offerta di lavoro [10].
Il dibattito sull’immigrazione
negli anni ‘’90: il ruolo del
locale nella gestione delle emergenze
Furono le regioni, già dai primi
anni ’90, ad assumere spontaneamente
un ruolo centrale nella predisposizione
di politiche pubbliche a favore degli immigrati
che andassero a colmare silenzi e ritardi
dello Stato centrale [11]. La vicinanza del fenomeno
immigrazione alle comunità locali
spinse i governi regionali a localizzarsi
ulteriormente, creando vere e proprie comunità
auto-organizzate. Questa autogestione portò
a nette differenze territoriali: solo per
fare un esempio, riguardo all’autocertificazione
del reddito prevista per ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno, si trovavano
questure che non chiedevano nessuna prova,
questure che chiedevano prove bancarie e
questure che chiedevano il modello 101 [12].
Al fine di attenuare le disparità
più macroscopiche nell’accesso
ai servizi, nel corso degli anni ’90
vennero approvati una serie di provvedimenti
ministeriali. Si mirava soprattutto a regolare
l’erogazione delle prestazioni sanitarie
agli immigrati irregolari mentre non si
davano disposizioni per il trattamento dei
regolari. Veniva in questo modo delegata
agli enti territoriali la gestione delle
emergenze, mentre si rimandava a livello
ministeriale la predisposizione di politiche
dei flussi e di integrazione, considerate
sostanzialmente questione di interesse nazionale
più che locale [13].
Riguardo a questo stato di cose in Uno
schermo contro il razzismo Giovanna
Zincone sottolinea come lo Stato italiano
si manifesti in forme molto diseguali sul
territorio nazionale dando vita al cosiddetto
localismo
italiano dei diritti: comparando
regioni e città, è riscontrabile
una notevole differenza nell’accesso
ai servizi e tra i diritti esercitati dai
cittadini.
In questa cornice si riconosce alle organizzazioni
religiose e al privato sociale un ruolo
cruciale nella erogazione dei servizi, che
si è rivelato essere importante al
Centro-nord e praticamente esclusivo al
Sud. I comportamenti e l’azione concreta
che tali servizi possono svolgere sono fortemente
dipendenti dalla relazione che hanno instaurato
con la pubblica amministrazione, o meglio
«dalla triangolazione
tra amministrazione, privato sociale e forze
dell’ordine». Questo fattore
incide sul trattamento riservato agli immigrati
molto più del colore della maggioranza
al governo locale.
In tale situazione si riconosce alla legge
Turco-Napolitano (40/1998), il tentativo
più organico e più ambizioso
di ristrutturare sistematicamente la legislazione
migratoria. Essa si proponeva di dare coerenza
a questo quadro frammentato, partendo proprio
dal riconoscimento del ruolo fondamentale
svolto dagli enti locali nell’accoglienza
e nell’integrazione sociale degli
stranieri. La legge introdusse una riforma
integrata dei sistemi di controllo, di regolarizzazione
dei flussi e di integrazione degli stranieri
residenti. Introdusse la Carta di soggiorno
e lo sponsor, ma anche i molto contestati
centri di permanenza temporanea (CPT). Si
prospettò la possibilità di
coinvolgere gli Stati d’origine e
di transito nella regolarizzazione, prevedendo
la possibilità di quote preferenziali
per i cittadini di Stati con i quali sono
stati stabiliti accordi. Di particolare
importanza il privilegiare un approccio
più orientato alla programmazione
sul territorio, favorendo piani di intervento
che coinvolgessero l’intera Regione
e che dessero luogo a politiche continuative
nel tempo. La legge introdusse anche un
nuovo strumento di coordinamento tra i vari
attori, pubblici e privati, che a livello
locale si occupano di immigrati e cioè
i Consigli Territoriali per l’immigrazione
(CT), che avrebbero dovuto provvedere all’analisi
delle esigenze e alla promozione di interventi.
Tiziana Caponio sottolinea come la rilevanza
e il ruolo di questi organismi sia quantomeno
controverso:
la decisione di affidare al Prefetto,
e cioè ad un organo privo di competenze
in materie di politiche sociali, il compito
di assicurare la formazione e il funzionamento
dei CT, nonché l’assenza
di un fondo apposito a cui poter attingere
per la realizzazione di iniziative specifiche,
sembra aver minato in partenza la possibilità
di influenza sulle decisioni di policy [14].
Nel complesso gli effetti della legge sono
stati piuttosto diversificati. Pur registrando
un aumento di efficacia nella lotta all’immigrazione
clandestina, la politica attiva degli ingressi
è stata portata avanti in modo irregolare.
Le quote annuali furono fissate su livelli
molto inferiori rispetto al fabbisogno e
lo stesso meccanismo dello sponsor è
stato utilizzato con il contagocce.
Il 25 luglio 1998, la L. 40/98 divenne Testo
unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e le
norme sulla condizione dello straniero,
includendo vecchie e nuove disposizioni
più le successive integrazioni. Gli
investimenti economici e i primi sperimentali
strumenti di integrazione, già depotenziati
in sede di approvazione, vennero ulteriormente
moderati, impedendo per il limitato svolgimento
di studiarne i risultati [15].
Il fine delle politiche emergenziali:
mantenere l’immigrato in una condizione
precaria
Secondo le analisi di Andrea de Bonis e
Marco Ferrero, le politiche italiane dell’ultimo
decennio si basano sull’idea di un’immigrazione
portatrice di conflittualità sociale,
che ha imposto scelte ispirate non semplicemente
al mero contenimento degli ingressi, bensì
anche ad una vessatoria negazione dei diritti
degli immigrati già regolarmente
soggiornanti [16].
Giovanna Zincone ha coniato per tale situazione
il concetto di «interazione a basso
conflitto»: limitare i diritti degli
immigrati per favorirne l’accettazione
da parte della popolazione autoctona, la
quale dovrebbe sentirsi rassicurata dalla
subalternità giuridica dei nuovi
arrivati. Si genera così un paradosso:
la negazione dei diritti è fatta
passare come uno strumento di integrazione
mentre si lascia nell’ incertezza
la permanenza dell’immigrato nel paese [17].
Questi scopi sono particolarmente evidenti
nelle leggi che regolano l’ingresso
degli stranieri in Italia che prevedono
l’utilizzo del sistema del decreto
flussi (quote), compreso il c.c. accertamento
di indisponibilità introdotto
dalla legge Martelli (39/90). Il sistema,
che nel suo insieme è rimasto a lungo
inattuato perché poco pratico, ha
visto un ulteriore irrigidimento con le
scelte del legislatore del 2002 (Bossi-Fini
98/2000), nonostante varie voci sottolineassero
da tempo la sua inadeguatezza [18].
Come si evince da Immigrati e imprese
tra diritti e sicurezza. Alcuni spunti propositivi[19],
tale irrigidimento è dovuto all’introduzione
di una serie di misure restrittive presentate
come proposte alternative nella direttiva
comunitaria in materia di ingresso e di
soggiorno. Questa legge ha introdotto tre
sostanziali differenze rispetto al precedente
Testo Unico: l’elevazione a 6 anni
(invece dei 5 precedenti) del periodo di
permanenza necessario per il rilascio della
Carta di soggiorno; la subordinazione del
rilascio di suddetto documento a condizioni
particolarmente rigide; l’innalzamento
a 90 giorni antecedenti la scadenza del
permesso di soggiorno per la presentazione
in questura della relativa domanda di rinnovo.
Analizzando dall’interno tali modifiche
si scopre come certe scelte non siano state
dettate dalla volontà di razionalizzare
e legalizzare queste pratiche, o almeno
questa è la percezione degli addetti
ai lavori, che vengono spinti loro stessi
ad agire nell’irregolarità [20].
Innanzitutto la scadenza per il rinnovo
del permesso di soggiorno portata a 90 giorni:
già nel precedente regime, con un
termine di 60 giorni, erano le stesse questure
a sollecitare il richiedente a presentarsi
non prima di 20 giorni dalla scadenza [21].
Per quel che riguarda invece le restrizioni,
l’ingresso è subordinato al
possesso di mezzi di sostentamento e di
un alloggio idoneo, il quale deve sottostare
a parametri legali di abitabilità
elevatissimi (concepiti per una popolazione
ad altissimo reddito), in presenza di un’attività
edilizia pubblica assai più modesta
e a una disapplicazione generalizzata delle
norme da parte degli stessi professionisti
del settore [22]. Rinnovo e revoca del permesso
di soggiorno sono subordinati alla permanenza
dei suddetti requisiti, dovendo negare lo
stesso ogni qualvolta il reddito sia insufficiente
o l’alloggio divenuto inidoneo (per
crescita della famiglia). Funge da mediatore
il datore di lavoro, che deve presentare
un’apposita autocertificazione comprovante
che l’alloggio del proprio dipendente
è idoneo (un nucleo di 3 persone
dovrebbe obbligatoriamente vivere in un’abitazione
di almeno 60 mq). Per quanto riguarda il
reddito, in sede di rinnovo di permesso
i richiedenti, sia che abbiano un impiego
o che siano al momento disoccupati, sono
fortemente penalizzati. Ciò perché
esiste un unico riferimento normativo per
la valutazione dei mezzi di sussistenza
che si limita a stabilire
la disponibilità di un reddito,
da lavoro o di altra fonte lecita, sufficiente
al sostentamento proprio e dei suoi familiari
conviventi a carico può essere
accertata d’ufficio sulla base di
una dichiarazione temporaneamente sostitutiva
resa dall’interessato con la richiesta
di rinnovo [23].
Le questure però, invece di richiedere
i mezzi di sostentamento attuali, come sembra
indicare il regolamento, impongono ai richiedenti
di documentare quelli pregressi, con l’effetto
di negare il rinnovo anche a quanti sono
in possesso di un’occupazione magari
ottenuta qualche mese prima della scadenza.
In generale le questure utilizzano il parametro
della pensione minima (4.600 euro l’anno)
come indicatore del reddito minimo; reddito
che cresce in corrispondenza al numero dei
familiari a carico secondo quanto previsto
dalle norme sul ricongiungimento familiare.
L’aspetto peculiare è che non
esistono direttive specifiche sulle modalità
di esercizio di tale discrezionalità:
gli operatori, oltre ad adottare questa
prassi restrittiva, ignorano altre fonti
di reddito lecito pure contemplate dal regolamento [24].
A tale proposito l’ASGI (Associazione
per gli studi giuridici sull’immigrazione)
ha lanciato l’allarme di una pesante
retrocessione: se già la legge del
1992 fissava requisiti anacronistici per
ottenere la cittadinanza, considerati i
più rigidi d’Europa, con
la successiva del 2002 si configura un ritorno
per gli immigrati ad una cittadinanza
censitaria.
A questa già gravosa situazione si
aggiungono i tempi biblici che l’immigrato
deve attendere per ottenere il rilascio
del primo permesso di soggiorno e il successivo
rinnovo. Nella stragrande maggioranza delle
questure, i tempi che intercorrono tra la
presentazione della richiesta e l’effettivo
rilascio vanno da 3 a 8 mesi, durante i
quali i richiedenti il rinnovo dispongono
solo della ricevuta di presentazione della
domanda.
Il dibattito europeo da Schengen
alla Carta costituzione: l’immigrazione
crea consensi solo come problema di sicurezza
La regolazione comunitaria dell’immigrazione
è strettamente legata all’evoluzione
dell’integrazione europea e, nello
specifico, alla libera circolazione degli
individui all’interno degli Stati
membri.
Questo processo ha subito un forte impulso
durante gli anni ’70, quando alcuni
paesi decisero di attivarsi per cooperare
in determinati settori di interesse comune.
Ciò avveniva attraverso la creazione
di organismi, distinti per area tematica,
all’interno dei quali operavano gruppi
di lavoro creati ad hoc. Tra questi, particolarmente
rilevante fu quello istituito dall’Accordo
di Schengen (14 giugno 1985) e dalla relativa
Convenzione di applicazione (19 giugno 1990).
Suddetto gruppo, denominato anche “laboratorio
Schengen”, si caratterizzava come
un tentativo di creare un’area di
libera circolazione all’interno degli
Stati firmatari del trattato.
Nella fase iniziale solo un gruppo ristretto
di Stati sottoscrisse l’Accordo (Belgio,
Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi),
ma poi il numero aumentò con l’adesione
dell’Italia (1990), della Spagna e
del Portogallo (1991), della Grecia (1992),
dell’Austria (1995), della Danimarca,
della Finlandia e della Svezia (1996). Il
Regno Unito e l’Irlanda, pur facendo
parte della Comunità, decisero di
rimanerne esclusi, mentre Norvegia e Islanda
entreranno a farvi parte con lo status particolare
di “membri associati” perché
non sono membri dell’Unione Europea
ma del North Council (Accordo di libera
circolazione tra i paesi dell’Unione
nordica). Saskia Sassen sottolinea come
i cinque iniziali firmatari dilazionarono
la ratifica di un secondo accordo, prevista
nel novembre 1989, mirante a costituire
un’area di libera circolazione a partire
dal 1°gennaio 1992.
A impedire l’esecuzione dell’accordo
sarebbero intervenuti problemi quali il
segreto bancario, il controllo sul traffico
di droga e la protezione dei dati, oltre
alla dichiarata difficoltà di controllare
le frontiere esterne sopravvenuta con la
caduta del muro di Berlino. Il secondo Accordo
Schengen fu finalmente firmato nel giugno
del 1990, ma molti problemi rimanevano irrisolti
e l’applicazione delle nuove misure
era continuamente rimandata: dal 1 gennaio
1992 al 1 dicembre 1993, quindi al 1 febbraio
1994 [25].
I problemi erano in parte dovuti alla necessità
che su alcuni temi intervenissero le istituzioni
comunitarie; per contro la Gran Bretagna
sosteneva che proprio le difficoltà
nel migliorare le condizioni della libera
circolazione e il fatto che le istituzioni
della comunità avessero competenza
solo in alcune procedure, dimostrassero
la sovranità illimitata ed esclusiva
dei singoli Stati nell’affrontare
temi quali la lotta al terrorismo, l’immigrazione
e la naturalizzazione [26]. Così, dall’adesione
all’entrata in vigore delle clausole
dell’accordo i vari Stati hanno visto
passaggi graduali (in Italia l’apertura
delle frontiere è effettiva solo
dal 1998).
Nel concreto l’area Schengen viene
controllata attraverso un organismo di polizia,
SI.RE.NE, presente in ogni stato firmatario
dell’Accordo che, attraverso una banca
dati di Strasburgo (SIS C) e la relativa
copia in ciascun stato membro (SIS N) identifica
eventuali soggetti pericolosi che, colti
in flagranza di reato, possono essere inseguiti
oltre frontiera senza previa autorizzazione
(diritto di inseguimento) o, rimasti
indiziati, possono essere oggetto di particolari
ricerche oltre frontiera senza previa autorizzazione
(diritto di osservazione). Ma l’aspetto
più significativo del sistema Schengen,
sottolinea Licastro, è quello di
aver avviato in un settore particolare una
forma di cooperazione che non era riuscita
nel quadro comunitario; «dall’altro
lato però il c.d “laboratorio
Schengen” presentava un rilevante
deficit, ovvero la mancanza di un controllo
giurisdizionale» [27].
Con il trattato sull’Unione Europea
(TUE) firmato a Maastricht nel 1992, si
decise una costruzione fondata su tre pilastri:
il primo riguardava la comunità europea
che inglobava tutti i trattati precedenti
(CECA, EURATOM, CEE); nel secondo si introduceva
la politica estera e di sicurezza comune
(PESC); nel terzo, la cooperazione dei settori
di giustizia e degli affari interni. A quest’ultimo
pilastro veniva anche data competenza in
materia di immigrazione: in particolare,
sulla libera circolazione delle persone.
Tale scopo veniva perseguito attraverso
la cooperazione tra Stati membri nei diversi
settori di “interesse comune”,
che trattavano esclusivamente la questione
migratoria come problema di sicurezza e
di ordine interno, con la clausola di operare
nel rispetto della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (4 novembre
1950) e della Convenzione relativa allo
status di rifugiati (28 luglio 1951). Se
Maastricht quindi introdusse importanti
novità (partecipazione in qualche
modo comunitaria delle istituzioni comunitarie
che nel c.d “laboratorio Schengen”
era esclusa; l’istituzionalizzazione
della cooperazione tra Stati membri; la
possibilità di realizzare la comunitarizzazione
di determinati settori di “interesse
comune”), si continuava a lamentare
l’assenza di un controllo giurisdizionale
con riferimento agli atti del terzo pilastro [28].
In realtà, Mark Gilbert sottolinea
che, mentre l’articolo J1 del trattato
di Maastricht obbligava gli Stati a definire
una comune politica estera e di sicurezza
e ad astenersi da «qualsiasi azione
contraria agli interessi dell’Unione
o tale da nuocere alla sua efficacia come
elemento di coesione nelle relazioni internazionali»,
nulla nel trattato spiegava come gli Stati
membri avrebbero potuto fare ciò [29].
Dopo Maastricht si concordò che la
“vicinanza” geografica sarebbe
stato il criterio chiave per l’azione
comune da parte degli stati membri. I Dodici
avrebbero tentato di formulare una politica
comune verso quelle zone – Europa
orientale, Balcani e Medio Oriente –
che li riguardavano da vicino. Questa politica
si concretizzò in un rafforzamento
della PESC: nel 1995 gli Stati membri si
sono trovati concordi nel creare l’Interpol,
un punto di smistamento informazioni per
facilitare le inchieste trasfrontaliere
riguardanti crimini specifici (droga, immigrazione
illegale, riciclaggio di denaro sporco),
che entrò in attività nell’ottobre
1998.
Il ricorso all’Interpol è stato
incrementato in risposta alla crescente
frequenza di crimini trasfrontalieri, e
dopo l’11 settembre la cooperazione
contro il terrorismo ha dato un’ulteriore
spinta alla realizzazione di politiche comuni
nella sfera di tutela dei cittadini [30].
Con il Trattato di Amsterdam (10 novembre
1997) si attuò la «comunitarizzazione»
in materia di «visti, asilo, immigrazione
ed altre politiche connesse con la libera
circolazione delle persone» e si seguì
all’incorporazione dell’aquis
di Schengen. Sulla comunitarizzazione
della politica in materia di immigrazione
è significativa l’affermazione
di Bruno Nascimbene:
Checché se ne dica dei progressi
(o non progressi) compiuti, poco alla
volta ed anche in uno spazio relativamente
breve di tempo (e dieci anni sono uno
spazio relativamente breve) la politica
dell’immigrazione è destinata
a far parte integrante del diritto comunitario:
se vent’anni fa, si riteneva che
la politica dell’immigrazione era
praticamente esclusa dall’ambito
comunitario oggi è destinata a
divenirne parte essenziale [31]
Il 29 ottobre 2004 a Roma si è arrivati
alla firma del Trattato
per una Costituzione europea, che contempla
la materia immigrazione all’interno
dello “spazio di libertà, sicurezza
e giustizia”. Ad un esame delle disposizioni
si nota un maggior interesse, rispetto alla
normativa vigente, verso alcune “priorità”
definite dal Consiglio europeo straordinario
di Tampere (15-16 ottobre 1999), quali la
prevenzione e il contrasto dell’immigrazione
clandestina, una gestione più efficace
dei flussi migratori, la lotta contro la
tratta degli esseri umani. Con l’allargamento
a 25, Enrica Rigo sottolinea però
la diversa posizione esistente tra Regno
Unito, Irlanda, Danimarca e i nuovi Stati
membri relativamente all’acquis
di Schengen:
durante i negoziati per l’allargamento,
il governo russo ha insistito per un’applicazione
flessibile dell’acquis
da parte di Polonia e Lituania o, almeno,
per la previsione di deroghe per gli abitanti
di Kaliningrad. Tali proposte tuttavia
non sono state accettate perché
al fine dell’entrata dei paesi candidati
nell’EU, il recepimento dell’acquis
Schengen è obbligo non sottoponibile
a condizioni. Questa situazione mette
ancor più in evidenza la posizione
ineguale che hanno avuto i paesi candidati
nei negoziati di accessione. L’Europa
del terzo pilastro infatti, ovvero delle
materie inerenti giustizia ed affari interni,
un’Europa a c.d. geometria variabile,
dove gli stessi paesi membri godono di
posizioni differenti, dal momento che
Regno Unito, Danimarca e Irlanda non sono
vincolate all’acquis di
Schengen [32].
Naomi Klein al riguardo parla di un meccanismo
per cui all’interno dei continenti-fortezza
è stata creata una «gerarchia
sociale» nel tentativo di quadrare
il cerchio, cioè di trovare un equilibrio
tra postulati palesemente contraddittori
ma ugualmente vitali: di frontiere sigillate
e di facile accesso a una manodopera a basso
prezzo disposta ad accettare qualsiasi lavoro;
di libero scambio e di indulgenza verso
i sentimenti di ostilità verso gli
immigrati [33]. Anche nel progetto della Carta
costituzionale della Comunità europea
«il trattamento dell’immigrazione
è impermeato della stessa ambiguità
che lo ha sino ad ora caratterizzato» [34].
Mentre viene resa pienamente comunitaria
la maggior parte delle norme riguardanti
la politica dell’immigrazione (gli
artt. III-153 e ss. vogliono garantire una
politica comune in materia di asilo, immigrazione
e controllo delle “frontiere esterne”,
così come la regolamentazione della
politica di asilo e di quasi tutte quelle
relative all’immigrazione –
art.III-167 – inclusa l’integrazione
salvo l’eventuale quota flussi che
ogni stato voglia mantenere), il progetto
della Carta costituzionale non prevede quasi
nulla in ordine ai diritti riguardanti lo
status giuridico dei lavoratori provenienti
da paesi terzi, e in concreto la parte II,
che contiene la Carta
dei diritti fondamentali della Comunità
europea, ignora praticamente la loro
esistenza.
Eliseo Aja e Laura Díez ne indicano
i motivi: mentre nella prima stesura della
Carta dei diritti si omise di disciplinare
la materia immigrazione, perché costituiva
una problematica di non facile soluzione
dal punto di vista delle competenze comunitarie,
nella seconda fase – ossia nell’includersi
la Carta nel progetto del Trattato costituzionale
– non si volle riaprire alcun dibattito
in tema di immigrazione per non renderne
più difficile l’approvazione [35].
Ciò significa che gli extracomunitari
residenti nei paesi dell’Unione rimangono
figure giuridiche scarsamente definite e
di conseguenza mantenute in uno stato di
ambiguità. Secondo Zygmunt Bauman
la motivazione risiede nel fatto che «in
questi anni, soprattutto in Europa e nelle
sue diramazioni oltreoceano, la forte propensione
alla paura e la maniacale ossessione per
la sicurezza hanno fatto la più spettacolare
delle carriere» e considerato che
«oggi il potere politico e il suo
establishment, così come la sua conservazione,
dipendono in toto dalle tematiche
scelte con cura su cui impostare le loro
campagne» [36], gli immigrati si adattano
meglio di qualsiasi altra categoria di cattivi,
veri o presunti, come pericolo alla sicurezza.
La paura si materializza nelle città
dove iniziano ad evidenziarsi certi spazi,
nei quali si avverte un tangibile e crescente
senso di distacco fra località e
persone che sono fisicamente vicine ma economicamente
distanti. Ma è in questi luoghi,
che
l’esperienza umana si forma, si
accumula e viene condivisa, e il suo senso
viene elaborato, assimilato e negoziato.
Ed è nei luoghi e grazie ai luoghi
che i desideri si sviluppano e prendono
forma, alimentati dalla speranza di realizzarsi,
rischiano la delusione, e –a dire
il vero- il più delle volte vengono
delusi [37].
Come inizia e dove finisce un’emergenza:
la storia dello Scalo internazionale migranti
di Bologna
Emblematica l’esperienza dello Scalo
Internazionale migranti di Bologna. La storia
inizia nel settembre 2002 quando si decide
di sgomberare la baraccopoli della piccola
comunità rumena del Lungoreno. Tra
i pareri contrastanti delle varie parti
politiche, i rumeni, «la maggior parte
dei quali clandestini, ma molti con un lavoro
e in attesa di regolarizzazione» [38],
vengono sgomberati e messi al vaglio dell’ufficio
Immigrazione che dovrà decidere chi
far rimanere e chi espellere, secondo quanto
previsto dalla Bossi-Fini.
Trenta cittadini rumeni espulsi, immediatamente
rimpatriati con un volo per Bucarest:
altri dieci colpiti da decreto di espulsione
e che dovranno lasciare l’Italia
entro cinque giorni; ventitré rumeni
rilasciati perché regolarizzabili
o in virtù dell’ultima sanatoria
o perché arrivati in Italia da
pochissimo e quindi in tempo per chiedere
ed ottenere il permesso di soggiorno per
motivi di turismo; quattro minori affidati
ai genitori e quindi obbligati a seguirne
le sorti: tre donne (una in stato di gravidanza)
e due bambini per i quali si sono attivati
i servizi sociali del Comune [39].
Intanto in consiglio comunale il dibattito
sulle soluzioni post-sgombero per gli immigrati
assume toni accesi: «No espulsioni.
Case ai migranti». Il Bologna social
forum (BSF) porta in consiglio la protesta
contro la «vergognosa situazione»
dei 22 rumeni in attesa di regolarizzazione
che nel frattempo vivono nei box dell’ex
mercato ortofrutticolo di via Fioravanti [40].
Il problema casa è impellente ed
inevitabile, tanto che, oltre alla nascita
di altre tendopoli rumene [41], passati un po’
di giorni e attenuata un po’ la luce
dei riflettori, le famiglie tornano a ripopolare
il Lungoreno «accampate a qualche
centinaio di metri dal villaggio distrutto» [42].
A detta di Riccardo Marchioni, capogruppo
del Polo delle Libertà nel consiglio
di quartiere e coordinatore dei circoli
di Alleanza nazionale dei quartieri Reno,
Saffi e Borgo Panigale, la presenza numerosa
e clandestina di immigrati in questa zona
è semplice:
Perché è il luogo ideale
per il loro smistamento e il conseguente
reclutamento per il lavoro nero. Vengono
poi scaricati qui anche perché
è assai comodo con l’autostrada
così vicina. Il famoso caporalato
di via Emilia Ponente, davanti al civico
341, continua ad aumentare invece che
a diminuire. Basta presentarsi là
verso le 7-7:30 di mattina e si può
assoldare un esercito di rumeni pronti
a qualsiasi tipo di lavoro [43].
Ma a supplire gli interventi mancati ci
pensa l’inverno che spazza via gli
extracomunitari dalle sponde del fiume,
invivibile anche per i più disperati.
La situazione non è certo facile
e i flussi di rumeni passato il freddo ritornano,
come viene testimoniato dai ciclici sgomberi [44]
e abbattimenti dei villaggi fantasma [45] che
continuano a rinascere. Ma la risposta è
sempre la stessa:
In pochi giorni in materia di immigrazione
clandestina le forze dell’ordine
hanno fatto sfracelli. L’ordine
del resto è arrivato direttamente
dal ministero: “via i clandestini!”.
Così dopo aver imbarcato sull’aereo
quaranta dei rumeni che erano accampati
nelle baraccopoli lungo il Reno, polizia
e carabinieri hanno spedito a casa almeno
un’altra trentina di persone. E
non si contano, dall’entrata in
vigore della Bossi-Fini, i nuovi decreti
di espulsione di cui sono stati muniti
altri cittadini non in regola [46].
Nel frattempo ai rumeni rimasti è
offerta l’ospitalità del centro
sociale ex-Mercato 24 di via Fioravanti;
qui avvocati, medici (dell’associazione
Sokos), studenti lavorano con i migranti
per garantire assistenza legale, sanitaria,
sindacale e per seguire le pratiche di regolarizzazione.
Molti dei rumeni lavorano in nero come manovali
nei cantieri di Bologna e dintorni, sfruttati
da caporali e padroncini: si fa un’opera
di sistematica denuncia delle aziende in
questione, se queste non mettono in regola
i lavoratori immigrati. Nel frattempo si
avvia una trattativa con il Comune per soluzioni
abitative che continuano a presentarsi come
il vero e proprio problema. Anche perché
vivere nel mercato diventa ogni giorno più
insostenibile.
Così il 16 ottobre 2002 si decide
di occupare il Ferrhotel di via Casarini
23, di proprietà di Trenitalia e
da anni abbandonato: nasce lo Scalo Internazionale
Migranti.
Il collettivo di autogestione racconta:
è innanzitutto il tentativo difficile
e non lineare, di dare vita ad un’esperienza
comune di occupazione ed autogestione,
che in primo luogo dia una risposta ai
bisogni materiali di decine di migranti,
e che, su questa base, intraprenda percorsi
di emancipazione individuale e collettiva [47].
La denuncia non va solo alla Bossi-Fini
ma anche al governo locale:
le cosiddette istituzioni cittadine,
nonostante i numerosi incontri, le manifestazioni,
i presidi, le interruzioni dei Consigli
Comunali, sono rimaste in questi mesi
latitanti, rendendosi a loro modo clandestine,
se per clandestinità intendiamo
la totale assenza di un progetto, di un’idea
o della semplice volontà di dare
soluzione dignitosa a questa situazione [48].
Inizia una difficile convivenza che vede
ben presto i cittadini del quartiere lanciare
un ultimatum: «chiediamo lo sgombero
immediato dell’edificio e un urgente
sopralluogo da parte della polizia municipale
e vigili del fuoco» [49]; «Facciamo
come i No Global, che questa gente la protegge:
forse hanno ragione loro, l’unico
modo per ottenere risultati è scendere
in piazza» [50]. Ma ci tengono a precisare
non siamo razzisti. La sera non possiamo
uscire. Abbiamo dovuto blindare porte
e finestre, perché ce li troviamo
in casa. Le donne si fanno il bidè
alla fontana di via De’ Crescenzi.
Le stesse che poi mandano i bambini a
rubare. E la polizia là dentro,
neppure si azzarda ad entrare, a malapena
ci passa davanti [51].
Intanto all’interno del Ferrhotel,
dove gli abitanti continuano ad aumentare,
si cerca di inventarsi qualcosa:
Lo Scalo Internazionale Migranti è
soprattutto una importantissima esperienza
politica: qui, non stante mille difficoltà
dovute alle differenze ed anche ai problemi
quotidiani di autogestione, italiani e
migranti stanno costruendo assieme un
progetto ed una lotta reale [52].
Le attività sono realizzate
attraverso l’esperienza del Cantiere,
«cioè un luogo volutamente
accessibile ai migranti anche non residenti
nello Scalo, in grado di fornire una risposta
concreta ai bisogni di questi cittadini,
soprattutto dal punto di vista medico e
legale» [53]. Se queste iniziative rappresentano
una conquista e una concreta azione di miglioramento
della vita di alcuni immigrati, un fallimento
totale risulta invece l’integrazione
e la comunicazione con i cittadini. Mentre
i cittadini continuano a sporgere denunce [54],
la «patata bollente» del Ferrhotel,
discussa in giunta comunale non sembra trovare
soluzione. Mille dissidi tra schieramenti,
e il problema di fondo rimane lo stesso:
la casa.
Nonostante ciò, la vicesindaco Adriana
Scaramuzzino si dimostra ottimista: annuncia
soluzioni abitative per i regolari del Ferrhotel
che in tempi brevissimi verrà sgomberato
per risistemare la struttura e farci poi
rientrare gli aventi diritto.
Era il 30 luglio 2004. Lo sgombero sarebbe
avvenuto il 10 marzo 2005 [55]. Nel rovente
periodo intercorso, nessuna soluzione abitativa
è stata trovata per i rumeni del
Ferrhotel, che da via Casarini il 10 marzo
2006 sono stati spostati ad altra struttura
– l’ex clinica Villa Salus -
dall’altro lato della città,
nel quartiere Savena.
Sembra siano previste 170-180
persone al massimo. Ci sarà una
portineria sociale con tre operatori da
15,25 euro l’ora a testa. Non solo:
anche una vigilanza da 23 euro all’ora
più iva. Divieto di sosta sulla
strada e vigili urbani che lo faranno
rispettare fino alle rimozioni… [56]
La settimana precedente lo
sgombero, Scaramuzzino annuncia che è
l’unica strada possibile ed accusa
la mancata collaborazione dei comuni dell’hinterland,
al 90% di centrosinistra. I toni sono sempre
quelli dell’emergenza come ribadiscono
le parole del sindaco Sergio Cofferati:
«Serve una soluzione molto rapida
e di emergenza perché la situazione
di degrado in via Casarini è peggiorata
ancora nelle ultime settimane» [57]. Aggiunge,
inoltre, che le proteste dei cittadini sono
state avanzate «con toni fuori luogo
e spropositati» e per acquietare le
proteste dei residenti del quartiere Savena [58]
conferma che Villa Salus sarà una
soluzione temporanea.
Villa Salus è ancora lì. Il
Ferrhotel si è solo spostato, in
attesa che una nuova emergenza lo muova
verso un’altra destinazione temporanea.
Questo articolo si
cita: S. Bernard, L’immigrazione
in Italia: un’indagine sulle politiche
emergenziali, «Storicamente»,
3 (2007), http://www.storicamente.org/05_studi_ricerche/03bernard.htm
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