Storicamente. Laboratorio di storia

Studi e ricerche

Polizia e disordini nelle famiglie a Bologna nella prima metà del XIX secolo

PDF
Abstract
This paper concerns non-repressive police’s role in resolving the most of conflicts between the spouses in Bologna until the first half of Nineteenth century, when separations were frequent. The struggles especially concerned wives’ efforts to obtain alimony were frequent and concerned people from all walks of life. Police was called upon to settle disputes even by the Archbishop who would have been entitled to jurisdiction over matrimonial trials because police could make better efforts in threatening precetti to those who did not want to interrupt an adulterous relationship or continued to treat brutally his wife and children. Only if the precettati obligation to change their lifestyle was not respected, then the wife or the husband could be put behind bars. The almost conciliatory attitude of the police indulged expectations of a changing society in which the needs of individuals began to prevail over those of the group of relatives: Even unwed mothers tried to oppose the loss of illegitimacy children but in this cases people was still very jealous of "honor" and very often the police tore children from their mothers' arms.

Il volto bonario del commissario di quartiere

Alla fine del 1816 il capo della polizia, avvocato Giacomo Greppi, rivolgendosi al segretario di stato, cardinale Ercole Consalvi, deplorò che vent’anni di dominazione francese avessero diffuso a Bologna il libertinaggio, l’irreligiosità e le convivenze irregolari [Hughes 1994, 52]. Agli occhi della gente si percepiva piuttosto un pesante clima di censura e una vigilanza insopportabile: invece di controllare pericolosi sospetti e catturare criminali, la polizia passava il tempo a intervenire nella sfera personale e ad arrestare arbitrariamente rispettabili cittadini per le loro idee politiche. Comportamenti sessuali irregolari, professione di fede liberale, dichiarato anticlericalismo agli occhi delle autorità erano tutti segnali di una possibile insubordinazione al potere restaurato del pontefice e spesso chi veniva preso di mira veniva classificato fra i soggetti pericolosi in quanto colpevole di «disordini politici e morali». La stessa denominazione delle rubriche del fondo Polizia che ho consultato – Sevizie in famiglia, mala condotta domestica; Delitti sessuali; Corruttori del costume – rende esplicita la sovrapposizione fra politica e morale che produsse una sorta di slittamento dell’azione di polizia «verso un ambito privato di difesa della morale pubblica come presupposto dell’ordine pubblico» che culminò con il pontificato di Leone XII [Lucrezio Monticelli 2007, 285].

Tuttavia, dai documenti del fondo archivistico bolognese, un riguardo nei confronti degli ambiti personali comincia ad essere percepibile anche prima della cesura della metà dell’Ottocento: nei primi decenni della Restaurazione, in particolare, le stesse autorità di polizia dimostrano un’evidente riluttanza a violare l’intimità della vita famigliare. È possibile che questo fosse dovuto al fatto che un colpo di spugna sul ventennio francese non ci fu e che per molti aspetti la riorganizzazione del governo pontificio si basò su una sostanziale continuità degli apparati amministrativi, giudiziari e di contenimento e repressione del crimine, scegliendo di non affidare le funzioni direttive ad ecclesiastici [Alvazzi del Frate P. 1990 e 2009; Angelozzi, Casanova 2010b; Antonielli 1983] mentre una scelta opposta aveva caratterizzato i secoli dell’età moderna [Fosi I. 2007; Tedoldi L. 2008, Angelozzi G., Casanova C. 2008; Bellabarba 2008]. La stessa istituzione della polizia, che nel caso toscano come in molti altri in Europa [Contini 1994] aveva cominciato ad essere discussa e realizzata nel XVIII secolo, a Bologna aveva dovuto attendere l’arrivo dei francesi. Con la Restaurazione, malgrado la presa di distanza d’obbligo dal passato regime espressa dal capo della polizia Greppi, le modalità con la quale concretamente si attuò la transizione comportarono pochissimi cambiamenti, come risulta evidente dai fondi archivistici, e anche nei confronti di ménages irregolari non ci fu nessun accanimento né vistosa intrusione negli ambiti personali degli individui. È vero invece che il riguardo per la sfera dell’intimità iniziò a venir meno dopo il 1831, e che dopo il 1848 la repressione degli oppositori politici comportò anche l’intrusione nella loro sfera personale e la censura dei loro comportamenti sessuali. Come è stato notato per la monarchia sabauda e in generale per i regimi più reazionari

the Savoyard police barged into the bedrooms of its bourgeois subjects and, on occasion, into those of some of its aristocrats as well [...] Husbands were made to pay for the ways in which they had abused the freedom granted them under the Civil Code. [...] In practical terms, the restored monarchy first secularized the use of a mensa et thoro, and then expanded its application to involve the bourgeoisie» [Broers 1999, 633-634¸ Banabou E. M. 1987].

Nello Stato pontificio questo nesso tra liberalismo e libertinismo avrebbe pesantemente preso di mira soprattutto borghesi e professionisti colti e impegnati politicamente solo dopo il 1848, ma i più zelanti fautori del restaurato governo del papa avevano auspicato da subito un ritorno al controllo dei comportamenti sessuali che doveva riguardare tutti: quello che premeva era ripristinare un ordine all’interno delle famiglie riportandole ad una presunta tradizione di continenza e di obbedienza ai precetti della Chiesa che di fatto era stata assai poco praticata a Bologna anche in ancien régime [Casanova 2007; Cavina 2011], quando gli interventi invasivi nell’intimità delle persone da parte del tribunale criminale del Torrone erano stati rari, per la convinzione diffusa a tutti i livelli della società che negli affari di famiglia non fosse lecito ingerirsi.

Lo dimostrano migliaia di carte consultate a partire dagli ultimi decenni del Seicento e l’opera del giurista Gian Domenico Rainaldi, che per sei anni fu uditore del tribunale criminale del Torrone di Bologna e si ispirò a questa esperienza per indicare nella moderazione la via da seguire di fronte a comportamenti sessuali devianti o contrasti all’interno delle famiglie.[1]

Mi permetto inoltre di riferirmi agli studi di Giancarlo Angelozzi e miei dai quali emerge come i comportamenti legati alla sfera sessuale fossero regolati, in ogni gruppo sociale, dal codice dell’onore maschile e da interventi famigliari e privati, piuttosto che essere oggetto di sanzioni penali. I francesi avevano si può dire assecondato, almeno agli occhi scandalizzati della gerarchia cattolica e dei benpensanti, una libertà nella condotta sessuale che tra artigiani, operai e piccoli commercianti era assai più diffusa di quanto non volessero ammettere, e di quanto anche noi potremmo pensare. Quello di Bologna è un buon esempio – come si può verificare, oltre che da quelli già citati, dai numerosi studi di Angela De Benedictis [1995] e di Andrea Gardi [1994] – di come l’antico regime sia un periodo complesso, tanto più nello stato del sovrano pontefice [Prodi 2006].

Com’era prevedibile, con la caduta del regime francese e con il ritorno a Bologna del governo pontificio, si levarono voci per raccomandare l’abolizione dell’aborrita legislazione del Code Napoleon in materia matrimoniale. Don Luigi Morandi, parroco della chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano dette alle stampe un libretto per cancellare il recente ricordo dell’introduzione delle unioni civili e soprattutto del divorzio, sfondando, come è noto, una porta aperta. Sebbene stigmatizzasse anche vari tipi di contratti che riteneva usurari, il primo pensiero di don Morandi era stato la tutela del matrimonio cristiano[2].

I governi restaurati recepirono con grande larghezza le direttive fissate dal code del 1804 quanto al regime della proprietà, alla disciplina degli scambi, più in generale all’assetto normativo delle attività economiche. L’opposizione ai principi laici e liberali di quel codice fu invece radicale in materia di diritto familiare e successorio: qui si ebbe quella inflessibile reazione politico-morale che, caratteristica comune della politica legislativa delle Restaurazioni italiane, si espresse nelle codificazioni degli Stati preunitari in direttive sostanzialmente univoche: esclusione del matrimonio civile e del divorzio, accentuazione della posizione di inferiorità della donna nei rapporti tra coniugi e in ordine alla titolarità e all’esercizio della potestà sui figli; riduzione dei figli stessi in uno stato di più pesante soggezione nei confronti del padre [Brigida 2001, 75].

Anche a Bologna, per bocca di un parroco, la castità e la fedeltà femminili, il matrimonio religioso e la sua indissolubilità si riconfermavano condizioni irrinunciabili per mantenere le disuguaglianze tra le generazioni e tra i sessi nella famiglia, fondamenta dell’ordine sociale in quanto prima palestra di lealtà al sovrano e di conformismo. Tuttavia, le carte di polizia rendono evidente che, dopo la breve esperienza di applicazione del divorzio nel Regno d’Italia, la separazione restava – nello Stato della Chiesa come ovunque – l’unico modo di porre fine ad una convivenza burrascosa: è ciò che risulta dalle centinaia di fascicoli esaminati. Rispetto all’ancien régime si avverte infatti che qualcosa era cambiato: nei codici penali della Restaurazione i maltrattamenti di un coniuge nei confronti dell’altro divennero non più solo possibile e pressoché unica causa di separazione personale, ma una specifica fattispecie di reato, anche se sanzionata con pene lievi [Cavina 2011, 172]. Questo induce a credere che i numerosi spaccati di interni domestici fortemente conflittuali descritti nelle carte di polizia siano stati in molti casi enfatizzati da uno dei due coniugi o anche da entrambi, per poter troncare un legame ormai troppo costrittivo o comunque malaccetto. Quello che è certo è che le richieste di separazione, in tutti i cinquant’anni presi in esame, furono molto numerose.

Tuttora non sappiamo molto su come i commissari di polizia ai quali, piuttosto che al vicario vescovile, finiva per rivolgersi la maggior parte delle persone che chiedevano la separazione – vedremo più avanti perché – potessero effettivamente condizionare i comportamenti personali. Peraltro, nella regolazione delle dinamiche interne alle famiglie e nel controllo della sessualità «illecita» si esemplifica bene l’interazione tra società e polizia che è già stata rilevata in altri contesti, e che smentisce l’esistenza di un rapporto unicamente verticale e repressivo da parte degli organi di controllo dell’ordine pubblico. È stato affermato che in area tedesca la polizia aveva assunto già dal Settecento una funzione non solo coercitiva e che soprattutto agiva per prevenire o ricomporre i conflitti che minacciavano di turbare gli assetti della società.

L'évolution d'une conception de la police sécuritaire vers une conception orientée vers le bien-être civil et la culture, aussi bien dans les écrits des caméralistes que dans la réalité de la pratique administrative, signe et codifie cette volonté politique archétypique du pouvoir absolutiste dans certains États allemands au XVIIIe siècle d'éduquer ses sujets mais aussi de les protéger, au travers de ces nouvelles techniques, de la misère et de la famine [Laborier 1999, 10].

Gerhard Sälter ha sottolineato inoltre come nel Settecento fosse già visibile il rapporto di reciprocità tra la polizia e i vari segmenti della popolazione delle città che cooperavano ad una realizzazione «plurale» dell’idea di ordine e sorveglianza [Sälter 2004] che si traduceva in una applicazione discrezionale delle norme di controllo sulle convivenze irregolari e in disposizioni sui conflitti matrimoniali che tenevano conto della varietà delle situazioni e dei bisogni che le persone esprimevano. Qualora non fossero coinvolti in episodi di ribellione, interventi sugli equilibri delle famiglie e delle coppie venivano operati solo su richiesta di una o di entrambe le parti.

Dalle carte della polizia bolognese emerge come questa funzione interattiva fosse rivolta a mantenere un ordine minacciato sia per l’evidente deterioramento delle condizione di vita dei ceti medio-bassi sia perché le ristrettezze spesso incrinavano l’armonia familiare ma anche come nel corso degli anni tale funzione si sia strettamente intrecciata, finendo per assumere i connotati di un univoco autoritarismo, all’altro livello di controllo (questo sì calato dall’alto e repressivo) che mirava a contenere movimenti di protesta sempre più frequenti e organizzati, in particolare tra il 1831 e il 1848 e più ancora nel decennio successivo, quando furono inasprite le misure disciplinari preventive in un clima di censura opprimente. Tra paure e sospetti nei ceti medio-alti si manifestarono atteggiamenti di chiusura nei confronti di poveri ed emarginati. Già durante la dominazione francese l’assistenza non era stata più semplicemente carità, ma era parte integrante di una visione complessiva che forzava il sistema al di là del sentimentalismo: il nuovo governo aveva introdotto una distinzione molto più rigorosa tra i poveri atti al lavoro e quelli che non lo erano, distinguendo radicalmente le categorie sociali a seconda delle loro capacità produttive e associando l’assistenza alla repressione della mendicità e del vagabondaggio [Hughes 1994, 20].

Sulla crisi economica, la disoccupazione, e la conseguente crescita della microcriminalità a Bologna sono state scritte recentemente pagine dense e convincenti [Monti 2010] mentre sull’organizzazione della polizia e dei suoi rapporti con il potere (francese prima, pontificio dopo la Restaurazione) non resta molto da dire dopo quanto a scritto Hughes quasi venti anni fa. Tuttavia da quella ricerca restava in parte escluso il ruolo «sociale» della polizia a Bologna, in particolare il suo coinvolgimento nell’assistenza a illegittimi, minori devianti, giovani prostitute, tema di una ricerca sull’istituzione del Discolato che Giancarlo Angelozzi sta conducendo negli archivi bolognesi, di cui anticipa i primi risultati nel suo articolo pubblicato su questo stesso numero della rivista e che ha un termine di riferimento e di confronto nel caso romano [Groppi 2010].

Questo è il contesto nel quale si colloca questa ricerca, che si limita a cercare di cogliere le trasformazioni più significative, nella prima metà del XIX, rispetto alla percezione della «normalità» delle convivenze e dei diritti degli individui nel confronto con i modelli che si erano imposti o quantomeno che si era tentato di imporre da parte delle autorità laiche ed ecclesiastiche dalla seconda metà del XVI secolo. Per quanto riguarda lo scioglimento dei ménages coniugali, premessa praticamente inevitabile ad una separazione era un adulterio, quasi sempre pubblico: mogli e mariti dichiaravano nelle loro denunce, senza eccezione, che il tradimento del coniuge era a conoscenza di tutto il vicinato. Tuttavia, dalla fine del Settecento, si era fatta strada l’idea che ad un ménage infelice fosse preferibile una separazione: fra le denunce sono molto più frequenti le accuse di maltrattamenti che quelle di adulterio; la soglia accettabile di violenza domestica si era abbassata e un comportamento manesco veniva considerato non una correzione lecita ma una motivazione sufficiente per la richiesta di separazione, come lo erano la mancanza di rispetto e l’incompatibilità di carattere, anche in assenza di episodi di brutalità. Che poi siano numerose le memorie di parte specularmente opposte – «è lei violenta, è lei prostituta notoria» – lo si deve al fatto che si negoziavano gli alimenti, ai quali aveva diritto solo la moglie virtuosa, anche se non mancano casi che smentiscono questa regola.

Le modalità con le quali nella Bologna della Restaurazione la polizia era coinvolta nelle varie fasi delle controversie matrimoniali – accertamento del conflitto fra i coniugi, tentativo di pacificazione temporanea degli stessi, ingiunzione di precetti per prevenire comportamenti verbalmente aggressivi o addirittura fisicamente violenti, raccolta delle testimonianze dei vicini, istruzione della pratica di separazione (pronunciata dal foro arcivescovile), assegnazione degli alimenti alle mogli, esame delle denunce di inadempienza delle stesse e, infine, pochi ma significativi casi di conciliazione – costituiscono il cuore del mio lavoro, anche se quella delle separazioni non è la sola questione affrontata.

Altrettanto importante è domandarsi cosa ne fosse dei figli, poiché di essi si parla solo marginalmente nella maggior parte dei casi di separazione e con il pressoché esclusivo obiettivo di accollarne il mantenimento all’altro coniuge, ma soprattutto di quelli di nascita non legittima. È noto che in antico regime le madri naturali erano quasi senza eccezione costrette a lasciare i neonati al brefotrofio, senza poterli tenere con sé: un comportamento che durante la Restaurazione si volle nuovamente imporre ma che ormai incontrava resistenze nelle giovani che spesso erano riluttanti a lasciarsi portar via i propri figli. È evidente anche la frequenza delle pratiche sessuali fuori dal matrimonio, constatate nei casi di denunce di convivenze non nascoste, ma note a tutti. Sempre nell’ambito pontificio, nella capitale, Margherita Pelaja ha studiato comportamenti sessualmente devianti nell’Ottocento [Pelaja 1994; 2004]. È una tendenza che a metà dell’Ottocento è stata riscontrata anche in Inghilterra, da una ricerca nella quale sono stati confrontati i motivi di conflitto fra coppie sposate e coppie conviventi, ricavandone la convinzione che i comportamenti non differissero significativamente e che gli stessi giudici tendessero, nelle loro valutazioni delle vertenze, a trattare donne e uomini senza distinzioni significative legate al loro stato civile [Frost 2008].

Dalle carte di polizia, consultate per sondaggi nel periodo della dominazione francese e sistematicamente dal 1819 al 1859 per le rubriche Sevizie in famiglia, mala condotta domestica; Delitti sessuali; Corruttori del costume, è emersa chiaramente una periodizzazione che relativamente a questo ruolo di policy trova nel 1831 un netto tournant: risulta infatti che nei primi anni della Restaurazione l’azione di controllo e prevenzione della polizia a Bologna non era molto opprimente: prima del 1831, infatti, nei fascicoli prevalgono i casi relativi a disordini nelle famiglie e a «delitti sessuali» che vengono a conoscenza dei quattro commissariati della città [Hughes 1994, 20] solo perché segnalati o dalle stesse parti – in casi di maltrattamento o di adulterio – o da qualche delatore malevolo che si preoccupava di informare i commissariati dell’esistenza di convivenze irregolari, spesso di vecchia data. Dopo la rivolta del 1831, che a Bologna aveva portato ad un’effimera autonomia degli esponenti delle élites cittadine [De Benedictis 2010], la polizia operò invece in maniera più repressiva, basandosi sul presupposto che disordine morale, dissenso politico e miscredenza fossero strettamente associati e che dovessero essere perseguiti come comportamenti criminali.

Adulteri, «tresche», unioni di fatto

Il caso reso noto nel 1835 al capo della polizia dal governatore della comunità appenninica di Vergato, chiarisce molto bene quale fosse, agli occhi delle autorità, la commistione fra «devianza» sessuale, e comportamento sospetto «politico e morale». Il governatore Bettini fece presente che Teresa Zappoli, «amoreggiava» da tempo con Gaetano Sinibaldi; lo era venuto a sapere da don Domenico Rinaldi, parroco di Labante, frazione nella quale abitavano i due giovani. Il governatore, trattandosi di due persone libere, aveva convocato Sinibaldi chiedendogli quali fossero le sue intenzioni e questi gli aveva dichiarato di voler sposar Teresa. Il padre di lei, convocato a sua volta, disse di ignorare la relazione e di non essere stato consultato per il matrimonio. Il parroco – che voleva che si sposassero o che si lasciassero, «per troncare lo scandalo» – denunciò «l’arroganza del giovane contro di lui» e affermò che sia lui sia il padre della ragazza, «facevano professione di buffonerie alle spalle dei poveri credenti». Il giovane abitava in una casa affittatagli dal padre della ragazza, che quindi non solo non poteva non essere al corrente della relazione ma l’approvava. Sinibaldi, minacciato di cattura «in via politica» da parte dei carabinieri, fu messo di fronte all’alternativa fra sposarsi o subire provvedimenti penali[3].

Che Teresa e Gaetano convivessero le carte lo lasciano intuire; non così in vari altri casi, come quello di Cesare Tomba, sposato nel ducato estense ed esule dallo stato veneto, che da vent’anni viveva a S. Agostino con Anna Guglielmini, anche lei sposata, e con tre figli avuti da lei e non battezzati perché il legittimo marito si era rifiutato di riconoscerli[4]. Anche Lucia Zanolini, di ventinove anni, che abitava a Bologna da cinque anni, venne denunciata da un delatore – probabilmente la stessa moglie del suo amante – di avere una tresca con Antonio Melloni[5]. Sebbene entrambi avessero ammesso subito la loro relazione, il parroco di S. Maria Maggiore fece a Lucia una fede di buona condotta, non unico esempio del ruolo ambivalente dei preti in questi anni: di volta in volta zelanti moralizzatori o al contrario benevoli garanti di sospettati per i loro comportamenti «politici e morali», soprattutto in provincia, dove spesso si prestavano a minimizzare i reati contestati loro dai governatori, segno che le direttive dei superiori ecclesiastici spesso venivano aggirate per venire incontro ai propri parrocchiani con i quali i curati avevano dimestichezza e verso le debolezze dei quali mostravano comprensione e indulgenza.

Non è comunque una regola senza eccezioni, come dimostra il caso del parroco don Luigi Biondi che nel 1856 denunciò Fortunata Romagnoli, nubile e gravida di sette mesi. La condanna di don Biondi che, adeguandosi al più rigido conformismo si esprimeva senza mezze misure, riconosceva però più o meno esplicitamente che simili scandali erano frequenti nelle montagne e tollerati dai compaesani[6]. Si tratta del resto di un esempio riferito agli ultimi anni del governo pontificio quando il giro di vite nel controllo sui comportamenti da parte della polizia, assecondato da molti parroci, è inequivocabile. Tuttavia, che il ruolo dei parroci di campagna nell’Ottocento non sia classificabile senza eccezione né come al servizio della Restaurazione né come prolungamento delle figure di preti contadini dell’ancien régime, è già stato segnalato da tempo ed è confermato da vari esempi anche per il caso bolognese, proprio dalle carte di polizia.

Luciano Allegra aveva collocato solo fra Otto e Novecento la «scomparsa pressoché definitiva del prete stregone, analfabeta o difensore degli interessi del proprio gregge» [Allegra 1981, 943], mentre un saggio sui tempestosi ménages romani segnalava l’importanza di affrontare il tema dell’opera di mediazione dei parroci sulla base di una documentazione ampia, anche se alle autrici sembrava già di poter affermare «che questa opera, lungi dal muoversi in una direzione univoca, risulta assai più variegata, sagace e consapevole di quanto normalmente si ritenga» [Bonacchi, Groppi, Pelaja 1986, 194]. Un’opera, peraltro, che a Bologna risulta, sulla base della fonte esaminata, affidata molto spesso oltre e più che ai parroci, ai commissariati di polizia su richiesta degli stessi vicari arcivescovili.

Né polizia e nemmeno le alte gerarchie ecclesiastiche, comunque, sembrano manifestare, per questi ménages, un interesse che li porti a muoversi senza una segnalazione, anche in anni che dovrebbero essere, nello Stato pontificio, di particolare repressione e censura dei comportamenti «politici e morali»: le convivenze risultano essere numerose e stabili persino attorno alla metà del secolo, quando l’intrusione nella sfera privata si fece più frequente. Il fascicolo relativo a Gaetano Poggi, separato dalla moglie «che si dice sia a Ferrara» che ne dà un esempio. In questo caso l’omertà dei vicini e la mancanza di controllo di parroci e polizia gli aveva permesso di vivere per oltre vent’anni con Angelica Frabetti che aveva fatto passare per sua moglie e registrare come tale negli stati delle anime e all’ospedale dove era morta. Da Angelica aveva avuto due figlie, in stato di abbandono dopo la perdita della madre: Leonilde, di undici anni, era stata messa al Buon Pastore dove era morta di colera nel 1855.

Nel 1856 restava Rita, di nove anni, ma «già maestra di nequizie» e fu proprio per questo che venne presentata una denuncia al commissariato di polizia contro Poggi perché la bambina era «lasciata dal padre crudele in balia di se stessa». Come in altri casi, la segnalazione, fatta all’arcivescovado, era stata inviata alla polizia perché provvedesse agli accertamenti: dalle indagini risultò che la defunta convivente di Poggi si chiamava in realtà Luigia Neri e che l’uomo le aveva fatto assumere il nome della propria moglie, sposata nel 1832, abbandonata poco dopo e ancora residente a Ferrara. Non risulta che Poggi abbia avuto sanzioni penali: morte Luigia e Leonilde, affidata dalle autorità ecclesiastiche la piccola Rosa al reclusorio del Buon Pastore, al direttore di polizia e all’arcivescovo non restava che indurlo a ricongiungersi con la moglie legittima, ancora viva[7].

La denuncia di un ménage irregolare e scandaloso poteva essere inviata, spesso per iniziativa dei parroci, all’arcivescovado, anche se altrettanto di frequente destinatari delle informazioni e dei reclami erano direttamente i commissariati di polizia. Con la mediazione della polizia un conflitto familiare poteva infatti risolversi in pochi mesi e la curia arcivescovile, con la sorveglianza sui comportamenti sessuali e con la stessa persuasione a ricomporre i dissidi coniugali, affidava ai commissariati una parte rilevante delle funzioni che in passato erano state prerogativa dei parroci. Nel caso romano è stato affermato che «i crimini familiari analizzati e le pratiche reclusive – di preservazione, correzione ο punizione – mettono in luce una fondamentale circolarità tra ordine morale e ordine pubblico» e che «le prassi complementari della denuncia, dell'assistenza e della punizione risultano non univocamente orchestrati dall'alto» [Bonacchi, Groppi, Pelaja 1986, 187].

Anche a prescindere dai risultati della ricerca che Angelozzi ha in corso, nella mia prospettiva il lavoro sulle fonti ha permesso di cogliere elementi di reciprocità tra i poteri politici e religiosi, da una parte, e le strategie individuali e familiari dall’altra. A chi veniva sanzionato con un precetto premeva soprattutto evitare il disonore e il discredito sociale che questa misura comportava, condizionando la libertà degli individui al rispetto di obblighi imposti dalla polizia. Per disordini domestici si trattava spesso della ingiunzione di non avvicinarsi alla casa dell’amante, di provvedere al sostentamento di mogli e figli o di non maltrattare i famigliari. Questo equivaleva ad additare al pubblico biasimo comportamenti irregolari che spesso comportavano un licenziamento o una mancata assunzione da parte di datori di lavoro agli occhi dei quali il precettato era comunque un cattivo soggetto [Hughes 1994].

Su segnalazione della moglie di Giorgio Trebbi, il commissario del quartiere di S. Francesco lo aveva precettato insieme ad Anna Nobili imponendo loro di non frequentarsi; entrambi ricorsero contro il precetto che, oltre ad essere una misura disciplinare infamante, in questo caso avrebbe danneggiato l’attività commerciale che svolgevano insieme. Il 15 novembre 1819 il commissario aveva convocato Giacomo e

dopo averli fatto sentire quali erano i doveri del matrimonio e l’obbligo che aveva in faccia della moglie e famiglia, lo insinuai tralasciare l’intrapresa amicizia altrimenti sarei stato costretto a precettarlo in uno con la Nobili[8].

La polizia assume anche, soprattutto per gli abitanti delle città, quelle funzioni di pacificazione e arbitrato che un tempo avevano avuto cittadini altolocati e autorevoli, che giudicavano privatamente cause civili [Sbriccoli M. 2001; Broggio P., Paoli M. P. 2011], o gli stessi uditori del tribunale criminale del Torrone di Bologna, quando risolvevano le cause di minor conto «sine strepitu et figura iudicii», quindi sommariamente Rispetto al primo caso si constata il venir meno di una pratica proibita perché ledeva la giurisdizione degli uditori e, in quanto funzionari pubblici, dello stesso sovrano, mentre rispetto al secondo caso si constata una razionalizzazione dei compiti nell’apparato di prevenzione e di repressione, con il passaggio alla polizia delle competenze su denunce per reati minori che non erano considerati passibili di pena ma solo di ammonizione, con precetti che solo se trasgrediti potevano comportare una pena detentiva. I cittadini sapevano accedere a proprio vantaggio ai vari livelli dell’apparato per trovare una soluzione ai loro conflitti. Il memoriale presentato dal lavandaio Giuseppe Cavara, che denunciava la pessima condotta della moglie, fu indirizzato al dottor Arzè, vicedirettore di polizia, il quale lo inoltrò al commissariato del quartiere di S. Francesco e S. Maria Maggiore «onde procuri la conciliazione dei coniugi». Il 25 settembre il commissario rispose di aver affrontato con tutto l’impegno il suo compito ma che si trattava di due soggetti «estremamente disacerbati tra di loro ed impetuosissimi di carattere» cosa che gli aveva reso impossibile rappacificarli: «Sono moltissimi gli elementi che occasionarono e mantennero viva la discordia [...]». L’accanimento fra i due in effetti aveva robuste radici: le numerose «pratiche galanti» di Cavara e in particolare una, dalla quale erano nati «parecchi figli», mentre lei lo aveva ricambiato con un garzone di bottega.

Sembrava che ci fossero tutte e premesse perché la denuncia e gli accertamenti conseguenti fossero il preludio di una separazione formale, decretata dal tribunale arcivescovile. Tuttavia, il 27 settembre, Arzè consigliò al commissario di convocare separatamente moglie e marito per tentare di nuovo una riconciliazione. Due giorni dopo, fatte «le opportune avvertenze ed ammonizioni», questi annunciava che aveva indotto i coniugi Cavara «a vivere in pace ed in buona armonia ed a guardarsi ad essere fra loro molesti, suportandosi scambievolmente ed astenendosi da tutto ciò che possa turbare la buona intelligenza e tranquillità domestica»[9].

Separazioni ed alimenti

Una tendenza che già era stata rilevata in antico regime viene confermata e rafforzata con la Restaurazione. Risulta infatti che il tribunale ecclesiastico fin dal medioevo [Marchetto G. 2008] avesse piena autorità anche sugli aspetti economici della separazione ma che nella pratica «con differenze da tribunale a tribunale», la soluzione delle vertenze poteva essere demandata al foro laico – nel Settecento – e successivamente alla polizia, anche se «la causa o la discussione sugli alimenti e la dote doveva essere subordinata sotto tutti i punti di vista alla sentenza o decreto ecclesiastico di separazione» [La Rocca 2009, 328-329]. Tale diritto, almeno teoricamente, era subordinato alla buona fama e alla vita irreprensibile delle donne. Tuttavia, già nel Settecento, il caso livornese conferma che «la provata colpevolezza delle mogli, il fatto che non avessero consegnato alcuna dote, o anche le limitate possibilità economiche del marito non impedirono al tribunale di concedere una somma di alimenti» [La Rocca 2009, 242¸La Rocca 2010].

Anche a Bologna abbiamo parecchi esempi del potere di fatto conferito alla direzione e ai commissariati di polizia di vagliare caso per caso la fondatezza delle reciproche accuse che si scagliavano i coniugi per dimostrare la legittimità delle loro richieste (per le mogli) e dei loro rifiuti (per i mariti).

Valga per tutti il caso dell’adulterio del calzolaio Antonio Mantegazza con Carlotta Rossi, una serva di ventitre anni di Castelfranco, un paese ai confini con il Ducato di Modena. La denuncia era stata presentata dalla moglie di Mantegazza, che mirava chiaramente ad ottenere il riconoscimento del diritto agli alimenti calcando la mano sulle colpe del marito. I due erano separati formalmente per sentenza del tribunale arcivescovile da otto anni. Il 4 settembre il direttore della polizia dispose che Carlotta fosse rimandata al suo paese mentre a Mantegazza fu imposto di corrispondere alla moglie l’assegno mensile fissato dal tribunale arcivescovile, purché si disponesse «a vivere in appresso con migliore contegno, incaricando il signor commissario del quartiere di S. Giovanni in Monte a sorvegliare ed a riferire quanto fosse per emergere a carico della medesima». Risultava infatti che la donna convivesse con una prostituta: il marito sosteneva che, per avere diritto agli alimenti, avrebbe dovuto «tenere una condotta onesta benché da lui separata», ma fu a sua volta accusato dalla moglie di averla diffamata per non corrisponderle più l’assegno mensile[10].

Quasi invariabilmente, le querele delle donne raccontavano di violenze e sevizie subite quotidianamente e senza motivo, nella maggioranza dei casi da parte di uomini scioperati, adulteri, viziosi e ubriaconi. Non di rado anche in ambienti piccolo-borghesi o più altolocati venivano segnalate situazioni conflittuali o irregolari perché la parte che si riteneva lesa si aspettava dai commissari di polizia che fossero in grado di ricomporre l’unità familiare. A questo proposito può essere utile il confronto con quanto è stato rilevato dallo studio delle domande di separazione presentate alla fine del XVIII secolo a Rouen, dove erano proprio i maltrattamenti, gli adulteri e gli abbandoni a spiegare la frequenza delle richieste di separazione da parte delle mogli [Phillips 1979].

Un lavoro più recente sulle violenze domestiche ipotizza che le condizioni disagiate di vita, soprattutto relative a forzate coabitazioni con parenti, fossero le cause che più spesso scatenavano la furia dei mariti, ma che non erano comportamenti riscontrabili solo tra poveri ed emarginati: aggressioni e abusi sulle donne erano diffusi anche nel ceto medio. Nei confronti di tutti, ci si aspettava che le corti di giustizia e gli apparati di polizia facessero la loro parte per «civilizzare» i comportamenti brutali dei maschi, malgrado spesso «many magistrates did not want to remove the breadwinner from the home, and so tried to reconcile the couple, and, in any case, they had limited sentencing power» [Frost 2008, 8-9].

Non sempre la mediazione riusciva e la pratica veniva archiviata: era tuttavia un esito che spesso almeno una delle parti si augurava, poiché in molti casi la querela serviva non tanto a dirimere o a ricomporre un conflitto quanto ad avviare un percorso che passava attraverso la segnalazione alla polizia come una tappa intermedia per poi proseguire l’iter della richiesta di separazione fino alla sentenza del foro arcivescovile. A proposito della separazione negli stati italiani preunitari dopo l’abolizione del Code Napoleon Paolo Ungari ha affermato che era «guardata con sospetto» e che, anche se consensuale, richiedeva l’autorizzazione del tribunale ecclesiastico, «disponendo l’intervento coercitivo dell’autorità civile per riunire quei coniugi che l’avessero attuata in via di fatto» e anche il codice austriaco, «più liberale», imponeva che si facessero tre tentativi di conciliazione ad opera del parroco, prima di portare davanti al giudice la causa di separazione [Ungari 1974, 127; Di Renzo Villata M. G. 1989, pp. 1350-1368].

L’istituto giuridico della separazione personale che ne attribuiva la competenza ai tribunali ecclesiastici era stato definito dal XII secolo e teoricamente la separazione doveva essere decretata da un tribunale ecclesiastico e solo dopo che fosse stata adeguatamente provata la presenza di un giusto motivo di separazione. Tanto la Chiesa cattolica che le Chiese riformate fino a tutto il ‘700 tentarono di ostacolare la sanzione di separazioni e divorzi non adeguatamente motivati. Tuttavia, nel 1773 il De Separatione tori coniugali del protonotario apostolico Cristoforo Cosci aveva esteso l’interpretazione di quell’«odio capitale» fra i coniugi già ammesso come condizione per una legittima separazione, rinnovando una tradizione che esigeva la prova di minacce di morte o di tentativi falliti di metterle in atto. Secondo Cosci il giudice «doveva prevenire i pericoli» e

invitava a riflettere sul fatto che la convivenza matrimoniale non era da considerarsi un bene assoluto [...] Meglio mettere fine al conflitto, che lasciar continuare una convivenza molesta e scandalosa [La Rocca 2009, 383-384].

Una lettera inviata dall’arcivescovado il 22 ottobre 1819 al dottor Luigi Arzè, vice-direttore della polizia a Bologna, segnalava una richiesta di Cristina Minelli di separarsi dal marito Gaetano Mazzoli

pe’ mali trattamenti ricevuti dal medesimo per non voler aderire alla di lui brame, disse ella, contrarie alle leggi di Dio, e molti altri motivi in voce addusse i quali qualora sussistessero le darebbero diritto a vivere separata, qualora fossero legalmente giustificati[11].

La costrizione ad atti «contro natura» era un argomento che le donne usavano tradizionalmente per infamare mariti insopportabili: anche in antico regime gli esempi di denunce al tribunale criminale del Torrone di Bologna per sevizie, con l’aggravante aggiuntiva della forzata sodomizzazione, manifestavano la chiara intenzione di fornire ai giudici elementi per procedere ad un giudizio più severo [Casanova 2007]. L’induzione ad atti «contro natura» era comunque un di più, che doveva rendere più credibili le accuse delle mogli che puntavano soprattutto a sottolineare la violenza intollerabile e bestiale del marito, la sua abituale ubriachezza, le relazioni con prostitute, l’inadempienza nel fornire alla famiglia i mezzi di sussistenza. Tutto questo corrispondeva al quadro che poteva giustificare, da parte delle mogli, l’abbandono del tetto coniugale, accreditandole come parte offesa.

Se abbondano le affermazioni di essere state selvaggiamente picchiate fino ad essere ridotte quasi in fin di vita, non mancano neppure le accuse di crudeltà mentale: non diversamente si può definire l’umiliazione subita ripetutamente da Angela Iustini che denunciò il marito Giacomo Orlandi, un facchino di cinquant’anni, non solo di averla ripetutamente bastonata e minacciata col coltello ma di averla costretta ad inginocchiarsi davanti a lui recitando «l’atto di contrizione». Inoltre Giacomo intratteneva relazioni con varie donne e, a completare il quadro, avrebbe voluto che la moglie si prestasse a pratiche sodomitiche. Angela non viveva più sotto il tetto coniugale, perché secondo la sua versione era stata cacciata di casa ed era stata accolta dal fratello. Anche in questo caso come in molti altri il racconto e i particolari a carico del marito erano finalizzati a perfezionare una pratica di separazione e ad ottenere gli alimenti, ponendole nel contempo al riparo dall’accusa di aver abbandonato il tetto coniugale[12].

Non sempre erano le mogli a presentarsi come vittime di maltrattamenti e, anche se era comprensibilmente più raro che gli uomini ritorcessero sulle loro compagne le accuse di brutalità che venivano loro rivolte, in alcuni casi furono i mariti a rendere pubblico un umiliante ménage che non ritenevano più sopportabile. Incompatibilità di carattere e rifiuto di vivere insieme in una continua guerra emergono dalle lapidarie parole rivolte al commissario da Pietro Venturi, invitato a riunirsi alla moglie Clementina Nannini dal quale si era separato perché lo malmenava. Interrogato in commissariato, dove si tentava una conciliazione, Venturi disse che «è più facile che preferisca andare all’inferno che riunirmi con mia moglie»[13].

Pieter Spierenburg in un suo saggio sulle donne di Amsterdam ha verificato che in alcuni casi vennero processate per violenza che erano le più indipendenti e meno acculturate che imitavano le abitudini manesche degli uomini [Spierenburg 1997]. Non c’era quindi motivo di non dar credito a Venturi, il quale affermava che la moglie teneva presso di sé, in casa dei genitori, degli oggetti appartenuti al marito e alla suocera defunta, e si lamentava proprio «che a me niuno crede e tutti credono a mia moglie finché è in stato di non dispiacere alla vista di chi la mira». Nonostante il suo bell’aspetto, il commissario decise infatti che la parte lesa fosse il marito e dispose che Clementina restituisse il maltolto.

Di regola i commissari dovevano decidere la plausibilità di due versioni di parte che dipingevano uno o ciascuno dei coniugi come un aguzzino, ma è sorprendente come davanti all’autorità del commissario o del direttore di polizia anche nei ménage più infelici molti coniugi potessero accettare di riconciliarsi. La pacificazione fra Giuseppe Laghi e Giuseppina Cavalieri è documentata da un rogito di Alessandro del Re trasmesso al commissario di polizia del quartiere di S. Francesco e S. Maria Maggiore da due notabili che si erano prestati come mediatori dell’accordo, l’avvocato Raffaele Giacomelli e il dottor Francesco Argelati. Il caso, un unicum nella documentazione che ho presa in esame, dimostra sia che esistevano quelle procedure di composizione privata delle quali parla Chiara La Rocca, sia che potevano essere registrate davanti al notaio. L’invio dell’atto al commissario di polizia esprime l’intenzione di far valere questa modalità privata di accordo e pone ulteriori interrogativi sulla frequenza di questa pratica. L’ipotesi che si può avanzare è che ad essa facessero ricorso per lo più persone di ceto elevato che cercavano una soluzione discreta ai propri temporanei dissapori che non minacciasse il loro tenore di vita. In questo caso i due mediatori affermarono infatti che i coniugi «si erano composti e pacificamente riuniti [...] dolenti dei passi senza riflessione praticati, e dai quali sono receduti, bramandoli per sempre sopiti». Nel rogito si legge che erano sposati da ventiquattro anni e che avevano deciso

di ripristinare l’antica pace [...] che per brevi momenti era stata disturbata da voci nemiche che avevano eccitati fra di essi sospetti non fondati e delle ingiuste diffidenze, volendo pertanto togliere dalla radice queste dispiacenze ed amarezze, le quali mentre turbano la quiete della coscienza sono anche funesta cagione di gravissimi danni nella direzione e condotta economica[14].

Di queste difficoltà economiche connesse alla separazione fa anche parte il diritto agli alimenti che Liberata Sacchetti, moglie separata del barbiere Pietro Zanarelli, rivendicò – dopo aver detto che non era giusto che vivesse a spese del fratello che l’aveva accolta. Si mostrò decisamente consapevole del fatto che il mantenimento le spettava «per legge»: più che per il diritto canonico, nella sua percezione era la polizia che, accertando le condizioni di entrambi, avrebbe dovuto assegnarglieli e quantificarli. Il marito era obbligato a mantenerla fuori dalla casa coniugale, essendosene andata senza prendere nulla per salvare la propria vita, e soprattutto poiché la separazione era avvenuta per colpa di lui[15]. Nel caso dei coniugi Zanarelli, i termini dell’accordo furono sottoscritti dal marito e condizionati al ritiro della moglie in un convento, una condizione pesante e non frequente, ormai, negli accordi di separazione. Più tardi risultò comunque che lui non le pagava il mensile, fissato in 6 scudi, una cifra piuttosto alta che è una prova della condizione agiata di Zanarelli; per parte di Liberata fu presentato un memoriale nel quale la donna sosteneva che in dodici anni di matrimonio Pietro aveva tentato varie volte di ucciderla, affermazione certamente iperbolica che doveva convincere il commissario di polizia a intervenire per obbligare il marito a corrisponderle gli alimenti[16].

La sorte dei figli

Oltre che dalle decisioni dei commissari di polizia, l’esito delle richieste di separazione dipendeva dall’aiuto che le famiglie di origine erano disposte a dare alle donne, che molto spesso erano sostenute da padri e fratelli che le ospitavano in casa nel lasso di tempo che intercorreva tra le denunce di maltrattamenti e gli obblighi economici imposti ai mariti con la separazione definitiva. L’intervento delle autorità laiche ed ecclesiastiche sulla sistemazione dei figli sembrano invece dettati dalla logica del caso per caso e non sembra che il loro benessere rientrasse nelle preoccupazioni né delle une né delle altre. Per lo più, le madri si preoccupano di ottenere un assegno sufficiente per il proprio mantenimento, che avrebbe consentito loro di tenere i figli con sé, mentre i padri li separavano da esse sia per non dover corrispondere denaro alle mogli sia come arma di punizione e di ricatto.

Teresa Monari presentò un memoriale contro il marito Antonio Mazzoli, salumiere e straccivendolo, che aveva intrapreso una relazione con certa Chiara Tampieri che si era portato in casa costringendo la moglie ad andarsene senza darle nessun mezzo di sopravvivenza. Col marito erano rimasti cinque figli che la madre aveva dovuto lasciargli perché non poteva mantenerli[17]. Angela Prandini di S. Giovanni in Persiceto, separata dal marito Alessandro Campagnoli e accolta a Bologna da una sorella sposata, aveva potuto prendere con sé un figlioletto di diciotto mesi ma non gli altri cinque, per la sua miseria. Per amore dei figli era tornata dal marito ma a durissime condizioni. La sua situazione era nota all’arciprete e al governatore di S. Giovanni in Persiceto, dottor Antonio Lotti, che scrisse alla direzione di polizia auspicando una separazione con alimenti[18]. Carlotta Bontadini, moglie separata del dottor Pietro Naldi, aveva supplicato l’arcivescovo perché inducesse il marito a riprenderla a casa e a pagarle di che nutrire lei e un figlioletto di pochi mesi. Il marito, convocato, addusse la notoria infedeltà della moglie e la sua trascuratezza nei confronti dei figli. Lei se ne era andata di casa, lui le passava un mensile in ragione del frutto del 4.50% della sua dote e diceva che si sarebbe ripreso con sé anche il figlio lattante non appena svezzato[19].

Se nessuna linea coerente emerge nelle decisioni delle autorità sul destino dei figli di coppie regolarmente sposate, una volta separate, coerente e inflessibile è invece la continuità col passato nell’allontanare dalle madri i figli illegittimi, perché la loro convivenza non desse scandalo alla comunità. Quello che emerge dai fascicoli – sia pure sporadicamente – è però un nuovo atteggiamento delle madri nei confronti dei figli «della colpa», già rilevato da Margherita Pelaja a Roma dove negli anni 1850-1864 su cinquantacinque madri che riconobbero il figlio illegittimo, trentaquattro lo avevano fatto battezzare in una parrocchia diversa da quella di residenza, anche se non necessariamente per mantenere il segreto. La storia delle sorelle Teresa e Angela Marinelli, entrambe madri illegittime, mostra esiti diversi – ma entrambi in deroga alle convenzioni sociali – di storie simili. La prima si sistema con un buon matrimonio, la seconda continua a partorire figli illegittimi senza essere allontanata dalla famiglia e senza doverli nascondere: «i bastardi sono battezzati in parrocchia con la partecipazione di vicini e familiari» [Pelaja 1994, 111].

A Bologna si intravvede una tendenza da parte delle madri a sottrarsi all’obbligo di affidare i neonati illegittimi al brefotrofio, ma quasi sempre ostacolata sia dalla famiglia, sia dalle istituzioni. Angela Pesci, dopo aver partorito, non avrebbe voluto mandare il bambino all’ospedale degli Esposti, ma le venne tolto con la forza dalla polizia e dato all’istituto a spese del nonno[20]. Un’altra madre naturale si batté per avere con sé la propria figlia che in questo caso il padre della bambina le voleva togliere per farla educare presso una propria sorella con altre sue due figlie legittime. La supplica della madre al commissario di polizia non ottenne altro che privarla di entrambi i genitori: la bambina, già di nove anni, fu messa all’ospedale degli Esposti, insieme ai lattanti[21].

Qualcuna sfuggiva però alle strette maglie imposte ai comportamenti privati dal conformismo sociale e riusciva a tenere i figli con sé, almeno per qualche tempo. Carlotta Gardini, sposata con Ferdinando Rimondini, chirurgo, chiese di poter adottare una figlia illegittima avuta precedentemente da un uomo sposato[22]. Il padre naturale, Francesco Evangelisti, rivendicò l’affidamento della figlia dopo che per un certo periodo era stata con la madre, una volta separatasi dal marito. Gli fu possibile perché sua moglie accettò di accogliere in casa sua figlia. Se infatti i diritti delle madri non erano riconosciuti e se solo in casi eccezionali esse riuscivano a sfidare il biasimo per la maternità fuori dal matrimonio, i diritti dei padri potevano tranquillamente venire esercitati quando le mogli accettava di convivere con un figlio naturale del marito, a volte permettendogli anche di adottarlo[23].

È eccezionale nella prima metà dell’Ottocento che Lucia Lanzarini, dopo il parto, avesse tenuto presso di sé il bambino con il consenso della famiglia poiché il seduttore aveva rifiutato di sposarla. Dunque l’opposizione della famiglia e il codice d’onore maschile erano gli unici ostacoli reali che impedivano alle madri di tenere con sé i figli[24]. La polizia, su segnalazione di zelanti benpensanti e in mancanza di una rete familiare di sostegno, agiva nel solco della tradizione, impedendo che situazioni irregolari venissero rese pubbliche e legittimate, con rischiose aggressioni alla sacralità del matrimonio.

Non sempre però le madri si rassegnavano alla perdita dei figli e al destino incerto che l’istituto prospettava loro, come risulta da alcuni fascicoli, ma dovevano essere molti di più le situazioni coperte dall’omertà e forse tacitamente tollerate dalla stessa polizia. È lecito pensarlo perché dai documenti il ruolo del commissario risulta ambivalente e non solo calato dall’alto ma determinato anche in questo caso, come ha osservato Sälter, dall’interazione con gli altri attori sociali. Di volta in volta poteva favorire una separazione e una donna determinata ad uscire da una situazione burrascosa; poteva indurre a riconciliarsi coppie che gli facevano vestire i panni dell’intermediario imparziale spinto a ripristinare l’ordine dal buonsenso, soprattutto quando i coniugi avevano già alle spalle un lungo matrimonio; se c’era la collaborazione delle famiglie, poteva favorire un’unione osteggiata dai parenti contribuendo anche alla legittimazione dei figli; poteva indurre un seduttore a un matrimonio riparatore. Sempre su pressione delle famiglie e dell’opinione pubblica era indotto a togliere figli desiderati a padri e madri per non avallare situazioni irregolari e scandalose; su denuncia delle mogli era costretto a precettare, con minaccia di carcere in caso di contravvenzione, adulteri e conviventi. Ma quando era possibile e nessuno si presentava per indurlo a intervenire in questo senso, simili «scandali» potevano non venire mai alla luce o restare silenti anche per vent’anni.

Le fonti usate per questa ricerca, e le incertezze che spesso sono emerse in merito all’attribuzione dei compiti della polizia nelle questioni relative alla sfera privata, confermano come questi ruoli interpretati dai commissari di quartiere di fronte a questioni delicate attinenti alla morale individuale e alla morale pubblica non fossero sempre previsti da una precisa normativa ma potessero essere una scelta individuale e l’espressione di un comportamento «virtuoso» dell’ufficiale, dettato da una generica «vaga prudenza» che doveva far parte del suo profilo professionale.

Nel manuale del funzionario toscano Bartolomeo Fiani, Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa, uscito a Firenze nel 1853, questa discrezionalità e vaghezza normativa viene rappresentata dalla distinzione

fra “polizia di diritto” e “polizia di fatto”, a seconda che le sue attribuzioni siano esercitate “per mezzo di regole che la legge stessa determina”, oppure “col solo titolo dell’umana prudenza”. Tutta la riflessione sembra puntare a dimostrare [...] che, negli ampi spazi del bene pubblico e del governo della società, entro i quali la legge necessariamente tace, la sua attività non possa che esplicarsi in forme largamente discrezionali [Mori 2008].

D’altra parte, mi sembra confermato anche che la scelta di non affidarsi esclusivamente al foro arcivescovile, facendo in primo luogo ricorso ai parroci, e di coinvolgere la polizia in controversie relative ai rapporti familiari indichi

un cambiamento in atto, nei soggetti istituzionali preposti alla risoluzione di tali conflitti e nella loro legittimazione da parte della popolazione che a loro faceva ricorso. [...] L’intrusione in quella che oggi definiremmo privacy era anzitutto collegata alla facoltà di giudicare trasgressioni morali, per noi attualmente riconducibili alla sfera dei diritti e delle libertà individuali [...] Nel primo organigramma del 1816 fu allestito un intero settore dedicato alla “Polizia morale”, con compiti di vigilare sul rispetto del culto, della decenza pubblica e del buon costume più in generale [...] Il legame tra le infrazioni comportamentali e i reati veri e propri era insita nel pericolo morale che essi implicavano e finiva altresì per agevolare l’intervento congiunto di parroci e poliziotti in una varietà di materie» [Lucrezio Monticelli 2007, 108 e 193-95].

Dalle carte d’archivio paternalismo, tuttavia, buon senso e una certa equanimità sembrano prevalere, nei commissari di quartiere bolognesi della prima metà dell’Ottocento, sulla volontà repressiva e sugli stessi dichiarati intenti moralizzatori del costume pubblico, che di fatto spesso venivano elusi sia nel consenso prestato a richieste di separazione sia nella tolleranza di convivenze più o meno solide. Del costume «politico e morale» la morale era sacrificabile a differenza dei reati d’opinione che nello Stato pontificio vennero perseguiti sempre più duramente dopo il 1848, nell’ultimo decennio della Restaurazione. Sia le autorità laiche sia quelle ecclesiastiche concordavano infatti nel non divulgare situazioni scabrose per non urtare la gente – evitando di condannare situazioni generalmente accettate e adeguandosi all’opinione pubblica in materia di comportamenti personali – mentre la reazione era ben diversa per i «sovversivi» per i quali, in questo caso sì, il comportamento libertino concorreva a definire un profilo criminale.

Bibliografia

Allegra L. 1981, Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura, in Vivanti C. (ed.) 1981, Intellettuali e potere, Annali IV, Storia d’Italia, Torino: Einaudi.

Alvazzi del Frate P. 1990, Le istituzioni giudiziarie degli “Stati romani” nel periodo napoleonico (1808-1814), Roma: La Goliardica.

– 2009, Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall’assolutismo francese all’Italia repubblicana, Roma: Aracne.

Angelozzi G., Casanova C. 2008, La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrone a Bologna, secc. XVI-XVII, Bologna: CLUEB.

– 2010a, La giustizia criminale a Bologna nel XV secolo e le riforme di Benedetto XIV, Bologna: CLUEB.

– 2010b, La giustizia dei burocrati. La Restaurazione nello Stato pontificio, «Bollettino del Museo del Risorgimento», LV: 7-145.

Antonielli L. 1983, I prefetti dell’Italia napoleonica. Repubblica e regno d’Italia, Bologna: il Mulino.

Bellabarba M. 2008, La giustizia nell’Italia moderna, Roma-Bari: Laterza.

Bellabarba M., Schwerhoff G., Zorzi A. (ed.) 2001, Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, Bologna: il Mulino.

Banabou E. M. 1987, La prostitution e la police de moeurs, Paris: Éditions Perrin.

Bonacchi G., Groppi A., Pelaja M. 1986, I conflitti domestici. Strategie di controllo tra Stato pontificio e Stato unitario, in Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir, Rome: École Française: 185-205.

Brigida L. 2001, La patria potestas dal codice 1865 al diritto di famiglia, «Archivio Storico giuridico Sardo di Sassari», 8 (Nuova serie): 62-238, www.dirittoestoria.it/archiviogiuridico/Archivio_8/Brigida.pdf

Broers M 1999, Sexual Politics and Political Ideology under the Savoyard Monarchy, 1814-21, «The English Historical Review», 114 (2): 607-635.

Broggio P., Paoli M. P. (a cura di) 2011, Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV-XVIII), Roma: Viella.

Casanova C. 2007, Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati “senza vittima” e nelle relazioni private (Bologna, XVII secolo), Bologna: Clueb.

Cavina M. 2007, Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità ad oggi, Roma-Bari: Laterza.

– 2011, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Roma-Bari: Laterza.

Contini A. 1994, La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze Leopoldina (1777-1782), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, Roma: Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, vol. I, 426-508.

De Benedictis A. 1995, Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, Bologna: Il Mulino.

De Benedictis A. 2010, Bologna nello Stato della Chiesa secondo il diritto pubblico e il diritto delle genti, in Berselli A.(ed.) 2010, Bologna in età contemporanea, 1796-1914, Bologna: Bononia University Press, 137-191.

Di Renzo Villata M. G. 1989, Separazione personale dei coniugi, in Enciclopedia del Diritto, XLI, Roma: Giuffré, 1350-1368.

Fosi I. 2007, La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna, Roma-Bari: Laterza.

Frost G. 2008, «He Could Not Hold His Passions»: Domestic Violence and Cohabitation in England (1850-1905)», Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 12, n° 1, | 2008, 45-63.

Gardi A. 1994, Lo Stato in provincia : l'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590), Bologna: Istituto per la storia di Bologna.

Groppi A. 2010, Il welfare prima del welfare, Roma: Viella.

Hughes S. C. 1994, Crime, Disorder and the Risorgimento. The politics of policing in Bologna, Cambridge: Cambridge University Press.

Laborier P. 1999, La «bonne police». Sciences camérales et pouvoir absolutiste dans les États allemands, «Politix», 12 (4): 7-35.

La Rocca C. 2009, Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento, Bologna: il Mulino.

– 2010, Separare letto e tavola. La separazione coniugale in una città moderna (Livorno, XVIII sec.) «StoricaMente», 6.

Lucrezio Monticelli C., 2007, Alle origini della polizia moderna. Apparati di controllo ecclesiastici e nuovi sistemi di polizia nella Roma del primo Ottocento, Tesi sostenuta presso l’Università di Tor Vergara, Roma.

Marchetto G. 2008, Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi, Bologna: Il Mulino.

Monti A. 2010, Pauperismo e demografia, conflitto e sicurezza: le condizioni sociali a Bologna nell’Ottocento (1815-1880), in Berselli A., Varni A. (eds.) 2010, Storia di Bologna, vol. 4, Bologna in età contemporanea 1796-1914, Bologna: Bononia University Press, 421-483.

Mori S., 2008, I saperi delle polizie italiane preunitarie nella produzione manualistica coeva, relazione tenuta al Convegno internazionale di studi Polices et savoirs policiers (XVIIIe-XIXe siècle). Europe méridionale, espaces coloniaux (Amérique du Sud), 6 e 7 giugno 2008, Aix-en-Provence, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme – UMR Telemme, http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/dossierPDF/CIRSAP-Textes/Mori - Saperi.pdf

Pelaja M. 1994, Matrimonio e sessualità a Roma nell’Ottocento, Roma-Bari: Laterza.

– 2004, Scandali. Sessualità e violenza nella Roma dell’Ottocento, Roma: BiblinK.

Phillips R. G. 1979, Le divorce en France à la fin du XVIIIe siècle, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 34 (2): 385-398.

Prodi P. 2006 (III ediz.), Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna: Il Mulino.

Quaglioni D. 2000, «Divortium a diversitate mentium». Le separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione), in Seidel Menchi, Quaglioni D. (eds.), Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Bologna: il Mulino.

Sälter G. 2004, Durchsetzung von Normen im Städtischen Alltag des Ancien Régime (1697-1715), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Sbriccoli M. 2001, Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale, in Bellabarba M., Schwerhoff G., Zorzi A. (ed.) 2001, 345-364.

Spierenburg P. 1997, How violent were women ? Court cases in Amsterdam, 1650-1810, «Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies», 1 (1): 9-28, http://chs.revues.org/index1028.html

Tedoldi L. 2008, La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII), Roma: Carocci.

Ungari P. 1974, Storia del diritto di famiglia in Italia, Bologna: il Mulino.

Note

[1] G. D. Rainaldi, Ioannis Dominici Raynaldi, Obseruationes criminales, ciuiles, et mixtæ liber primus [-tertius]. In quo discutiuntur quæstiones rariores in foris, tum ecclesiasticis, tum sæcularibus disceptari solitæ, etiam iuxta praxim tribunalis Sancti Officij, & ad regimen politicum accomodatæ, & signanter agitur, Romæ, typis haeredum Corbelletti, 1691.

[2] Morandi L., Della censura del Codice Napoleone quanto al Matrimonio e al contratto di Usura, edizione seconda, Bologna: Tipografia de’ Franceschi alla Colomba, 1818.

[3] Archivio Storico di Bologna, Polizia, Atti generali, 1835, titolo X, rub. 25, Delitti sessuali.

[4] ASB, Polizia, Atti generali, 1820, titolo X, rubb. 25-26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[5] ASB, Polizia, Atti generali, 1835, 1, titolo X, rub. 25, Delitti sessuali.

[6] ASB, Polizia, Atti generali, 1856, titolo X, rub. da 25, Corruttori di costume.

[7] ASB, Polizia, Atti generali, 1856, titolo X, rub. da 25, Corruttori di costume.

[8] ASB, Polizia, Atti generali, 1819, titolo X, rub. 26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[9] ASB, Polizia, Atti generali, 1819, titolo X, rub. 26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[10] ASB, Polizia, Atti generali, 1819, titolo X, rub. 26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[11] ASB, Polizia, Atti generali, 1819, titolo X, rubrica 26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[12] ASB, Polizia, Atti generali, 1856, titolo X, rubb. 26-28, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[13] ASB, Polizia, Atti generali, 1835, titolo X, vol. 2°, rub. 26, Sevizie in famiglia. Mala condotta domestica.

[14] ASB, Polizia, Atti generali, 1829, 1, titolo X, rub. 25, Delitti sessuali.

[15] ASB, Polizia, Atti generali, 1835, titolo X, vol. 2°, rub. 26, Sevizie in famiglia. Mala condotta domestica.

[16] ASB, Polizia, Atti generali, 1835, titolo X, vol. 2°, rub. 26, Sevizie in famiglia. Mala condotta domestica.

[17] ASB, Polizia, Atti generali, 1820, titolo X, rub. 26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica. Dalle fonti sembra non sembra che fossero sempre applicate le norme sulla patria potestà varate nel ventennio napoleonico e dopo la Restaurazione [Cavina 2007, pp. 197-211]

[18] ASB, Polizia, Atti generali, 1827, titolo X, rub. 26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[19] ASB, Polizia, Atti generali, 1835, titolo X, vol. 2 ma 1, rub. 26, Sevizie in famiglia. Mala condotta domestica.

[20] ASB, Polizia, Atti generali, 1835, 1, titolo X, rub. 25, Delitti sessuali.

[21] ASB, Polizia, Atti generali, 1820, titolo X, rubrica 25-26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[22] ASB, Polizia, Atti generali, 1820, titolo X, rubb. 25-26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[23] ASB, Polizia, Atti generali, 1820, titolo X, rubb. 25-26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.

[24] ASB, Polizia, Atti generali, 1820, titolo X, rub. 26, Sevizie in famiglia, mala condotta domestica.