|
Georgia Arrivo
Sposarsi in tribunale
Sessualità e matrimonio nella Toscana del Settecento
(Questo articolo fa parte del Dossier Fare e disfare famiglia)
Sommario
Angiola,
Giuseppe e il processo per stupro
Incontrarsi
Impegnarsi
Cadere
nel peccato
Chi non ha dote non deve maritarsi
Pensare
al futuro
Cambiare
idea
Bibliografia
Angiola,
Giuseppe e il processo per stupro
Iniziamo
dalla fine. È il 14 dicembre del 1778. Il curato della
parrocchia di San Biagio, nel popolare quartiere di Santa Croce a
Firenze, celebra il matrimonio tra la fanciulla Angiola Papini e il
giovane Giuseppe Daviddi. Lei, venticinque anni, orfana, cinque
fratelli e almeno una sorella, ex garzona d’osteria e, al
momento delle nozze, tessitrice di panno lino. Lui, ventiquattro
anni, originario del contado, ex soldato e, al momento delle nozze,
servitore di un canonico. Potrebbe essere un matrimonio come tanti
altri se non fosse per il luogo in cui si celebra e per la condizione
dei due sposi. Non ci troviamo infatti nella chiesa di San Biagio ma
all’interno di un tribunale. La sposa è all’ottavo
mese di gravidanza; lo sposo è in stato di arresto e sarà
rilasciato solo dopo le nozze. Anzi, sarà liberato proprio a
patto che contragga questo matrimonio.
Di
che cosa si tratta? Questa scena, che per certi versi potrebbe
apparire insolita vista l’importanza attribuita al libero
consenso come elemento centrale e fondante del matrimonio,
è la diretta e pratica conseguenza della cosiddetta
legislazione di tutela della verginità delle fanciulle
elaborata dal diritto sia romano che canonico. La deflorazione era
considerata un reato da perseguire su denuncia della vittima o dei
suoi tutori legali e da condannare anche con la pena di sposare o
dotare la fanciulla. Era quello che, in termini giuridici elaborati
fin dal diritto romano, si chiamava stuprum.
Questo reato prevedeva diverse fattispecie che andavano dallo stupro semplice,
se avvenuto con il pieno e libero consenso della vittima, a quello qualificato,
laddove il consenso fosse stato estorto attraverso il mezzo della
seduzione, ad esempio con l’inganno o con una promessa di
future nozze. Vi era infine lo stupro violento, quello perpetrato
attraverso l’uso della forza.
In Toscana questa materia, che rientrava fra quelle cosiddette di
misto foro, vale a dire giudicabili sia dai tribunali ecclesiastici
che da quelli laici, era divenuta, nel corso del XVII secolo, di
esclusiva competenza secolare. Essa era stata trattata secondo i
dettami del diritto comune e degli statuti cittadini fino al 1754,
anno in cui la dinastia dei Lorena, giunta alla guida del granducato
nel 1737, aveva voluto regolare la materia con una nuova e specifica legge. Rispetto al passato, venivano introdotte alcune novità,
specialmente sul piano delle pene, ma, in sostanza, non veniva
modificato l’impianto precedente. Quando si fosse provato che
la deflorazione della fanciulla denunciante fosse avvenuta tramite la
seduzione della promessa di future nozze, l’imputato poteva
essere condannato a sposare o dotare la querelante ed a cinque anni
di galera da condonare solo se, entro due mesi, fosse stato celebrato
il matrimonio. Alla base di questo tipo di legislazione, diffusa, se
pure in diverse forme, in tutti gli Stati italiani, c’era
l’idea della necessità di tutelare l’onore delle
fanciulle oneste e dei loro padri dagli assalti dei seduttori e, in
genere, degli uomini che, spinti da insane
passioni mettevano in pericolo l’onorabilità delle
fanciulle e delle loro famiglie.
Avvalendosi
dunque della legge contro gli stupri, Angiola Papini, in avanzato
stato di gravidanza, si era presentata al Supremo Tribunale di
Giustizia che da pochi mesi funzionava come unico tribunale
criminale per la città di Firenze e suo contado. Lì
aveva sporto denuncia contro il suo seduttore. Aveva accusato
Giuseppe di averla deflorata promettendole di sposarla e di essersi
poi tirato indietro lasciandola sola e incinta. Aveva così
ottenuto l’apertura di un procedimento, la citazione a
comparire per l’imputato, il suo arresto e imprigionamento
nelle segrete.
Giuseppe
fu dunque costretto a sposare Angiola da una sentenza del tribunale
emessa in virtù della legge del 1754? In realtà non fu
così. Questo processo, così come una buona parte dei
procedimenti per stupro non violento avviati presso il tribunale
fiorentino, non giunse mai alla sentenza perché Giuseppe,
mentre era in prigione, decise di procedere alle nozze eliminando di
fatto la materia del contendere. Perciò il cancelliere del
tribunale poté, dopo la cerimonia, archiviare il caso con la
formula di rito non
procedersi oltre.
Ma
facciamo un passo indietro. Come mai Angiola aveva dovuto ricorrere
alla giustizia per costringere Giuseppe a sposarla? È quello
che cercheremo di spiegare nelle prossime pagine. L’intento di
questo intervento è infatti quello di porre in luce, per così
dire, la fatica del “fare famiglia”, cioè la
complessità dei meccanismi di formazione del matrimonio
propria non solo delle classi sociali elevate e dei ceti proprietari,
ma presente anche negli strati sociali più bassi della
popolazione, veri protagonisti nelle aule giudiziarie. Attraverso i
documenti processuali è infatti possibile cogliere alcuni
meccanismi che regolavano la formazione del matrimonio nei ceti
sociali più bassi, evidenziarne la complessità e anche
i punti critici e potenzialmente conflittuali.
Negli
studi degli ultimi decenni, il matrimonio è stato spesso
definito un percorso a tappe. In queste pagine cercheremo sì
di seguire questo percorso, ma soprattutto di metterne il luce il
carattere spesso tortuoso: un percorso che non sempre seguiva un
andamento lineare, ben scandito e prevedibile, ma che poteva
incorrere in ripensamenti, battute d’arresto o improvvise
accelerazioni, allungamenti o scorciatoie, cambiamenti di rotta o
rotture definitive. Interessi economici individuali e famigliari,
passioni, inclinazioni e valutazioni personali, contesti sociali,
prospettive di vita: tutto si intrecciava nel determinare scelte e
strategie.
In
questo percorso, molti erano gli attori che potevano essere
coinvolti: parenti, amici, vicini, datori di lavoro, conoscenti,
parroci. E non era esclusa anche la possibilità di ricorrere
alle istituzioni, laiche o ecclesiastiche, che, a vario titolo e con
diverse funzioni, si interessavano di regolare e intervenire nelle
questioni famigliari e matrimoniali. In Toscana, nel Settecento,
molteplici erano le possibilità offerte alle coppie o alle
famiglie in crisi di rivolgersi a qualche autorità per tentare
di dare una soluzione alle loro difficoltà integrando quindi i
canali di mediazione sociale informale con quelli istituzionali. I
tribunali ecclesiastici, perlomeno fino al 1784, regolavano le cause
matrimoniali ; i tribunali secolari si occupavano delle cause per stupro
che erano strettamente collegate con la materia matrimoniale.
Esistevano inoltre le autorità
di polizia che erano preposte ad un’opera di prevenzione e
controllo dei conflitti famigliari e svolgevano il delicatissimo
compito di sbrigare gli affari portati all’attenzione del
Granduca attraverso le suppliche. I quattro Commissari dei quartieri
fiorentini si occupavano di mille affari dei generi più
diversi, ma spesso venivano chiamati a risolvere controversie
famigliari o di coppia. Quindi, ad esempio nel caso di una promessa
di matrimonio non mantenuta, era possibile rivolgersi al tribunale
vescovile, almeno fino al 1784 quando ne fu abolita la competenza in
materia, oppure sporgere denuncia per stupro al tribunale secolare
(nel caso in cui ci fossero stati dei rapporti sessuali) o dirigere
le proprie rivendicazioni direttamente nelle mani del Granduca che
avrebbe agito tramite l’apparato di polizia per indagare e
cercare soluzione al contenzioso proposto. I fascicoli processuali,
così come i documenti prodotti dalla polizia fiorentina, ci
permettono dunque di seguire queste costruzioni e questi percorsi
cogliendone le eventuali criticità. Soprattutto, ci offrono il
modo di cogliere la complessità e la molteplicità delle
vie di accesso al matrimonio facendoci presente che quello che è
stato definito come un percorso a tappe o a ostacoli non era affatto
un percorso lineare nel quale le tappe si succedevano ben scandite
l’una all’altra. E che gli ostacoli potevano essere
superati in diversi modi, attraverso soluzioni anche ingegnose e
originali e che variavano a seconda dei contesti e soprattutto delle
relazioni che famiglie e individui potevano mettere in campo. Certo
occorre tenere presente la particolarità di queste fonti,
condizionate come sono dalle rappresentazioni e dai modelli
giudiziari.
Ciononostante si tratta di fonti preziose e significative che, pur
presentandoci i casi più controversi, ci permettono di entrare
in contatto con una realtà più generale, quella appunto
della complessità del “fare famiglia”.
Incontrarsi
Seguiamo
quindi la storia di Angiola e Giuseppe fin dall’inizio. I due
si erano conosciuti quattro anni prima del processo, all’osteria
di Porta a Prato dove Angiola stava a servizio e che Giuseppe
frequentava come militare della non lontana Fortezza da Basso. Lì
avevano cominciato a discorrere e fare
all’amore.
Questi sono i termini usati nei documenti per indicare le
frequentazioni dei giovani in vista di futuri impegni.
Nel
Settecento le occasioni di incontro fra i giovani di diverso sesso
non mancavano, nonostante gli strali della Chiesa e dei predicatori e
i tentativi anche da parte dello Stato di limitare e controllare la
socialità giovanile.
In campagna, la tradizione di andare a veglia rappresentava il
momento principale per intraprendere i contatti con l’altro
sesso, mentre, in città, le botteghe, le vie, i mercati e le
case stesse, sovraffollate e caratterizzate da un continuo via vai e
dalla compresenza di attività domestiche e lavorative,
costituivano gli scenari abituali degli incontri della gioventù.
Teatri, balli, merende e conversazioni animavano la vita cittadina e non erano appannaggio esclusivo dei
ceti più agiati. Inoltre le donne e le fanciulle del popolo
erano impegnate fin da piccole in svariate attività lavorative
che le conducevano spesso fuori di casa dando loro la possibilità
di arricchire il campo delle relazioni. A Firenze la produzione
tessile impiegava in maniera consistente la manodopera
femminile. Molte erano le incannatrici di seta e le filatrici che
lavoravano a domicilio, mentre in campagna, accanto alle fanciulle
delle famiglie mezzadrili, c’erano le cosiddette pigionali,
braccianti agricole che, così come le contadine, integravano
il loro salario con l’attività di tessere, filare o
produrre la treccia di paglia per i cappelli. Fra queste fanciulle
del contado venivano reclutate dalle famiglie fiorentine le serve
domestiche che giungevano in città spesso con l’idea di
accumulare la dote necessaria al matrimonio stando a servizio e che a
volte vi rimanevano per molti anni o per sempre, passando da un
servizio all’altro e costruendo in questo ambito le loro
relazioni sociali.
C’erano poi gli ambienti di lavoro maschili che pure fornivano
occasioni per intraprendere relazioni in vista di futuri matrimoni.
Figlie, sorelle e cognate di compagni di lavoro potevano
rappresentare il giusto partito per i giovani in cerca di
sistemazione. Questo variegato mondo del lavoro era lo scenario
privilegiato degli incontri fra i giovani potenziali sposi.
Tessitrici e garzoni di bottega, serve e servitori, contadine e
contadini si incontravano spesso sotto gli occhi del gruppo di
coetanei o di vicini, parenti, datori di lavoro e conoscenti.
Le
testimonianze processuali raccontano di questi primi approcci che,
quando avvenivano sotto gli occhi di tutti, erano comunemente
considerati il preludio di impegni più seri, soprattutto nel
momento in cui coinvolgevano ragazze che godevano di buona
reputazione e quando tra i due interessati non c’erano evidenti
disparità economiche e sociali. In questa fase si poteva fare
all’amore in maniera furtiva, alla
fuggiasca,
oppure si poteva dare alla relazione una veste più ufficiale e
pubblica. In queste fasi, i diretti interessati erano spesso
protagonisti, anche se non mancano casi nei quali il pretendente si
rivolgeva direttamente ai famigliari della ragazza. Una modalità
diffusa del corteggiamento era quella di frequentare assiduamente la
casa della ragazza con il consenso esplicito o tacito dei genitori di
lei o di chi ne faceva le veci. Mettere
il damo in casa,
così veniva definita questa modalità da alcuni genitori
interrogati nei processi. L’andare in casa della ragazza
conferiva alla relazione un grado maggiore di impegno agli occhi di
tutta la comunità del vicinato e dei conoscenti e agli occhi
degli stessi diretti interessati, anche se questo non comportava
automaticamente il fatto di dare alla relazione una veste ufficiale
attraverso una formale promessa di matrimonio, né quello di
giudicare gli impegni come irreversibili. Giuseppe per esempio, ad un
certo punto della relazione con Angiola, aveva cercato di farsi
accettare in casa Papini, ma le cose non erano andate per il verso
giusto. I fratelli della ragazza, infatti, non solo non lo avevano
voluto in casa loro, ma si erano dati da fare per interrompere la
relazione. Si erano rivolti al datore di lavoro di Angiola, l’oste
Del Bello, chiedendogli di rimproverare la ragazza e convincerla a
lasciare la frequentazione del militare. Successivamente erano
riusciti anche a interessare della vicenda il comandante della
Fortezza da Basso, presso la quale Giuseppe prestava servizio, che
aveva provveduto a redarguire il militare e a punirlo con alcuni
giorni di arresto in quanto non si adeguava agli ordini.
Impegnarsi
Nonostante
l’opposizione dei famigliari e dei superiori, Angiola e
Giuseppe decidono di andare avanti nella loro relazione e, anche se
dalle carte processuali non appare ben chiaro quando, ad un certo
punto si impegnano con una promessa di matrimonio.
La
promessa rappresentava un passaggio cruciale e importantissimo nel
percorso verso il matrimonio.
La consuetudine infatti prevedeva che una coppia che avesse
intenzione di impegnarsi in vista del matrimonio avrebbe potuto
celebrare i cosiddetti sponsalia
per verba de futuro,
ovvero scambiarsi una reciproca promessa di future nozze. Questo
impegno poteva essere formalizzato davanti a testimoni appositamente
chiamati e rafforzato ancor più dalla firma della cosiddetta scritta
di matrimonio,
di solito una scrittura privata o un vero e proprio atto notarile nel
quale si riportava la promessa di reciproco impegno dei due fidanzati
a portare a termine il matrimonio, nonché le condizioni
pattuite fra le parti riguardanti in particolare i tempi e
soprattutto l’entità della dote e le modalità di
pagamento della stessa.
Tuttavia
il significato e il valore della promessa non erano esclusivamente
legati ad una sua formalizzazione e ufficializzazione. Esistevano
molte altre situazioni meno definite e più complesse e sfumate
nelle quali l’impegno era comunque presente e stringente, pur
non avendo ricevuto nessuna veste formale e non possedendo alcuna
caratteristica di quelle richieste dalle leggi per comprovarne
l’esistenza. In questi casi la richiesta del matrimonio avveniva piuttosto in
virtù di un riconoscimento comune dell’esistenza di una
precisa relazione sentimentale fra le parti, resa più
stringente dalla eventuale consumazione del rapporto sessuale. Nel
caso di Angiola e Giuseppe vengono citati dalla ragazza due testimoni
che affermano di aver fatto, in momenti diversi, da intermediari tra
Giuseppe e i fratelli Papini. Secondo queste testimonianze, Giuseppe
li avrebbe incaricati di sondare il terreno chiedendo ai Papini
quanto erano disposti a dare per dote alla loro sorella. In quelle
occasioni il militare avrebbe affermato di aver già promesso
alla ragazza di sposarla. In questo, così come in molti altri
casi giudiziari, la prova della promessa non è né
documentale, né si può parlare di avvenuti sponsalia
per verba de futuro davanti a testimoni e con le formalità previste. Si trattava
piuttosto di applicare dei ragionamenti presuntivi sulla base
dell’accertamento di determinate circostanze preliminari, la
principale delle quali era l’onestà della querelante.
Infatti, laddove mancava una prova certa della promessa, c’era
comunque un modo di sentire diffuso che assegnava precise
responsabilità e riconosceva impegni ed era proprio in base ad
esso che si era soliti andare in tribunale a rivendicare i propri
diritti. La pubblica
voce e fama era quella che contava, al di là di ogni formalità
giuridica. Se, attraverso le testimonianze, si riusciva a ricostruire
il contesto di una relazione stabile fra le parti in causa, nonché
la buona reputazione della ragazza, era possibile far scattare un
ragionamento presuntivo che attribuiva alla fanciulla onesta una
volontà esclusivamente rivolta verso il matrimonio. «Come
si va da una ragazza se non gli si promette di sposarla non occorre
andare».
Così, ad esempio, un imputato per stupro qualificato
confessava le sue responsabilità, affermando candidamente che
non sarebbe stato possibile frequentare una ragazza e andare a casa
sua senza averle promesso il matrimonio. Così facendo, l’uomo
traduceva in una pratica constatazione di buon senso comune un
ragionamento presuntivo, che affondava le radici nella definizione di
uno stereotipo comportamentale attribuito alla figura della
cosiddetta fanciulla onesta. Se la fanciulla è onesta,
ragionavano i giuristi, non è possibile che frequenti un
giovane se non in vista di futuro matrimonio. Perciò, una
volta assodata l’onestà di una fanciulla attraverso le
voci del vicinato e dei conoscenti, ne discendeva, come corollario,
che una relazione assidua con un giovane non poteva che essere
inquadrata in prospettiva matrimoniale. Poco importava se mancava un
vero e proprio impegno formale; ciò che contava era
l’intenzione, era quello che comunemente ci si aspettava da
quella relazione.
"Cadere
nel peccato"
In
effetti, al di là di ogni modello e stereotipo giudiziario, la
realtà delle relazioni non era sempre così nettamente
definita. Una relazione iniziata e incamminata verso il matrimonio
secondo tutti i canoni e le “regole” prestabilite poteva
subire una battuta d’arresto o essere interrotta per il variare
delle circostanze o delle inclinazioni personali degli interessati.
Allo stesso modo, una relazione ancora informale e poco
ufficializzata poteva assumere, in determinate circostanze, il
carattere di un impegno improrogabile. Ciò che contribuiva, in
maniera decisiva, a trasformare un impegno vago e non ancora ben
definito, in un impegno stringente e al quale non era possibile venir
meno, era l’inizio dei rapporti sessuali e soprattutto
l’insorgere di una gravidanza prima del matrimonio. Tutta la
documentazione esaminata è largamente percorsa dall’idea
che il rapporto sessuale conferisca alla relazione di coppia un
carattere speciale, crei un vincolo che va ben oltre le formalità
richieste per provare l’esistenza della promessa.
Intraprendendo i rapporti sessuali, l’uomo, considerato la
parte forte, si assumeva tacitamente una precisa responsabilità
verso l’onorabilità della sua partner. La gravidanza,
con il suo carico di pubblicità, costringeva a correre ai
ripari. L’onore della donna, seppure messo in pericolo, non era
irrimediabilmente perduto. Poteva essere restituito attraverso il
matrimonio che sanava ogni irregolarità.
Perciò, spesso vediamo che il punto cruciale dei processi per
stupro non era tanto la dimostrazione dell’esistenza della
promessa, quanto piuttosto la prova dell’onestà
precedente della ricorrente. La fanciulla onesta, se pure
temporaneamente caduta nel peccato, era ritenuta meritevole
dell’aiuto delle autorità che quindi ponevano in atto,
attraverso il procedimento giudiziario o attraverso l’azione
persuasiva della polizia, un meccanismo di pressione verso il
matrimonio o comunque verso un accordo fra le parti. Così era
accaduto nel caso di Angiola e Giuseppe quando, prima il Commissario
del quartiere di Santa Croce e poi il cancelliere del Supremo
Tribunale di Giustizia si erano proposti come intermediari fra le
parti per giungere ad una soluzione.
Ma
quante erano le coppie che avevano rapporti sessuali prima del
matrimonio? Quali erano i fattori che influenzavano la decisione di
dare inizio ai rapporti sessuali e qual era il modo di considerare la
sessualità prematrimoniale? Alla prima domanda non è
possibile rispondere in termini quantitativi. Quello che possiamo
dire, alla luce dell’analisi di una fonte giudiziaria come i
processi per stupro, è che, nonostante l’intensa
campagna di predicazione contro la sessualità fuori dal
matrimonio e la ferma condanna della chiesa post-tridentina dei
rapporti sessuali tra fidanzati,
intorno a questi comportamenti non sembra esserci, ancora a fine
Settecento, una forte stigmatizzazione. A questo proposito sono molto
eloquenti le parole di una querelante che, nel 1778, riguardo alla
decisione di iniziare i rapporti sessuali con il suo promesso sposo,
dichiarava: «Siccome ci volevamo bene e eravamo a essere sposi,
come tante volte mi aveva promesso non solo con dirlo a me, ma anche
ad altre persone del Comune, fummo d’accordo di cadere nel
peccato».
Amore, promessa di matrimonio, notorietà della relazione erano
comunemente evocati a giustificazione della caduta nel peccato. Una
caduta che, in questo come in altri casi, non sembra assumere quel
carattere di drammaticità con cui era descritta dai pulpiti o
nelle opere dei moralisti. L’idea che sembra prevalere ed
essere condivisa, sia dalle coppie che dai testimoni, è quella
che si tratti sì di un peccato, ma non troppo grave, al quale,
soprattutto, è sempre possibile porre rimedio con una
penitenza consistente nel portare a termine le nozze. Una sorta di
incidente di percorso, certamente pericoloso, ma non irrimediabile.
Accanto al racconto stereotipato del primo rapporto sessuale,
nelle testimonianze delle querelanti veniva spesso descritta una
quotidianità dei rapporti che si protraevano per un tempo più
o meno lungo fino all’epilogo della sospetta gravidanza la
quale, rendendo pubblica la natura sessuale della relazione,
costringeva la coppia ad una svolta. Tutto ciò in contrasto
con la grande attenzione e allarme degli ambienti ecclesiastici sul
tema della sessualità in genere e della sessualità
prematrimoniale in particolare. Se i rapporti sessuali, ma
soprattutto la loro più diretta conseguenza, la gravidanza,
mettevano in crisi famiglie e individui, laddove c’erano i
presupposti per un possibile matrimonio, vale a dire la compatibilità
sociale fra i partner, l’ordine poteva essere ristabilito, con
buona pace dei moralizzatori dei costumi.
Da
un certo punto di vista, il grado di formalizzazione della promessa
di matrimonio, pure richiesto espressamente dalla legislazione,
assumeva un ruolo quasi secondario rispetto al contesto della
relazione, ai rapporti nella coppia e fra la coppia e le famiglie di
provenienza. Lo dimostrano quei casi nei quali, pure di fronte ad una
querelante che affermava di non aver ricevuto alcuna promessa di
matrimonio prima della deflorazione, il matrimonio veniva presentato
comunque come la soluzione più adatta e la strada da
percorrere. In un processo del 1778 che aveva coinvolto
un’apprendista tessitrice e un servitore, la querelante, nella
sua deposizione, spiegava che, dopo che la sua maestra aveva scoperto
la sua gravidanza, aveva contestato all’imputato le sue
responsabilità e che questi si era impegnato a sposarla, ma
che, prima di allora, non le aveva mai promesso il matrimonio e che
lei aveva accondisceso alle sue richieste sessuali «perché
gli volevo bene».
L’amore non aveva un peso giudiziario, non poteva certo
sostituire una promessa di matrimonio, ma è interessante
notare come esso faccia la sua comparsa nel repertorio delle
giustificazioni delle querelanti, probabilmente a sottolineare
l’assoluta gratuità del consenso prestato, non
condizionato da interessi materiali. Nel sentire comune era possibile
che una fanciulla, se pure onesta, potesse cedere alle insistenti
richieste dell’amato per debolezza, amore o paura di essere
abbandonata. Non si trattava che della manifestazione più
evidente di quella fragilitas
sexsus propria delle donne e tutelata dalla legge. In questa visione, che
percorre i documenti giudiziari, ciò che distingueva la
ragazza onesta dalla cosiddetta donna
di cabala,
intrigante e macchinatrice, stava proprio nella mancanza di malizia e
secondi fini nel cedere alle proposte sessuali del partner
insistente. La donna onesta poteva cadere nel peccato a causa della
violenza fisica o della passione amorosa, mentre donna
di cabala era definita colei che assumeva un ruolo attivo e agiva per interesse
con raggiri e trappole, essendo addirittura disposta a “vendere”
il suo onore pur di raggiungere i suoi obiettivi. Si tratta
chiaramente di immagini
stereotipate che emergono soprattutto in chiave giudiziaria nel confronto
con i modelli processuali e che devono essere confrontate con la ben
più sfumata e mutevole realtà sociale e individuale.
Ciò che però emerge abbastanza chiaramente è il
richiamo alla responsabilità maschile di fronte ad una
gravidanza irregolare e alla conseguente perdita dell’onore
della fanciulla in questione.
Non
mancano infine i casi nei quali è abbastanza evidente come la
decisione di intraprendere i rapporti sessuali fosse frutto di una
deliberata strategia messa in atto dalla coppia o da uno dei due
partner per dare una svolta alla relazione, accelerare i tempi del
matrimonio, superare le resistenze di famiglie ostili o riluttanti,
eliminare dalla scena le rivendicazioni fastidiose di precedenti
partner. Quando il cammino verso l’altare appariva troppo lento
o ostacolato da resistenze di vario tipo la fidanzata incinta
rappresentava una buona carta da giocare a favore del matrimonio.
"Chi
non ha dote non deve maritarsi"
Tornando
al caso di Angiola e Giuseppe è giunto il momento di
domandarsi perché i fratelli di Angiola, come abbiamo visto,
si opponessero tanto al matrimonio. Essi lo avevano spiegato una
volta all’oste Del Bello: non potevano permettersi di sostenere
le spese di quel matrimonio, cioè non potevano garantire una
dote alla loro sorella e Giuseppe non era di certo disponibile a
sposarla senza nulla.
La
questione della dote era cruciale nel percorso matrimoniale. Per
quanto esigua, per quanto consistente solo in qualche mobile,
masserizia o capo di corredo, la dote era un elemento quasi
imprescindibile per raggiungere lo stato matrimoniale, persino negli
strati più bassi della popolazione. Ad essa infatti era
attribuito un valore anche simbolico che andava al di là del
suo valore materiale. E proprio intorno alla dote si addensava buona
parte dei “nuvoloni neri” che potevano minacciare
l’effettivo raggiungimento dello stato coniugale come
dimostrano i fascicoli dei processi per stupro e le carte di polizia
che si occupano di conflitti famigliari.
Nell’accumulare
la dote si concentravano spesso anni e anni di duro e paziente lavoro
delle ragazze del popolo e delle loro famiglie, sapienti tessiture di
strategie per procurarsi le cartelle
dotali riservate alle fanciulle povere e oneste, sforzi comuni che
coinvolgevano i destini di più membri della famiglia. Perciò
non appare strano che una delle più gravi e ricorrenti accuse
che venivano rivolte ai fidanzati inadempienti fosse quella di avere,
con esitazioni e rinvii, fatto perdere alle loro partner la
possibilità di usufruire di una dote o reso del tutto inutile
la dote accumulata a causa dell’età ormai avanzata e
poco adatta per trovare marito. Una donna, Giulia di Smeraldo
Cipriani, nel 1780, scriveva al Granduca per esporre il suo caso e
chiedere l’intervento delle autorità in suo favore e
contro un certo Paolo Petrai accusato di averla abbandonata dopo aver
amoreggiato con lei per ben diciotto anni. Essendo orfana e, morto il
fratello con il quale viveva, rimasta a carico di un altro suo
fratello prete, la donna aveva chiesto l’adempimento della
promessa. Si era però sentita presentare la richiesta di una
dote di 500 scudi corredata dal commento «chi non ha dote non
deve maritarsi».
A comprovare la promessa non poteva presentare una scritta di
matrimonio, ma allegava l’attestato di quattro testimoni che
affermavano che Petrai aveva frequentato la sua casa per diciotto
anni «in qualità di sposo della medesima, essendo
pubblica voce e fama per tutta la contrada di via Faenza, che detto
signore Paolo Petrai la conversava con animo determinato di
sposarla».
Le pressioni delle autorità di polizia investite del caso non
riescono né a convincere Petrai ad effettuare il matrimonio,
né tantomeno a persuadere Giulia ad accettare dall’uomo
la cifra di cento scudi come risarcimento del danno causato con il
suo comportamento. Questa ostinazione della donna, aveva commentato
il Commissario di Santa Maria Novella nel suo rapporto finale sulla
vicenda, era del tutto comprensibile perché essendo «ormai
ridotta all’età di 36 anni non è facile che anco
con un aumento di dote possa trovare altra occasione di maritarsi».
La dote dunque creava occasioni, ma, per le donne, il tempo
rappresentava comunque un fattore importante. Man mano che l’età
avanzava le occasioni diminuivano e quindi la dote, per diventare
adeguata, doveva aumentare sempre più.
Una
delle accuse ricorrenti a padri e fratelli da parte di figlie e
sorelle e dei rispettivi pretendenti era quella di non voler sborsare
la dote condannando così le congiunte a rimanere per sempre senza
uno stato cioè prive di una collocazione in matrimonio o in
convento.
Anche
nel caso di Angiola Papini, il punto cruciale del contendere era
rappresentato dalla dote. Per stabilire quanto Angiola, che era
orfana di padre, dovesse ricevere dai suoi fratelli, Giuseppe,
accertatosi che i Papini non erano disposti a nessun esborso, l’aveva
mandata dal Magistrato dei Pupilli, l’istituzione che a Firenze
si occupava delle tutele degli orfani e quindi anche dei loro
interessi economici. Il Magistrato aveva stabilito che ogni fratello
avrebbe dovuto versare ad Angiola due scudi, per un totale di sei
scudi, dato che due dei cinque fratelli della ragazza erano ritenuti
incapaci di versare alcunché. Ma è solo quando Angiola
rimane incinta che la situazione si sblocca veramente. Infatti i
fratelli di Angiola, messi di fronte alla necessità di
provvedere all’onore della sorella, nel corso delle trattative
che vengono intavolate sia prima che dopo la denuncia per stupro, si
dicono disposti non solo a sborsare i famosi sei scudi ma anche
qualcosa in più. D’altra parte Giuseppe si dichiara
disponibile al matrimonio in cambio di un letto.
E così viene raggiunto un accordo. Dopo quattro anni di
amoreggiamenti e di contrasti, un bambino in arrivo, cinque giorni di
carcere e l’intermediazione di amici, vicini e conoscenti,
nonché del Commissario di polizia del quartiere di Santa Croce
e del Cancelliere del Supremo Tribunale di Giustizia, i fratelli
Papini si erano convinti a procurare alla coppia di sposi il tanto
sospirato letto e così Giuseppe aveva sposato Angiola mettendo
fine alla vicenda processuale.
Pensare
al futuro
Quattro
anni era durata la relazione fra Angiola e Giuseppe e, da questo
punto di vista, il loro non costituisce un caso eccezionale. In buona
parte le querelanti per stupro ci raccontano di rapporti non
occasionali ma più o meno lunghi che, ad un certo punto,
subiscono un’improvvisa accelerazione dovuta all’inizio
dei rapporti sessuali, seguito dalla quasi inevitabile gravidanza.
I tempi lunghi del fidanzamento erano dovuti a diversi fattori come
la necessità di accumulare la dote da parte della donna e
della sua famiglia, l’esigenza di definire meglio la
sistemazione lavorativa e residenziale della futura coppia, anche in
relazione agli equilibri economici e abitativi delle famiglie
d’origine. Occorreva essere in grado di sostenere gli oneri del
matrimonio, in quanto mettere su famiglia in maniera avventata poteva
significare un arretramento nella scala sociale ed il rischio di
perdere una pur minima stabilità economica faticosamente
raggiunta. Insomma, anche ai livelli più bassi della scala
sociale è possibile rintracciare un’attenzione alle
valutazioni sul futuro e sulle opportunità che le scelte
matrimoniali offrono. Queste valutazioni, che ruotano intorno a
quella che spesso è stata definita la sfera degli “interessi”,
non sono esclusivo appannaggio di genitori e famiglie. Le
preoccupazioni o le valutazioni sul futuro e i propri progetti di
vita sono fortemente presenti anche nei diretti interessati. Non è
possibile tracciare un linea netta di separazione tra passioni,
inclinazioni personali ed interessi economici e sociali. La dicotomia
fra figli passionali e irresponsabili e genitori freddi e
calcolatori, circolante nella trattatistica sul matrimonio
dell’epoca,
non trova una forte corrispondenza nella realtà sociale,
caratterizzata invece da situazioni molto più complesse e
sfumate, dove “ragione e sentimenti” si intrecciano
inestricabilmente e non costituiscono, sempre e comunque, due poli
opposti e inconciliabili.
In
tutto ciò che riguarda le scelte nel campo matrimoniale, il
rapporto con le famiglie di origine assumeva molto spesso un peso
determinante. Sposarsi infatti non significava solo mettere in piedi
una nuova famiglia, ma voleva dire anche creare nuove relazioni e
modificare gli equilibri interni della famiglia d’origine.
Sposarsi era in molti casi un’operazione delicata che, a
seconda di come veniva gestita, poteva avere conseguenze positive o
negative anche sulle famiglie di appartenenza. In poche parole
esisteva la possibilità che, per “fare” una
famiglia, si corresse il rischio di “disfarne” un’altra.
Non
a caso, nel periodo che stiamo prendendo in esame, si dibatteva molto
sull’opportunità di lasciare i giovani completamente
liberi di compiere scelte che, poi, avrebbero avuto conseguenze non
solo sulla loro vita, ma anche sul destino delle loro famiglie
d’origine. Il caso che suscitava maggiore preoccupazione era
senz’altro quello dei cosiddetti matrimoni male assortiti, vale
a dire di quei matrimoni fra persone non appartenenti ad ambienti
sociali compatibili. Si faceva un gran parlare soprattutto del
problema per cui i giovani rampolli di buona famiglia, travolti da
passione amorosa per donne indegne del loro ceto, avrebbero
trascinato l’intero loro casato nel fango di un’unione
socialmente riprovevole ed economicamente disastrosa. Ed era proprio
per evitare di dare in mano a donne di bassa condizione e senza
scrupoli uno strumento legale per costringere i malcapitati figli di
famiglia a procedere a matrimoni disonorevoli e contrari ai voleri
famigliari che i riformatori proponevano di abolire il reato di
stupro non violento e quindi la legislazione a tutela della verginità
delle fanciulle.
In realtà, come è possibile vedere nella prassi
giudiziaria, era ben difficile che situazioni di questo genere si
presentassero in tribunale e quando pure ciò accadeva era
pressoché impossibile che i giudici avallassero una richiesta
di matrimonio fra persone socialmente incompatibili.
Un’altra
questione cruciale, che coinvolgeva il rapporto della coppia con le
famiglie d’origine riguardo alle scelte matrimoniali, era
quella economica. Il matrimonio richiedeva un impegno, in termini di
risorse economiche e di organizzazione interna, che la famiglia
d’origine doveva mettere a disposizione della nuova coppia. A
seconda delle scelte residenziali e dell’organizzazione del
lavoro, si potevano determinare situazioni che mettevano in crisi
equilibri a volte già non troppo stabili. Portare in casa la
moglie, il più delle volte già incinta, o il marito,
significava caricare sulla propria casa il peso di un nuovo nucleo
con il relativo “fardello” di potenziali bocche da
sfamare. D’altro canto, andare via di casa significava
sottrarre alla famiglia d’origine una risorsa importante in
termini lavorativi. Questo non valeva solo per gli uomini, ma anche
per le donne. Maritare una figlia o una sorella può
significare perdere risorse, sia in termini di dote che deve essere
corrisposta, che di lavoro, domestico e non, con il quale le donne
contribuivano al bilancio famigliare.
La
dilatazione dei tempi del fidanzamento non rappresentava però
solo una tattica difensiva, un modo per evitare di peggiorare le
proprie condizioni economiche e di vita. A volte corrispondeva ad una
strategia di miglioramento della condizione lavorativa, ad un
progetto per il futuro. Concludere un apprendistato, mettere su una
bottega, ottenere un impiego migliore, potevano essere buone ragioni
per aspettare ad effettuare le nozze, così come l’attesa
poteva consentire alla coppia di disporre di una dote più
consistente per iniziare la vita coniugale, nonché di
rimandare il momento di prendersi a carico dei figli. Fra tutti
questi interessi, a volte convergenti ma altre contrastanti, le
passioni e le inclinazioni personali, le urgenze dell’amore,
che pure svolgevano un ruolo non secondario nei rapporti di coppia,
occorreva navigare per giungere al momento delle nozze.
Cambiare
idea
Una
conseguenza non irrilevante dei tempi lunghi del matrimonio era che,
nell’attesa, le circostanze di vita, così come i
sentimenti e le predilezioni personali, potevano cambiare e, di
conseguenza, poteva accadere di cambiare idea. La possibilità
di fare
all’amore con persone diverse prima di intraprendere la relazione che condurrà
al matrimonio non era esclusa, neppure per le donne, a patto che le
relazioni si fossero susseguite l’una all’altra e non si
fossero sovrapposte, pena la perdita della fama di onestà.
Alcune ricorrenti e testimoni raccontavano, senza che questo
costituisse un elemento di scandalo o a sfavore della buona
reputazione, di precedenti relazioni interrotte per un motivo o per
l’altro. «Le ragazze facendo all’amore onestamente
con giovani non perdono l’onestà altrimenti e
specialmente fra il basso popolo rare sarebbero quelle fanciulle che
potrebbero tenersi per oneste».
Questo era il parere di un Assessore del tribunale fiorentino nel
commentare il comportamento di una querelante. Si trattava della
pragmatica constatazione di un modo di fare, diffuso soprattutto
nelle classi popolari, che non escludeva la possibilità di
sperimentare più relazioni prima di giungere a quella
definitiva. Se c’era accordo fra le parti, anche la presenza di
impegni più o meno seri e formali, persino registrati in forma
scritta, non rappresentava un ostacolo a porre fine alla relazione. I
problemi sorgevano quando non c’era accordo fra i partner e uno
dei due rivendicava diritti legati ad una pretesa precedente promessa
di matrimonio, esigendo le nozze o ponendo un impedimento al formarsi
di un’altra unione. La promessa infatti, ancora nel Settecento,
aveva valore vincolante e non poteva essere sciolta se non
dall’autorità giudiziaria competente vale a dire dal
tribunale ecclesiastico fino al 1784.
Alcune
ricorrenti per stupro denunciavano il tentativo dei loro partner di
sottrarsi agli impegni presi per intraprendere nuove relazioni,
magari con partiti più vantaggiosi o più graditi alle
loro famiglie. Altre cause portate davanti ai giudici secolari erano
originate dalla necessità di far prevalere gli interessi della
nuova coppia di fronte agli ostacoli frapposti da un partner
precedente. È il caso di Nunziata Fioravanti e Luigi Poltretti
che, nel giugno 1785, avevano stipulato una scritta di matrimonio con
un impegno per una dote di 65 lire. Dal processo per stupro
qualificato, che si svolge nel novembre dello stesso anno, appare
evidente che, sia la presunta gravidanza della ragazza, sia la
denuncia, erano un mezzo escogitato dalla coppia per aggirare un
precedente impegno di Luigi con una ragazza del contado. Luigi, a
quanto sosteneva Nunziata, le aveva detto che «aveva un impegno
con un’altra ragazza del Pontassieve … e che però
mi voleva ingravidare, acciò né suo padre, né la
ragazza avessero luogo di ricorrere».
E, effettivamente, la ragazza di Pontassieve aveva fatto ricorso al
Granduca per rivendicare i suoi diritti rispetto a Luigi. La supplica
aveva dato origine all’intervento del Commissario di quartiere
di Santo Spirito che aveva convocato l’uomo il quale aveva
risposto che il suo impegno con la ragazza di Pontassieve era stato
sciolto quando lui era andato via dal paese e che ora aveva contratto
un altro impegno. La cosa però non poteva risolversi così
facilmente per Luigi, in quanto la ragazza non era disposta a
rinunciare ai diritti conferitile dalla promessa. Così Luigi
che, essendo di mestiere un famiglio del quartiere di San Giovanni
così come il fratello di Nunziata, non era certo né
privo di relazioni con l’ambiente giudiziario, né
estraneo alle pratiche e procedure legali, aveva scelto la strada di
compromettere l’onore della fidanzata. L’aveva convinta
ad intraprendere i rapporti sessuali e, ai primi sospetti di una
possibile gravidanza, era corso dal curato chiedendogli di sposarli
immediatamente. Il curato però pretendeva le fedi di stato
libero, cosa non facile da ottenere per Luigi, dato il precedente
impegno con la ragazza di Pontassieve. Non restava dunque che il
ricorso per stupro qualificato. A seguito della denuncia presentata
da Nunziata, nel giro di soli tre giorni si erano celebrate le nozze.
Infatti il giorno stesso della presentazione della querela, Luigi era
stato arrestato. Il giorno dopo aveva chiesto di essere interrogato e
aveva subito confessato, affermando di voler immediatamente sposare
la querelante e di non aver proceduto fino ad allora perché
non erano ancora giunte le fedi di stato libero. A questo punto la
coppia aveva potuto godere di una sorta di procedura d’urgenza
per cui, già il giorno successivo, Nunziata e Luigi avevano
potuto sposarsi nel palazzo del Supremo Tribunale di Giustizia. E la
ragazza di Pontassieve? Non sappiamo che fine abbiano avuto le sue
rivendicazioni ma, con ogni probabilità, aveva dovuto
limitarsi a chiedere un risarcimento del danno subito intentando una
causa presso il tribunale civile fiorentino. Siamo, infatti, nel
1785, appena un anno dopo la sottrazione della materia degli sponsali
al giudizio dell’autorità ecclesiastica. In questo caso
l’autorità secolare aveva avuto mano libera nel decidere
la scala delle priorità ed aveva utilizzato un criterio già
da tempo consolidato: la riparazione dell’onore attraverso il
matrimonio doveva prevalere su qualsiasi precedente rivendicazione.
Negli anni precedenti, questo criterio era stato oggetto di
discussione con le autorità ecclesiastiche che, preoccupate di
scoraggiare i rapporti sessuali prematrimoniali, non si mostravano
disponibili ad avallare i comportamenti incontinenti a scapito degli
impegni già stabiliti. Da parte loro, le autorità
secolari vedevano con sospetto e insofferenza le azioni che venivano
intraprese da presunti fidanzati presso il tribunale della curia per
impedire il matrimonio di coppie che volevano sposarsi. Soprattutto
laddove dalla coppia in questione era presentata l’urgenza di
riparare all’onore della donna. C’era il sospetto che
queste azioni avessero intenti meramente economici o fossero
intraprese per semplice ripicca. In diversi casi, i giudici, i
funzionari di polizia e lo stesso Auditore Fiscale si erano mostrati
favorevoli a privilegiare le ragioni della donna deflorata e
soprattutto incinta a scapito dei diritti rivendicati da altre donne.
Questo atteggiamento era probabilmente noto e, a volte, poteva essere
sfruttato dalle coppie che volevano superare questo tipo di ostacoli
per arrivare al matrimonio più velocemente e senza ulteriore
dispendio di soldi, tempo ed energie in cause giudiziarie lunghe e
costose.
Concludendo,
diciamo che la storia di Angiola e Giuseppe, così come le
tante altre simili giunte a noi attraverso i fascicoli giudiziari
fiorentini di fine Settecento ci racconta la fatica del “fare
famiglia” in una realtà cittadina di antico regime.
Queste storie evidenziano, infatti, la complessità e non
linearità che spesso caratterizzava i percorsi matrimoniali
dei ceti popolari e la capacità di individui e famiglie di
utilizzare, in maniera spesso consapevole, relazioni, meccanismi
giudiziari e istituzioni per venire a capo di situazioni difficili e
conflittuali. Queste storie ci raccontano una realtà nella
quale, anche negli strati sociali più bassi della popolazione,
sul matrimonio si investe molto, in termini non solo di risorse
economiche, ma anche di relazioni sociali e di conoscenza; perché
sposarsi rimane un passaggio fondamentale per famiglie e individui e
perciò non può essere lasciato al caso e all’istinto,
ma va accortamente gestito. Queste storie ci raccontano infine dello
stretto legame ancora esistente alle soglie del XIX secolo fra
matrimonio e sessualità.
Bibliografia
Alessi
G., L’onore
riparato. Il riformismo del Settecento e le «Ridicole leggi»
contro lo stupro,
in G. Fiume (a cura di), Onore
e storia nelle società mediterranee,
Palermo, La Luna, 1989, 129-142.
Alessi
G., Il
gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica
cattolica del XVI e XVII secolo,
«Quaderni storici», 75, 1990, 805-31.
Alessi
G., Le
riforme di polizia nell’Italia del Settecento: Granducato di
Toscana e Regno di Napoli,
in Istituzioni
e società in Toscana nell’età moderna,
Atti delle giornate di studio dedicate a G. Pansini, Firenze 4-5
dicembre 1992, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali,
1994, vol. I, 404-25.
Arrivo
G., Raccontare
lo stupro. Strategie
narrative e modelli giudiziari nei processi fiorentini di fine
Settecento,
in Filippini N.M., Plebani T., Scattigno A., Corpi
e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età
contemporanea,
Roma, Viella, 69-86.
Arrivo
G., Seduzioni,
promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del
Settecento,
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006.
Contini
A., La
città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze
leopoldina (1777-1782),
in Istituzioni
e società in Toscana nell’età moderna,
Atti delle giornate di studio dedicate a G. Pansini, Firenze 4-5
dicembre 1992, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali,
1994, vol. I, 426-508.
Casalini
M., Servitù, nobili e borghesi nella
Firenze dell’Ottocento, Firenze,
Olschki, 1997.
Cavallo
S., Cerutti S., Onore
femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei
e Settecento,
«Quaderni storici», n. 44, 1980, 346-383.
Cazzetta
G., Praesumitur seducta. Onestà e
consenso femminile nella cultura giuridica moderna,
Milano, Giuffrè, 1999.
De
Giorgio , Klapish-Zuber Ch. (a
cura di), Storia
del matrimonio,
Roma-Bari, Laterza, 1996.
Delumeau
J., Il
peccato e la paura. L’idea di colpa in occidente dal XII al
XVIII secolo,
Bologna, Il Mulino, 1987.
Di
Simplicio O., Peccato,
penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza
nell’Italia moderna,
Milano, Franco Angeli, 1994.
Fiume
G. (a cura di), Onore
e storia nelle società mediterranee,
Palermo, La Luna, 1989.
Fubini
Leuzzi M., «Condurre
a onore». Famiglia, matrimonio e assistenza dotale a Firenze in
Età Moderna,
Firenze, Olschki, 1999.
Groppi
A., I
conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei Papi,
Roma-Bari, Laterza, 1994.
Guerci
L., La
sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell’Italia
del Settecento,
Torino, Tirrenia stampatori, 1988.
La
Rocca C., Tra
moglie e marito. Matrimoni
e separazioni a Livorno nel Settecento,
Bologna, Il Mulino, 2009.
Lombardi
D., Fidanzamenti
e matrimoni dal concilio di Trento alle riforme settecentesche,
in M. De Giorgio, Ch. Klapish-Zuber (a cura di), Storia
del matrimonio,
Roma-Bari, Laterza, 1996, 215-250.
Lombardi
D., Matrimoni
di antico regime,
Bologna, Il Mulino, 2001.
Lombardi
D., Storia
del matrimonio dal Medioevo a oggi,
Bologna, Il Mulino, 2008.
Malanima
P., La
decadenza di un’economia cittadina. L’industria di
Firenze nei secoli XVI-XVIII,
Bologna, Il Mulino, 1982.
Malanima
P., Il
lusso dei contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del
Sei e Settecento,
Bologna, Il Mulino, 1990.
Mangio
C., La
polizia toscana. Organizzazione e criteri d’ intervento
(1765-1808),
Milano, Giuffrè, 1988.
Novi
Chavarria E., Ideologia
e comportamenti familiari nei predicatori italiani tra Cinque e
Settecento. Tematiche e modelli,
«Rivista storica italiana», n. C, 1988, 679-723.
Pelaja
M., Matrimonio
e sessualità a Roma nell’Ottocento,
Roma-Bari, Laterza, 1994
Quaglioni
D., Seidel Menchi S. (a cura di), Coniugi
nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo,
Bologna, Il Mulino, 2000.
Quaglioni
D., Seidel Menchi S. (a cura di), Matrimoni
in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV
al XVIII secolo,
Bologna, Il Mulino, 2002.
Quaglioni
D., Seidel Menchi S. (a cura di), Trasgressioni
coniugali. Concubinaggio, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo),
Bologna, Il Mulino, 2004.
Quaglioni
D., Seidel Menchi S. (a cura di), I
tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII),
Bologna, Il Mulino, 2006.
Salinari
G., Anatomia di un gruppo senza storia: i
domestici a Firenze (1800-1875), «Polis»,
XVIII, 1, 2004, 47-76.
Zemon
Davis N., Storie d’archivio. Racconti
d’omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento,
Torino, Einaudi, 1992.
|