| Filippo Focardi
La questione dei processi ai criminali di
guerra tedeschi in Italia: fra punizione frenata,
insabbiamento di Stato, giustizia tardiva (1943-2005)
I crimini tedeschi in Italia
e la punizione dei colpevoli: indagini giudiziarie
e questioni giurisdizionali.
Fin dai giorni immediatamente
successivi alla proclamazione dell'armistizio
dell'8 settembre 1943, le truppe tedesche si
resero responsabili di crimini di guerra contro
gli ex alleati italiani. Come tali vanno considerate
le fucilazioni di massa di ufficiali e soldati
italiani avvenute in alcune isole greche fra
cui Cefalonia, Lero e Coo; il duro trattamento
riservato alla gran parte dei soldati italiani
deportati dai Balcani, dalla Francia e dall'Italia
nei campi di prigionia in Germania e Polonia;
quello loro inflitto nei campi di prigionia in
territorio jugoslavo e greco come ad es. a Rodi
dove fino al maggio 1945 continuarono fucilazioni
indiscriminate. Crimini di guerra efferati furono
commessi non solo contro i militari ma anche
contro i civili italiani durante i venti mesi
dell'occupazione tedesca dell'Italia (8 settembre
1943-2 maggio 1945). Fra queste azioni vanno
annoverate in particolare le stragi e le deportazioni
di ebrei italiani che portarono all'uccisione
di circa 8 mila persone e le rappresaglie contro
il movimento partigiano culminate in stragi cruente
di civili, fra cui donne vecchi e bambini, come
quelle delle Fosse Ardeatine a Roma (335 vittime),
Sant'Anna di Stazzema in Toscana (circa 560 vittime),
Marzabotto in Emilia-Romagna (770 morti). Mentre
la ricerca storica ha potuto ricostruire con
notevole precisione il numero degli ebrei vittime
della violenza antisemita, non esistono invece
dati così affidabili sul numero delle altre vittime
delle stragi naziste. Le stime più attendibili
sono al momento quelle avanzate da Gerhard Schreiber
che conta 6.800 militari italiani giustiziati
nel settembre-ottobre 1943 tra Balcani, Grecia
ed Egeo; 22.720 partigiani "uccisi spesso nel
disprezzo delle disposizioni internazionali" e
9.180 civili sterminati.
La dichiarazione sui crimini
di guerra rilasciata dalla Conferenza di Mosca
(30 ottobre 1943) aveva espressamente previsto
la perseguibilità dei crimini di guerra tedeschi
commessi in Italia. Era stata dunque prevista
la compilazione di liste di criminali di guerra
tedeschi da porre sotto processo. Come noto,
la dichiarazione di Mosca aveva affermato che
i criminali tedeschi sarebbero stati «riportati
nei paesi nei quali le loro abominevoli azioni
sono state compiute per esservi giudicati e puniti
conformemente alle leggi di quei paesi liberati
e dei Governi liberi che vi saranno costituiti».
Nel caso dei crimini commessi in Italia, restava
incerto chi avrebbe processato i criminali tedeschi.
Non si sapeva infatti se le autorità alleate
ne avrebbero concesso facoltà al governo italiano
o se avrebbero mantenuto tale prerogativa nelle
proprie mani. Pesava l'ambiguità dello status
internazionale in cui si trovava il Regno d'Italia:
dal 13 ottobre 1943 "cobelligerante" a fianco
delle Nazioni Unite, ma allo stesso tempo firmatario
di un armistizio che riconosceva il paese come
potenza sconfitta e lo obbligava secondo l'art.
29 a consegnare agli alleati i criminali di guerra
italiani, con Mussolini in testa. La questione
dei criminali di guerra tedeschi si intrecciava
dunque strettamente con quella dei criminali
di guerra italiani. In nome della cobelligeranza
a fianco delle Nazioni Unite, l'Italia di Badoglio
e le forze dell'antifascismo rivendicarono sia
il diritto di giudicare i tedeschi responsabili
di crimini di guerra sul territorio italiano
sia quei civili e militari italiani che si erano
macchiati di crimini di guerra nei territori
occupati dalle truppe di Mussolini, soprattutto
nei Balcani, in Jugoslavia, Grecia, Albania.
Quest'ultima richiesta, in contraddizione con
l'art. 29 del cosiddetto lungo armistizio, venne
poggiata su una interpretazione forzata della
dichiarazione della Conferenza di Mosca. Questa
aveva sottolineato che i criminali di guerra
italiani sarebbero stati "consegnati alla giustizia".
Da parte italiana, si richiamò la diversità della
formulazione usata a Mosca per italiani e tedeschi
e si sottolineò che con la frase "consegnati
alla giustizia" si era voluto intendere "consegnati
alla giustizia italiana".
Dunque, fin dai mesi immediatamente
successivi alla proclamazione dell'armistizio
le autorità italiane avanzarono con solerzia
le proprie rivendicazioni sia nei confronti dei
criminali tedeschi sia nei riguardi dei criminali
italiani. A proposito dei crimini tedeschi furono
soprattutto gli organismi antifascisti, come
il Comitato di liberazione nazionale alta Italia
(CLNAI), a invocare la punizione dei responsabili,
in testa a tutti il feldmaresciallo Albert Kesselring,
capo supremo delle forze armate tedesche in Italia.
Le rivendicazioni italiane si fecero più intense
dopo la liberazione di Roma (giugno 1944) e la
creazione del primo governo di unità antifascista
guidato da Ivanoe Bonomi. Il 1 settembre 1944,
alla conclusione dei suoi lavori, la commissione
d'inchiesta sul massacro delle Fosse Ardeatine
presieduta dal sindaco di Roma, principe Doria
Pamphili, espresse la volontà di denunciare Kesselring
ed Herbert Kappler alla Commissione delle Nazioni
Unite per i crimini di guerra (United Nations
War Crimes Commission - UNWCC) come principali
responsabili della strage. Dal novembre 1944,
poi, il Ministero degli Esteri, d'intesa con
la Presidenza del Consiglio, promosse un'indagine
capillare sul territorio nazionale liberato per
documentare le stragi e le distruzioni compiute
dalle forze germaniche al fine di arrivare alla
compilazione di una lista di criminali di guerra.
L'indagine coinvolse direttamente anche il Ministero
della Guerra, il Ministero di Grazia e Giustizia
e quello dell'Interno. Un ruolo di particolare
rilievo ebbe il Comando Generale dei Carabinieri.
In via riservata si chiese anche l'aiuto della
Santa Sede per raccogliere prove sulle violenze
subite dai sacerdoti. Dopo la Liberazione (25
aprile 1945) le prove sui crimini nazisti furono
raccolte da una "Commissione centrale" istituita
presso il Ministero per l'Italia occupata, presieduta
dal sottosegretario Aldobrando Medici-Tornaquinci.
Il Ministro per l'Italia Occupata, il comunista
Mauro Scoccimarro, chiese il 1 giugno 1945 la
collaborazione delle autorità alleate, britanniche
e statunitensi, le quali avevano svolto accurate
indagini sui crimini nazisti in Italia. Da parte
alleata si dimostrò piena disponibilità a collaborare
con gli italiani nelle indagini. Riserve furono
invece manifestate da parte britannica a riconoscere
all'Italia il diritto di processare i criminali
tedeschi. Londra era allora intenzionata a porre
sotto processo gli alti comandi tedeschi responsabili
della "politica di rappresaglia" contro le popolazioni
civili italiane e riteneva che il governo italiano
non possedesse "né l'attrezzatura né l'energia
per condurre a compimento processi di tale portata".
In realtà, a spingere i britannici
erano anche forti ragioni politiche: la Gran
Bretagna non voleva riconoscere integralmente
all'Italia il diritto di giudicare il nemico
tedesco sconfitto. Ciò avrebbe infatti significato
distinguere nettamente fra le due ex-potenze
dell'Asse, Italia e Germania, qualificando l'Italia
della "cobelligeranza" come un alleato a pieno
titolo, mentre Londra la considerava una nazione
nemica sconfitta, che doveva ancora scontare
al tavolo della pace le colpe di Mussolini.
All'inizio di agosto 1945
il governo italiano fu ufficialmente autorizzato
a presentare denunce contro i criminali tedeschi
alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini
di guerra di Londra. Intanto all'interno degli
organi istituzionali italiani si erano delineati
due diversi orientamenti. Il ministero di Grazia
e Giustizia era favorevole a che le istruttorie
sui crimini tedeschi fossero affidate all'Alta
corte di giustizia, organo giudiziario competente
dall'estate del 1944 a procedere contro i maggiori
responsabili del regime fascista nell'ambito
della politica di epurazione. Esso avrebbe operato
sulla base del decreto luogotenenziale n. 159
del 27 luglio 1944, base legislativa fondamentale
di tutti i procedimenti di epurazione. Il Ministero
degli Esteri e quello della Guerra erano invece
del parere che la competenza nei procedimenti
contro i criminali di guerra tedeschi spettasse
alla giustizia militare sulla base dell'art 13
del codice penale militare di guerra. Fu questa
la posizione che prevalse in una decisiva riunione
interministeriale svoltasi il 20 agosto 1945.
Dunque, a partire dalla fine di agosto, tutto
il materiale d'accusa raccolto dalla Commissione
Medici-Tornaquinci fu trasferito alla Procura
generale militare, diretta dal procuratore Umberto
Borsari. La Procura generale militare ebbe la
competenza per preparare le istruttorie e le
denunce a carico dei criminali tedeschi. Quest'ultime
venivano trasmesse attraverso il Ministero degli
Esteri alla Commissione Alleata in Italia e alla
UNWCC a Londra. La commissione di Londra decideva
se inserire o meno gli accusati nelle liste dei
criminali di guerra, la Commissione Alleata doveva
invece provvedere al rintraccio e al fermo dei
ricercati.
Nei mesi successivi all'Italia
fu di fatto riconosciuto il diritto di giudicare
i criminali di guerra tedeschi, esclusi però gli
ufficiali superiori, dal grado di generale di
divisione in su, e quanti risultavano già sottoposti
a processo da parte di una nazione alleata. Rifacendosi
al dettato della Conferenza di Mosca, il governo
italiano rivendicò il diritto di giudicare tutti
i criminali di guerra tedeschi, senza distinzione
di grado, nonché il diritto di processare in
un secondo momento anche quanti erano stati richiesti
da nazioni alleate (era il caso del generale
Mueller accusato per le fucilazioni di militari
italiani nelle isole dell'Egeo e consegnato dagli
alleati al governo greco). In seconda istanza,
l'Italia rivendicò, senza successo, la possibilità che
fossero istituite corti miste anglo-italiane
per giudicare i maggiori responsabili tedeschi
di crimini di guerra. L'unico risultato ottenuto
fu la partecipazione di osservatori italiani
ai processi condotti dalle corti militari inglesi.
I processi condotti presso le corti militari
britanniche (1946-1947)
Nell'estate del 1945, le
autorità inglesi avevano concluso le loro indagini
sui crimini commessi dai tedeschi in Italia con
un rapporto generale, in cui era stata prevista
l'istruzione di due grandi processi: un processo
contro i responsabili della strage delle Fosse
Ardeatine a Roma e un processo contro gli ufficiali
tedeschi di alto rango, comandanti di corpo d'armata,
di armata e di divisione, "who participated in
a general plan to terrorise the population by
reprisals". Come imputati nel primo processo
sarebbero dovuti comparire il Feldmaresciallo
Kesselring, il generale von Mackensen (comandante
della XIV Armata), il generale Mältzer (Comandante
della Piazza militare di Roma), l'Obersturmbannführer
Herbert Kappler che aveva selezionato le vittime
e sovrinteso alla loro esecuzione, l'SS-Brigadeführer
e generale di brigata della polizia Wilhelm Harster
che aveva trattato con Kappler la selezione delle
vittime. Il secondo processo avrebbe visto a
sua volta sul banco degli accusati nove generali
tedeschi (compreso il comandante supremo Albert
Kesselring), come responsabili dell'organizzazione
delle rappresaglie su grande scala contro i partigiani
e la popolazione civile italiana condotte in
particolare fra il giugno e il settembre 1944.
Il processo per le Fosse
Ardeatine venne effettivamente svolto a Roma
nel novembre del 1946 contro i generali Mältzer
e von Mackensen. Come tutti i successivi procedimenti
britannici, il processo di Roma fu tenuto presso
una corte militare sulla base del codice militare
inglese e del Royal Warrant del 18 giugno 1945,
che sanzionavano i crimini di guerra intesi in
senso tradizionale, ovvero le violazioni delle
leggi e degli usi di guerra secondo il diritto
vigente. Sia Mältzer sia von Mackensen furono
riconosciuti colpevoli e condannati a morte il
30 novembre 1946. Il secondo grande processo
invece non venne condotto secondo i propositi
originari. Esso venne di fatto smembrato in un
processo che si tenne a Venezia dal 10 febbraio
al 6 maggio 1947 contro il Feldmaresciallo Kesselring
e in una serie di processi minori, condotti a
Padova fra l'aprile e il giugno dello stesso
anno, contro il generale di polizia Willy Tensfeld,
contro l'ex comandante della XXVI divisione Panzer,
generale Edward Crasemann, contro il comandante
della XVI divisione granatieri corazzati SS,
generale Max Simon. Quello contro Max Simon,
svoltosi dal 29 maggio al 26 giugno 1947, fu
l'ultimo dei processi ai criminali di guerra
tedeschi celebrati in Italia dagli inglesi. Il
10 dicembre 1947 il Foreign Office prese formalmente
la decisione "that no Germans will in future
be tried by British Military Courts for war crimes
committed against Italian victims". Eccetto Tensfeld
che venne assolto, tutti gli altri imputati - Kesselring,
Crasemann e Simon - furono riconosciuti colpevoli.
Kesselring, accusato sia per la strage delle
Fosse Ardeatine sia come responsabile della lotta
antipartigiana che aveva condotto alle cruente
rappresaglie contro la popolazione civile italiana,
fu condannato il 6 maggio 1947 alla pena di morte.
Analoga sentenza ricevette il generale Simon,
responsabile di numerose stragi di civili in
Toscana e in Liguria. Il generale Crasemann fu
invece condannato a dieci anni di reclusione.
Nessuna delle sentenze
di morte comminate dai tribunali inglesi fu mai
eseguita. Già all'indomani della sentenza Kesselring,
furono esercitate grosse pressioni in Gran Bretagna
per una revisione del giudizio e una mitigazione
della pena. Gli interventi più autorevoli in
questo senso furono quelli dell'ex premier conservatore
Winston Churchill, che scrisse al primo ministro
Clement Attlee, e del generale Alexander, l'avversario
di Kesselring nella campagna d'Italia, che riconobbe
al generale tedesco e ai suoi uomini di aver
combattuto "hard but clean". Il nuovo contesto
internazionale, caratterizzato dall'avvio della
guerra fredda con la formazione di blocchi contrapposti
e dall'avvio della nuova Deutschlandpolitik anglo-americana
favorevole alla rapida ricostruzione politica
ed economica delle zone occidentali della Germania,
rendeva politicamente inopportuna l'attuazione
di una politica giudiziaria severa nei confronti
degli ex-nemici tedeschi. Le pressioni a favore
dei criminali di guerra tedeschi ebbero dunque
un rapido effetto: il 29 giugno 1947 la sentenza
di morte inflitta a Kesselring, Mältzer e von
Mackensen fu commutata in ergastolo. E poco dopo
analoga decisione venne presa per Max Simon.
Kesselring e von Mackensen furono liberati già nel
1952. Stessa sorte toccò tre anni dopo a Simon.
Mältzer invece morì in carcere.
La storiografia italiana
ha giustamente ravvisato nel processo a Kesselring
un punto di svolta nella politica giudiziaria
britannica, ovvero il passaggio da una prima
fase caratterizzata dalla effettiva volontà di
procedere contro i maggiori responsabili tedeschi
di crimini di guerra in Italia ad una seconda
fase di decelerazione e di vero e proprio ripensamento
dell'azione punitiva, culminata successivamente
nelle amnistie e scarcerazioni dei primi anni
cinquanta. Particolare attenzione è stata prestata
da studiosi come Michele Battini e Paolo Pezzino
al progetto inglese, mai realizzato, di organizzare
un unico grande processo agli ufficiali tedeschi
d'alto rango responsabili di aver pianificato
la lotta antipartigiana e le stragi di civili.
Su questo mancato processo è stata posta molta
enfasi, tanto da evocare una "mancata Norimberga
italiana". La definizione non pare però del tutto
appropriata e rischia di essere fuorviante. Per
gravità di crimini e ruolo degli accusati sembra
improponibile l'equiparazione con il processo
tenutosi a Norimberga dal 14 novembre 1945 al
1 ottobre 1946 contro i maggiori gerarchi nazisti,
chiamati a rispondere di "crimini contro l'umanità" e
di "crimini contro la pace", crimini "non localizzabili",
definiti da un nuovo diritto internazionale.
Segna senza dubbio una differenza significativa
il fatto che gli ufficiali tedeschi da portare
in giudizio in Italia sarebbero stati giudicati
sulla base del Royal Warrant britannico e non
sulla base dell'impianto giuridico predisposto
per il tribunale internazionale di Norimberga.
L'utilizzazione del termine "mancata Norimberga
italiana" pare in definitiva più opportuna in
riferimento alla mancata punizione dei criminali
di guerra italiani, mai consegnati ai paesi in
cui avevano commesso i loro delitti e mai giudicati
in Italia nonostante le autorità di governo italiane
ne avessero espresso l'intendimento.
Come sostengono Battini e
Pezzino, un grande processo ai responsabili tedeschi
della guerra in Italia avrebbe sicuramente avuto
un forte significato politico e un impatto rilevante
sull'opinione pubblica italiana ed internazionale.
Occorre tuttavia rilevare che sia il processo
di Roma contro Mältzer e von Mackensen sia quello
di Venezia contro Kesselring furono processi
molto importanti, seguiti con spasmodica attenzione
dalla stampa italiana, e capaci di provare efficacemente
il carattere criminale della condotta tedesca.
I limiti della giustizia britannica si manifestarono
piuttosto in seguito, con la commutazione della
pena e la liberazione dei prigionieri. Facendo
un paragone, la giustizia britannica si rivelò più severa
contro i criminali di guerra italiani che contro
i tedeschi. Infatti, comminò ed eseguì alcune
condanne a morte contro militari italiani che
avevano commesso crimini bellici (specialmente
ai danni di prigionieri di guerra inglesi), come è il
caso ben conosciuto del generale Nicola Bellomo,
fucilato l'11 settembre 1945 perché responsabile
dell'uccisione di un prigioniero di guerra inglese
durante un tentativo di fuga e come è il caso,
meno noto, del capitano Italo Simonetti giustiziato
il 27 gennaio 1947 per aver fatto fucilare un
aviatore inglese lanciatosi col paracadute.
I processi condotti nel
primo dopoguerra dai tribunali militari italiani
(1947-1951)
La Procura Generale Militare
di Roma istruì un gran numero di procedimenti,
basati su circa duemila duecento notizie di reato,
e inoltrò tramite il Ministero degli Esteri alla
Commissione delle Nazioni Unite per i crimini
di guerra domande di estradizione riguardanti
oltre cento presunti criminali di guerra tedeschi
(105 persone richieste al 31 dicembre 1946).
Ventitre di loro furono consegnati dalle autorità alleate
al governo italiano per essere processati. A
fronte di una mole considerevole di procedimenti
avviati, solo pochi furono i processi effettivamente
svolti presso i tribunali militari italiani.
L'azione della giustizia italiana
può essere suddivisa in due fasi: una compresa
fra il 1947 e il 1949, l'altra fra il 1950 e
il 1951. Lo spartiacque fra le due fasi è rappresentato
dalla nascita del primo governo tedesco occidentale
guidato da Adenauer nel settembre 1949. Come
vedremo, dopo la creazione della Repubblica federale
tedesca, si evidenziò una minore incisività dell'azione
punitiva italiana, con molte misure di riduzione
della pena e assoluzioni degli accusati. Sulla
base dei dati disponibili, risulta che nel primo
periodo si ebbero cinque processi: il processo
svoltosi a Firenze fra il maggio e il giugno
1947 contro il colonnello Rudolf Fenn e il capitano
Theo Krake, entrambi della organizzazione Todt;
il processo per la strage delle Fosse Ardeatine
tenuto a Roma dal 3 maggio al 20 luglio 1948
contro Kappler e altri cinque militari tedeschi;
il processo di Firenze contro il maggiore Josef
Strauch imputato per la strage del Padule di
Fucecchio, arrivato a sentenza il 23 settembre
1948; il processo di Roma contro nove militari
tedeschi responsabili di violenze e uccisioni
sull'isola di Rodi, terminato il 16 ottobre 1948;
il processo, infine, per la strage di Borgo Ticino
contro il capitano di Marina Waldemar Krumhaar,
conclusosi a Torino il 31 marzo 1949. Otto furono
gli imputati riconosciuti colpevoli e condannati
a pene detentive: al capitano Krake furono inflitti
due anni di reclusione per violenza continuata
consistente in percosse contro cittadini italiani;
il tenente colonnello Kappler fu punito con l'ergastolo;
il maggiore Strauch fu condannato a sei anni
di reclusione; del cosiddetto «gruppo di Rodi»,
il generale Otto Wagener fu condannato a 15 anni
di reclusione, il tenente Walter Mai a 12 anni,
il maggiore Herbert Nicklas a 10 anni, il caporale
Johann Felten a 9 anni; infine, il capitano Waldemar
Krumhaar ebbe quattro anni e cinque mesi di reclusione
(ma solo per il saccheggio di Borgo Ticino, non
per la fucilazione di dodici cittadini italiani
da lui ordinata).
I tedeschi furono giudicati
sulla base degli articoli 185 e 211 del Codice
penale militare di guerra, che sanzionavano le
violenze e le uccisioni commesse da militari
italiani contro civili o prigionieri di guerra
nemici. Sulla base dell'art. 13, queste disposizioni
del codice militare risultavano estensibili anche
ai reati analoghi commessi da soldati nemici
ai danni degli italiani e dunque applicabili
ai militari tedeschi.
Anche nella fase successiva
(1950-51) si contano almeno cinque processi:
il capitano Alois Schmidt fu condannato a Napoli
il 6 aprile 1950 a 8 anni di reclusione per il
reato di concorso in rappresaglia continuata
per gli eccidi di Pian di Lot in Giaveno e di
via Cibrario a Torino; il capitano Franz Covi
fu condannato nello stesso anno a Torino a 14
anni e 8 mesi di reclusione per l'uccisione di
due partigiani; il tenente Alois Schuler, fu
invece assolto il 27 giugno 1950 dal tribunale
militare territoriale di Roma dall'accusa di
omicidio ai danni di un operaio italiano deportato
in Germania e lo stesso tribunale assolse nel
luglio 1950 il comandante della divisione Hermann
Göring, generale Wilhelm Schmalz, chiamato in
giudizio per le sanguinose rappresaglie messe
in atto contro i partigiani nella zona di Arezzo;
infine, il maggiore delle SS Walter Reder fu
condannato all'ergastolo nell'ottobre del 1951
dal tribunale militare territoriale di Bologna
per la strage di Marzabotto.
I dati sopra riportati,
ricavati dalle carte del Ministero degli Affari
Esteri e che indicano dieci processi nel periodo
1947-1951, possono considerarsi quasi completi.
Un'indagine della magistratura militare italiana
condotta negli anni novanta ha rivelato che nel
1965 si contavano in totale 13 processi contro
criminali di guerra tedeschi con 25 imputati.
Alla luce di questi numeri, si può parlare di
una vera e propria anomalia italiana: in uno
dei paesi dell'Europa occidentale che più aveva
subito la violenza omicida delle forze d'occupazione
tedesche si erano condotti solo un numero irrisorio
di processi (diciotto in tutto se si calcolano
anche quelli istruiti dai britannici). Ciò configura
una situazione che non può essere paragonata,
per fare un esempio, né con quella della Francia
dove i processi contro i criminali di guerra
tedeschi furono centinaia con circa 50 condanne
a morte eseguite, né con quella di un piccolo
paese come la Danimarca, dove vennero svolti
più di settanta processi ed eseguite quattro
condanne capitali.
Quali furono i motivi che
concorsero a determinare quest'esito negativo?
Se ne possono individuare almeno quattro.
Innanzitutto, l'imprecisione
delle domande d'estradizione che in molti casi
non contenevano «elementi completi di identificazione» tali
da poter individuare con esattezza le persone
incriminate. Questo fattore ebbe una qualche
rilevanza, ma non si può considerare in alcun
modo il principale. Esso non fornisce una spiegazione
convincente. Molti erano, infatti, i criminali
tedeschi che potevano essere facilmente rintracciati
con una migliore collaborazione fra le autorità italiane
e quelle alleate in Italia. Questo non avvenne
per responsabilità italiana. Basti pensare che
nell'estate del 1946 gli Alleati sollecitarono
il governo di Roma a chiedere la consegna di
criminali di guerra tedeschi ancora presumibilmente
internati nei loro campi di raccolta, prima che
fossero rimpatriati. Da parte alleata si notò in
quel periodo una certa esitazione nell'azione
italiana. E' vero che il Ministero degli Esteri
rivendicò allora il diritto dell'Italia di processare
anche gli alti gradi delle forze armate tedesche
(il cui giudizio competeva agli inglesi) e a
questo scopo propose l'istituzione di corti miste
anglo-italiane. Tuttavia il governo italiano
non fece affatto il possibile per assicurare
alla giustizia i tanti militari tedeschi di grado
inferiore, diretti responsabili di gravi atrocità.
Le autorità italiane si mostrarono più intenzionate
a punire esemplarmente i maggiori responsabili
tedeschi di crimini di guerra, coloro che avevano
emanato gli ordini, che non a perseguire su vasta
scala i gregari e gli esecutori materiali.
Interviene qui un secondo
fattore esplicativo, che ebbe un peso sicuramente
maggiore. Fin dal gennaio 1946 il Ministero degli
Esteri aveva individuato il pericolo che un'ondata
di richieste e di processi di criminali di guerra
tedeschi avrebbe potuto legittimare le richieste
di criminali di guerra italiani mosse dai paesi
aggrediti dall'Italia fascista come l'Etiopia,
la Grecia, l'Albania, l'Unione Sovietica, e soprattutto
la Jugoslavia. Era il pericolo dell' «effetto
boomerang» richiamato dall'ambasciatore a Mosca,
Pietro Quaroni. Il pericolo era fortemente avvertito
dal governo De Gasperi, che al 31 dicembre 1945
aveva già ricevuto oltre 450 richieste di criminali
di guerra italiani. Proprio in considerazione
del legame fra questione dei criminali di guerra
italiani e questione dei criminali di guerra
tedeschi, nel settembre 1946 il direttore degli
Affari Politici del Ministero degli Esteri, conte
Vittorio Zoppi, aveva sottolineato che occorreva «non
spingere troppo» per la richiesta dei criminali
tedeschi.
L'importanza del legame fra
i processi ai criminali di guerra tedeschi e
i processi ai criminali di guerra italiani, che
il governo di Roma pretendeva di giudicare in
Italia presso tribunali italiani, è ulteriormente
testimoniata dal comunicato ufficiale diramato
nel maggio 1947, alla vigilia dell'inizio del
primo processo contro criminali tedeschi svoltosi
a Firenze contro Fenn e Krake. Il comunicato
sottolineava che, in linea di principio, ogni
paese aveva il diritto di giudicare i propri
cittadini accusati di aver commesso crimini di
guerra. Ma poiché in Germania mancava un governo
capace di esercitare quel diritto, si era "reso
necessario" che la Magistratura italiana
provvedesse a tale giudizio "secondo le norme
vigenti del diritto italiano". Le autorità italiane
cercavano di evitare in questo modo la possibilità che
i paesi che avevano subito l'aggressione fascista
potessero prendere spunto dalla volontà del governo
De Gasperi di giudicare criminali di guerra tedeschi
per rinnovare la richiesta di giudicare a loro
volta i criminali di guerra italiani.
Se per tutto il 1946 e almeno
i primi mesi del 1947 Gran Bretagna e Stati Uniti
avevano collaborato pienamente con l'Italia nel
rintraccio e nella consegna dei criminali di
guerra tedeschi (e anzi l'avevano sollecitata
all'azione), successivamente i due governi alleati
mutarono del tutto il proprio atteggiamento.
Si situa qui un terzo, importante, fattore che
spiega il fallimento della giustizia. Col maturare,
dopo l'annuncio del piano Marshall nel giugno
1947, della politica di ricostruzione di una
forte Germania occidentale, le autorità britanniche
e statunitensi mostrarono una progressiva riluttanza
a consegnare le persone inquisite. Tale atteggiamento
culminò nella decisione americana di fissare
al 1 novembre 1947 la data ultima per la consegna
delle richieste di estradizione per i tedeschi
accusati di crimini di guerra residenti nella
propria zona d'occupazione in Germania e nell'analoga
decisione di Londra che stabilì per la zona d'occupazione
britannica la data del 1 settembre 1948. Le autorità alleate
si riservarono di prendere in considerazione
solo «casi eccezionali». Tali non furono considerati
né la strage di Cefalonia né la strage di Sant'Anna
di Stazzema, in merito alla quale nell'estate
del 1948 fu vanamente avanzata da parte italiana
una richiesta di estradizione di testimoni tedeschi.
Il quarto fattore
rimanda al ristabilimento dopo il 1949 delle
relazioni politiche e diplomatiche fra Italia
e Germania, cui già si è fatto cenno. Il governo
a guida democristiana di De Gasperi avviò subito
stretti rapporti politici con la Germania federale
di Adenauer. L'Italia sostenne sia l'ingresso
della Germania nel Consiglio d'Europa sia le
proposte di riarmo tedesco formulate fin dal
settembre 1950. Numerosi furono i contatti personali
fra esponenti della Democrazia cristiana italiana
e i due partiti cristiani tedeschi, la CDU e
la CSU. Un efficace canale di contatto fra l'Italia
e la Germania occidentale fu rappresentato anche
dal Vaticano, dove Pio XII era circondato da
fidati collaboratori tedeschi come padre Leiber
e monsignor Kaas, l'ex-leader del Zentrum (il
partito dei cattolici tedeschi). Il riavvicinamento
italo-tedesco degli anni 1949-1951 contribuisce
a spiegare la scarsa incidenza e la paralisi
dell'azione italiana contro i criminali di guerra
nazisti. In nome dell'amicizia con Bonn, l'Italia
infatti si allineò a Londra e a Washington contrarie
alla prosecuzione di una politica punitiva e
favorevoli invece alla riabilitazione, anche
giudiziaria, degli ex-nemici.
Le assoluzioni
di Schuler e di Schmalz possono essere considerate
significative di un affievolimento della volontà italiana
di procedere contro i criminali tedeschi. Ma
ancor più rilevante è il fatto che quei pochi
criminali condannati dai tribunali italiani poterono
contare assai presto, ad eccezione di Kappler
e di Reder, su misure straordinarie di condono
della pena che condussero in tempi brevi alla
loro liberazione. A premere in questa direzione
fu sia la Chiesa cattolica, all'interno della
quale si distinse il vescovo austriaco di Santa
Maria dell'Anima a Roma, Alois Hudal, sia lo
stesso governo di Bonn, prima attraverso il proprio «incaricato
speciale» Giovanni von Planitz e l'inviato speciale
Heinrich Höfler, poi attraverso il proprio Consolato
generale di Roma aperto nel dicembre 1950. Il
governo italiano venne incontro pienamente alle
richieste del Vaticano e dell'alleato tedesco.
In vista dell'Anno
Santo (1950), con decreto presidenziale emanato
il 23 dicembre 1949, il Presidente della Repubblica
Luigi Einaudi concesse ai criminali di guerra
tedeschi un condono della pena di tre anni. Grazie
a questa misura, il maggiore Strauch, responsabile
della strage di 175 civili, fu rimesso in libertà il
29 gennaio 1950. Poco più tardi, nell'ottobre
1950, un altro decreto presidenziale concesse
la grazia ad Alois Schmidt. Emblematica fu soprattutto
la vicenda del «gruppo di Rodi», ovvero dei quattro
ufficiali e sottufficiali tedeschi condannati
a Roma nell'ottobre 1948, Wagener, Nicklas, Mai
e Felten, responsabili della fucilazione indiscriminata
di 29 prigionieri italiani. Adenauer inviò in
Italia il proprio amico personale e compagno
di partito Heinrich Höfler, membro del Bundestag
e presidente della Caritas tedesca. Höfler si
incontrò il 26 novembre 1950 con il segretario
generale degli Esteri, conte Zoppi, da cui ottenne
la promessa della liberazione dei quattro criminali
del «gruppo di Rodi». Zoppi chiese soltanto che
la questione fosse gestita col massimo riserbo
per evitare fughe di notizie e reazioni nell'opinione
pubblica italiana. Nei mesi successivi, tramite
decreti di grazia firmati dal Presidente Einaudi
e controfirmati dal ministro della Difesa Pacciardi,
i quattro militari tedeschi ottennero la libertà e
furono rimpatriati in gran segreto. Il 7 giugno
1951 l'ultimo di essi (il maggiore Nicklas) tornava
in Germania. Tutto era avvenuto all'oscuro dell'opinione
pubblica italiana. Pochi giorni dopo il cancelliere
Adenauer compiva la sua visita di Stato a Roma,
sancendo in cordiali colloqui con De Gasperi
la perfetta intesa politica fra l'Italia e la
Repubblica federale tedesca.
Dopo che nel novembre
1950 anche Franz Covi fu rimpatriato in Germania,
nelle carceri italiane restarono solo Kappler
e Reder, i responsabili delle due stragi più note
ed esecrate, simbolo per tutti della ferocia
germanica: le Fosse Ardeatine e Marzabotto. Sarebbe
stato impossibile liberarli all'insaputa del
paese, che avrebbe sicuramente reagito con energia.
Le reazioni sollevate molti anni dopo, nel 1977
al momento della fuga-farsa di Kappler da Roma
e nel 1985 quando Reder fu graziato e tornò in
Austria, dimostrano quali fossero i sentimenti
che predominavano fra gli italiani.
In conclusione, non solo l'Italia
riuscì a portare sul banco degli accusati solo
una manciata di criminali di guerra tedeschi.
Ma fece in modo di rimettere presto in libertà quasi
tutti i condannati.
Può essere interessante
fare a questo punto un breve confronto con l'azione
giudiziaria svolta nel dopoguerra in Italia contro
i collaborazionisti fascisti. Molte delle azioni
più sanguinarie contro i partigiani e contro
le popolazioni civili erano state condotte da
reparti militari e da milizie regolari e irregolari
del partito fascista inquadrati sotto le insegne
della Repubblica sociale italiana. Elementi fascisti
italiani avevano preso parte a violenze ed eccidi
commessi dalle truppe tedesche e un numero ancor
maggiore di delitti avevano commesso agendo in
maniera autonoma. I delitti perpetrati andavano
dalla tortura alla strage, configurandosi come
crimini di guerra analoghi a quelli imputati
ai tedeschi. La base giuridico-legislativa sulla
quale i delitti fascisti furono giudicati fu
però nettamente diversa. Mentre i criminali tedeschi
furono giudicati dai tribunali militari sulla
base del codice penale militare di guerra, i
criminali fascisti furono giudicati in massima
parte da tribunali civili sulla base del diritto
penale ordinario e, soprattutto, sulla base dell'apposita
legislazione elaborata ai fini dell'epurazione,
che poggiava sui decreti luogotenenziali n. 159
del 27 luglio 1944 e n. 142 del 22 aprile 1945.
Tale legislazione riconduceva le varie tipologie
di reato - fra cui alcune comprendenti crimini
di guerra come "rastrellamenti"; "arresti, percosse,
sevizie"; "uccisioni di partigiani o civili"; "partecipazione
a plotoni di esecuzione" - alla categoria più generale
di "collaborazione col tedesco invasore".
A giudicare i "delitti
fascisti" furono l'Alta corte di giustizia, attiva
dal settembre 1944 all'ottobre 1945 e, soprattutto,
le Corti straordinarie d'Assise e le Sezioni
speciali delle Corti d'Assise, che operarono
dal maggio 1945 al 31 dicembre 1947. L'Alta corte
di giustizia, che avrebbe dovuto perseguire i
maggiori responsabili dei crimini fascisti, svolse
in totale 16 processi con 99 imputati e comminò 4
condanne a morte, 6 ergastoli, 3 condanne a 30
anni e altre a pene minori. Fra le persone condannate
figuravano funzionari di polizia, banchieri,
generali e diplomatici. Solo pochi furono accusati
di crimini di guerra veri e propri. Fra questi
l'ex questore di Roma Pietro Caruso, che aveva
partecipato alla compilazione delle liste delle
vittime delle Fosse Ardeatine, condannato a morte
e fucilato a Roma nel settembre 1944. E Pietro
Koch, capo famigerato di una banda fascista responsabile
di innumerevoli delitti a Roma, Firenze e Milano,
anch'egli condannato a morte e fucilato nel giugno
1945. Ma il grosso dei processi fu svolto dalle
Corti straordinarie d'Assise e poi dalle Sezioni
speciali delle Corti d'Assise, organi speciali
della magistratura ordinaria con un collegio
di giudici popolari scelti dai Comitati di liberazione
nazionale e dunque molto "sensibili" alle istanze
di giustizia diffuse nel paese nell'immediato
dopoguerra. Tali organi posero sotto processo
oltre 20 mila fascisti, emanarono quasi seimila
condanne, fra cui circa 500 sentenze capitali
e decine di ergastoli. Delle condanne a morte
91 furono effettivamente eseguite. Mancano dati
su scala nazionale riguardo alla tipologia dei
reati sanzionati. Per capire quanti di essi si
potessero configurare come crimini di guerra,
può essere utile prendere un caso significativo
come quello della Corte speciale d'Assise di
Milano. Qui il 17 per cento delle sentenze riguardò il
reato di rastrellamento, il 13 per cento arresti,
percosse e sevizie, il 7 per cento uccisioni
di partigiani o civili, l'1 per cento partecipazione
a plotoni di esecuzione. La parte numericamente
più significativa delle sentenze, circa il 30
per cento, puniva le delazioni, ovvero un reato
non ascrivibile fra i crimini di guerra.
Gran parte dei processi
furono condotti nel 1945, quando era ancora molto
diffuso nel paese un forte risentimento nei confronti
dei fascisti. A partire dall'inizio del 1946
l'azione punitiva contro i collaborazionisti
cominciò a subire un rallentamento. Molte condanne
di primo grado furono annullate dalla Corte di
cassazione e le sentenze mitigate. Già nel giugno
1946, come noto, Palmiro Togliatti, Ministro
della Giustizia e leader del Partito comunista,
promulgò un'amnistia generale che, in nome della "riconciliazione
nazionale", portò rapidamente alla liberazione
della maggior parte dei fascisti allora in carcere
sotto condanna o in attesa di giudizio. Su 12
mila fascisti imprigionati, 7 mila furono rimessi
in libertà entro il 31 luglio 1946. Nel luglio
dell'anno successivo ne rimanevano dietro le
sbarre circa duemila. Nel 1952 ne restavano soltanto
266. Una nuova amnistia concessa il 19 novembre
1953 estese i benefici della legge anche a quei
fascisti che si erano dati alla latitanza e liberò praticamente
tutti i detenuti. Tale inversione di tendenza
nella politica di punizione contro i fascisti
ebbe un'accelerazione dopo la sconfitta elettorale
delle sinistre dell'aprile 1948. Fra il 1948
e il 1950 una serie di processi contro alcuni
dei maggiori responsabili delle violenze perpetrate
durante la guerra civile dagli uomini della Repubblica
sociale terminarono con sentenze oltremodo benevole.
Nel febbraio 1949, il comandante della Decima
Mas, Junio Valerio Borghese, imputato di responsabilità dirette
in 43 omicidi, fu condannato a 12 anni di reclusione,
ma ottenne immediatamente la libertà grazie ad
un condono. Nel maggio 1950 il comandante supremo
delle forze militari di Mussolini, maresciallo
Rodolfo Graziani, fu condannato da un tribunale
militare a 19 anni di prigione. Anche Graziani
poté tuttavia usufruire di un condono molto favorevole,
che gli consentì di lasciare la prigione appena
tre mesi dopo la sentenza.
La benevolenza dimostrata
dai giudici ordinari nei confronti dei criminali
fascisti soprattutto dopo il 1948 corrisponde
a quella manifestata a partire grossomodo dallo
stesso periodo dai giudici militari nei confronti
dei criminali di guerra tedeschi. Analoga ad
esempio risulta la concessione delle attenuanti
per atti di valore e per le ferite di guerra.
Netta risulta però la differenza se si considera
la prima fase dell'azione giudiziaria contro
i collaborazionisti (1945-46), caratterizzata
da migliaia di processi e da severe condanne.
Spicca soprattutto la presenza di condanne a
morte contro collaborazionisti, a fronte di una
loro totale mancanza relativamente ai criminali
di guerra tedeschi.
Questo punto merita un
approfondimento. La normativa su cui si basavano
i procedimenti per collaborazionismo prevedeva
l'estensione anche agli imputati civili delle
norme del codice penale militare di guerra, come
ad es. l'art. 51 ("aiuto al nemico"), che prescrivevano
la pena di morte. L'art. 185 ("violenza con omicidio
contro privati cittadini") del codice penale
militare di guerra, base giuridica dei procedimenti
contro i criminali di guerra tedeschi, rimandava
invece per le pene da comminare al codice penale
comune. Poiché una legge dell'agosto 1944 aveva
abolito da questo codice la pena di morte che
rimaneva però applicabile in base al codice militare,
si creò una significativa distinzione fra i colpevoli
di collaborazionismo punibili con la pena di
morte in base all'ordinamento giuridico militare
e i tedeschi colpevoli di crimini di guerra per
i quali le pene erano invece applicate sulla
base della legislazione ordinaria da cui era
stata abolita la pena capitale.
La possibilità di imporre
quest'ultima ai criminali di guerra tedeschi
fu discussa nell'autunno del 1947, in fase di
istruttoria del processo contro Kappler, fra
la Procura generale militare, il Ministero della
Giustizia e il Ministero degli Esteri. Sia la
Procura generale militare sia il Ministero di
Grazia e Giustizia sostennero la possibilità di
applicare la pena di morte nella circostanza
in cui l'imputato avesse violato più volte l'art.
185, meritando più di un ergastolo. In questo
caso sarebbe infatti scattato l'art. 54 del codice
penale militare che prevedeva l'applicazione
della pena di morte in presenza di più condanne
all'ergastolo. Il Ministero degli Esteri mostrò invece
di propendere per l'inapplicabilità della sentenza
capitale. Fu questo il punto di vista che si
impose. A spingere Palazzo Chigi, allora sede
degli Esteri, in questa direzione furono non
solo ragioni giuridiche ma anche e soprattutto
ragioni di opportunità politica. Subito dopo
la condanna a morte comminata a Kesselring nel
maggio 1947 dal tribunale militare britannico,
l'ambasciata inglese aveva contattato il Ministero
per chiedere se il Maresciallo tedesco avrebbe
potuto ricevere una sentenza capitale da un tribunale
italiano. Le autorità britanniche si erano valse
della risposta negativa ricevuta dagli italiani
per motivare la commutazione della pena di morte
in ergastolo concessa poco dopo a Mältzer, von
Mackensen e Kesselring. A sua volta, Palazzo
Chigi aveva prontamente sollecitato Londra affinché applicasse
lo stesso trattamento, ovvero la commutazione
della pena capitale in ergastolo, a quattro cittadini
italiani condannati a morte da corti britanniche,
tre dei quali accusati di crimini di guerra.
La manovra messa in atto dal Ministero degli
Esteri spiega l'altrimenti sorprendente mancanza
di reazioni ufficiali italiane alla notizia della
commutazione della pena a favore di Kesselring
e degli altri generali tedeschi e anche la silente
passività di quasi tutta la stampa nazionale.
Ancora una volta la preoccupazione per la salvaguardia
dei criminali di guerra italiani prevalse sulla
volontà di punizione dei criminali tedeschi.
Alla fine, l'unico criminale di guerra tedesco
giustiziato per crimini commessi in Italia risulta
essere stato il generale Anton Dostler, responsabile
dell'uccisione di un commando americano
a La Spezia, condannato a morte dalle autorità statunitensi
e giustiziato il 1 dicembre 1945. Nessun tedesco
ha pagato con la vita per gli omicidi commessi
contro italiani.
L'"armadio della vergogna" e
la ripresa dei processi contro i criminali di
guerra tedeschi negli anni novanta
La particolare "soluzione" italiana
in merito ai procedimenti contro i crimini di
guerra tedeschi è venuta alla luce nel 1994,
allorché il procuratore militare Antonino Intelisano,
alla ricerca di vecchi atti giudiziari del processo
Kappler, si è imbattuto in un armadio sigillato
e con le ante rivolte verso le pareti. L'armadio,
ben presto noto come l'"armadio della vergogna",
conteneva centinaia di fascicoli di denunce e
indagini giudiziarie su crimini di guerra compiuti
dalle forze di occupazione tedesche in Italia
e in parte anche da unità della Repubblica sociale
italiana. I fascicoli risultavano "provvisoriamente
archiviati" dalla Procura Generale Militare nel
gennaio 1960. L'occasione per le ricerche di
Intelisano era stata la preparazione del processo
contro l'ex-ufficiale delle SS Erich Priebke,
membro dello stato maggiore di Kappler. Priebke
aveva partecipato alla compilazione delle liste
delle vittime delle Fosse Ardeatine e ucciso
personalmente alcuni dei condannati. Scoperto
in Argentina da un collaboratore di Simon Wiesenthal,
era stato estradato in Italia nel 1995. Il primo
processo a suo carico, svoltosi presso il tribunale
militare di Roma, si concluse il 1 agosto 1996
con un proscioglimento dell'imputato, che suscitò le
indignate proteste di larga parte dell'opinione
pubblica. Il Ministro della Giustizia Giovanni
Maria Flick fece tuttavia arrestare immediatamente
Priebke con la motivazione di un'imminente richiesta
di estradizione della Germania. Dopo che il giudizio
di primo grado fu annullato dalla Corte di Cassazione,
Priebke fu processato di nuovo presso il tribunale
militare di Roma e condannato il 22 giugno 1997
a 15 anni di reclusione. A seguito di un ricorso,
si è giunti ad un nuovo procedimento, con cui
la Corte militare di appello il 7 marzo 1998
ha confermato il verdetto di colpevolezza e ha
rafforzato la pena, condannando l'imputato all'ergastolo.
A Priebke sono stati concessi gli arresti domiciliari.
Frattanto un'indagine
interna condotta dall'organo di autogoverno della
giustizia militare, il Consiglio della magistratura
militare, faceva luce sulla vicenda dell'"archiviazione
provvisoria" dei fascicoli sulle violenze e le
stragi nazifasciste rinvenuti da Intelisano.
La scelta di concentrare tutto il materiale d'indagine
presso la Procura generale militare era stata
presa nel 1945 dall'allora procuratore generale
Umberto Borsari, d'accordo con il governo De
Gasperi. Dei circa duemila fascicoli raccolti,
solo 20 erano stati regolarmente inviati nell'immediato
dopoguerra alle competenti procure militari territoriali
perchè procedessero contro i responsabili dei
crimini di guerra. Tutti gli altri fascicoli
erano stati viceversa indebitamente trattenuti
presso la Procura generale militare, fino a che
il 14 gennaio 1960 l'allora Procuratore generale
militare Enrico Santacroce aveva disposto la
loro "provvisoria archiviazione", ricorrendo
ad un procedimento inesistente nell'ordinamento
italiano e dunque illegale. Fra il 1965 e il
1968 circa 1250-1300 fascicoli erano stati poi
trasmessi alle procure militari sul territorio.
Ma si trattava dei fascicoli contenenti soltanto
atti contro ignoti, in cui mancava completamente
l'indicazione degli autori del reato, e dunque
inutilizzabili ai fini dell'apertura di un procedimento.
L'"abusivo trattenimento degli atti da parte
della Procura Generale Militare" veniva ricondotto
dal Consiglio della magistratura militare a motivi
di natura politica. Si faceva infatti riferimento
alla decisione presa nell'ottobre 1956 dal Ministro
della Difesa Paolo Emilio Taviani e dal Ministro
degli Esteri Gaetano Martino di bloccare la richiesta
di estradizione di cittadini tedeschi preparata
da una procura militare italiana che stava istruendo
un procedimento contro i responsabili delle stragi
di militari italiani a Cefalonia e a Corfù. La
decisione era stata presa per non mettere in
difficoltà l'alleato tedesco, da poco entrato
a far parte della NATO, impegnato in un progetto
di riarmo delle proprie forze armate, contro
il quale agiva una forte opposizione interna
ed internazionale. In realtà, come si è visto,
la cura dei rapporti italo-tedeschi aveva agito
contro il regolare corso della giustizia già all'indomani
della nascita della Repubblica federale tedesca,
con l'accordo segreto del novembre 1950 che aveva
portato alla liberazione di numerosi criminali
di guerra tedeschi.
La scoperta
dell'"armadio della vergogna" aveva comunque
l'effetto di rimettere in moto la giustizia.
Fra il novembre 1994 e il maggio 1996 venivano
infatti trasmessi alle procure militari competenti
695 fascicoli, di cui 280 rubricati quali procedimenti
contro ignoti, per lo più militari tedeschi ma
anche fascisti italiani, e 415 riguardanti invece
militari identificati, in maggioranza tedeschi
e in parte uomini dei reparti della Repubblica
sociale italiana. Nella maggior parte dei casi
le procure hanno dovuto dichiarare il definitivo
non luogo a procedere per prescrizione del reato
o perché gli indagati nel frattempo erano deceduti.
In alcuni casi però si sono potuti riaprire i
procedimenti contro presunti criminali di guerra
ancora in vita. Poiché la Legge fondamentale
tedesca di fatto impedisce la possibilità di
una loro estradizione (condizionata al consenso
dell'interessato), si sono potuti svolgere in
Italia solo dei processi in contumacia. Così il
tribunale militare di Torino nel 1999 ha condannato
all'ergastolo i due ex-ufficiali delle SS, Theo
Saevecke e Friedrich Siegfried Engel, nel periodo
1943-45 rispettivamente a capo della Polizia
di sicurezza e del Servizio di sicurezza a Milano
e a Genova. Contro Saevecke, che nel dopoguerra
aveva ricoperto in Germania incarichi di prestigio
fino alla nomina a vicecapo della polizia di
sicurezza di Bonn, la Procura di Osnabrück ha
aperto un procedimento giudiziario nell'autunno
2000, poi archiviato in seguito alla morte dell'indagato
avvenuta nel dicembre 2000. Engel è stato a sua
volta processato nel 2002 dalla Corte di Assise
di Amburgo, che lo ha condannato a sette anni
di reclusione per omicidio, giudicandolo però non
passibile di arresto. Dopo che sia il pubblico
ministero sia la difesa hanno chiesto una revisione
del processo, la corte di giustizia federale
ha annullato il giudizio del tribunale di Amburgo
e nel giugno 2004 ha dichiarato un definitivo
non luogo a procedere.
Ai due processi condotti
dal tribunale militare di Torino è seguito quello
del tribunale militare di Verona contro l'ex-SS
di origine ucraina Mischa Seifert, una delle
guardie del campo di concentramento di Bolzano.
Riconosciuto colpevole della morte di 18 persone,
nel novembre 2000 Seifert è stato condannato
all'ergastolo in contumacia. Il governo italiano
ha avanzato un'istanza di estradizione al Canada,
dove Seifert risiede da anni. Il successo della
richiesta italiana è condizionato alla revoca
all'imputato della cittadinanza canadese, su
cui ancora le autorità di Ottawa non si sono
pronunciate. La serie di processi aperta dalla
scoperta dei fascicoli insabbiati è infine continuata
col procedimento istruito dal tribunale militare
di La Spezia contro i responsabili della strage
di Sant'Anna di Stazzema, rimasta fino ad oggi
impunita. Iniziato nel giugno del 2004, il processo
si è concluso nel giugno 2005 con la condanna
all'ergastolo in contumacia di dieci SS già appartenenti
alla XVI divisione Panzergrenadier.
Il caso italiano mostra
dunque una doppia anomalia: il numero estremamente
limitato di processi condotti nell'immediato
dopoguerra e la ripresa di un'azione giudiziaria
intensa ma tardiva, dopo alcuni sporadici (anche
se importanti) processi condotti fra gli anni
Settanta e i primi anni novanta, quali il processo
di Trieste contro i responsabili delle violenze
e delle uccisioni compiute alla Risiera di San
Sabba, quello di Bologna contro Schintelholzer
e Fritz, quello infine contro il sottufficiale
tedesco Lehnigk-Emden, responsabile della strage
di Caiazzo. Dopo il fortuito ritrovamento dell'"armadio
della vergogna", si sta dunque tentando oggi,
a cinquant'anni dalla fine della guerra, di svolgere
finalmente quei processi per tanto tempo impediti
dalla ragion di Stato e di ristabilire in questo
modo la giustizia negata. Allo stesso tempo si
sta cercando di far luce sulle responsabilità politiche
che hanno permesso l'insabbiamento delle inchieste.
A questo scopo il Parlamento italiano ha istituito
nel 2003 una commissione d'inchiesta per chiarire
definitivamente motivi e responsabilità dell'occultamento
dei fascicoli. La commissione terminerà i suoi
lavori entro la fine della legislatura, nei primi
mesi del 2006. La vicenda della punizione dei
criminali di guerra tedeschi è dunque ancora
lontano dal rappresentare una storia passata.
Troppo intenso è il coinvolgimento dei sopravvissuti
e dei familiari delle vittime dei crimini tedeschi.
Troppo rilevante è inoltre il significato politico
della questione dei crimini nazifascisti per
l'identità delle forze che ancora in Italia si
richiamano all'antifascismo.
I processi ai criminali di guerra tedeschi
nell'opinione pubblica e nel discorso politico.
Riflessioni conclusive
L'opinione pubblica italiana
ha seguito con grande partecipazione emotiva
i principali processi contro criminali di guerra
tedeschi tenuti in Italia: il processo contro
Mältzer e von Mackensen (1946), quello contro
Kesselring (1947), quelli contro Kappler (1948)
e contro Reder (1951), e infine il processo contro
Priebke negli anni Novanta. Quasi sotto silenzio
sono invece passati i processi minori, di cui
si stenta a trovare eco sulle pagine della stampa.
L'attenzione e il coinvolgimento sono stati certamente
più forti in quelle regioni dell'Italia centro-settentrionale
che più di altre hanno sofferto lutti e sofferenze
provocati dall'occupazione tedesca. Sentimenti
fortemente radicati nel paese si sono manifestati
anche nelle vibrate proteste seguite nel 1952
alla liberazione di Kesselring e poi, come già ricordato,
in occasione della fuga di Kappler, della scarcerazione
di Reder e del giudizio di primo grado su Priebke.
A muovere gli animi in queste occasioni sono
stati non solo il ricordo delle stragi ancora
vivo in vasti settori della popolazione, ma anche
la memoria della lotta combattuta contro "il
Tedesco" coltivata da tutte le forze eredi dell'antifascismo.
Queste nel dopoguerra hanno edificato e celebrato
una memoria della seconda guerra mondiale basata
sull'esaltazione della Resistenza quale lotta
di liberazione nazionale contro il "tedesco invasore
e il fascista traditore", la quale si è imposta
come memoria collettiva dominante, grazie anche
all'opera delle istituzioni della Repubblica.
Come è stato rilevato da Antonio Missiroli, il
retaggio della comune battaglia condotta contro
l'"oppressore" tedesco, con il ricordo bruciante
delle sofferenze da questo causate agli italiani,
ha rappresentato nel tempo uno dei principali
elementi di coesione fra le diverse forze antifasciste,
pur schierate a lungo su fronti politici contrapposti.
A partire dagli anni Ottanta,
e in maniera più evidente negli anni Novanta
e all'inizio del nuovo millennio, tale memoria
della Resistenza è stata posta sotto accusa e
contestata con progressiva intensità sia sul
piano storiografico sia sul piano politico, in
questo caso da attori interessati ad un radicale
rinnovamento dell'assetto politico e istituzionale
del paese e delle sue basi di legittimazione.
In particolare, si è manifestato l'intento di
screditare e delegittimare il Partito comunista
e i partiti sorti poi dal suo scioglimento attraverso
una critica serrata e incalzante nei confronti
della Resistenza e dell'antifascismo, ovvero
di quei pilastri sui quali il PCI aveva cercato
di fondare nel dopoguerra la propria legittimità democratica.
Erede di una memoria anti-antifascista profondamente
sedimentata nel paese, quest'azione, delineatasi
negli anni Ottanta in concomitanza con le prime
proposte di riforma della costituzione in senso
presidenziale avanzate dal leader del Partito
socialista Bettino Craxi, si è sviluppata successivamente
in forma più incalzante allorché alla guida del
paese è giunta per due volte, nel 1994 e nel
2001, una coalizione di centro-destra. Se da
un lato la crisi della cosiddetta Prima Repubblica
aveva visto all'inizio degli anni Novanta il
collasso di tutti i partiti storici che avevano
dato vita al CLN (DC, PSI, PCI, PLI), dall'altro
lato la vittoria elettorale della coalizione
guidata da Silvio Berlusconi sanciva l'affermazione
di due nuovi soggetti politici privi di radici
nell'antifascismo (Forza Italia e Lega Nord)
e addirittura quella di una compagine come il
MSI-AN, poi AN, i cui legami con la tradizione
del neofascismo italiano rimanevano robusti.
Non stupisce che queste forze politiche abbiano
sviluppato un attacco massiccio, tuttora in corso,
alla memoria della Resistenza "egemonizzata" dai
comunisti e all'antifascismo accusato di essere
un valore ormai sorpassato, di ostacolo alla
formazione di una identità nazionale capace di
unire gli italiani al di là dei vecchi steccati
prodotti dalla guerra. Al posto della memoria
della Resistenza si è così cercato di promuovere
una memoria nazionale "riconciliata" fondata
sulla presunta pari dignità storica e morale
di fascisti e antifascisti. Si tratta di una
dura lotta per l'egemonia culturale, che si gioca
sul terreno conteso della memoria storica.
Messe alle strette dall'offensiva
politico-culturale della destra, le forze legate
alla tradizione antifascista, di matrice sia
liberale che cattolica e socialista, hanno trovato
alla metà degli anni novanta coesione e capacità di
reazione proprio grazie alla riattivazione della
memoria delle stragi naziste. In questo, un elemento
di svolta ha rappresentato il processo contro
Priebke. Le indignate reazioni popolari suscitate
dal giudizio di primo grado, espressione di un
sentimento spontaneo ampiamente diffuso, sono
state nondimeno efficacemente utilizzate per
rianimare e rilanciare una memoria della guerra
che il passare del tempo e l'iniziativa degli
avversari stavano velocemente disgregando. Il
processo contro Priebke e gli altri processi
successivamente condotti dalle procure militari
italiane hanno così avuto una doppia funzione:
quella diretta di riportare giustizia dopo tanti
anni a centinaia di vittime (e di familiari delle
vittime) della violenza nazista perseguendo i
colpevoli di crimini rimasti fino ad allora impuniti
e quella indiretta, sopra descritta, di rianimare
la memoria della Resistenza sottoposta all'offensiva
di avversari particolarmente accaniti. Da questo
punto di vista l'azione giudiziaria si configura
come un fattore non secondario nel confronto
politico in atto per la ridefinizione della memoria
storica e dell'identità nazionale.
Se ripristinare una giustizia
per tanti anni negata va senz'altro considerata
un'azione meritoria ancorché tardiva, rianimare
la memoria della Resistenza e dell'antifascismo
unicamente facendo perno sul ricordo delle stragi
naziste e sulle reazioni emotive che da lì scaturiscono
risulta certamente un'azione efficace ma non
priva di alcuni limiti. Sarebbe auspicabile infatti
che nella coscienza storica del paese trovasse
posto non solo la memoria dei crimini nazifascisti
subiti, ma anche il ricordo dei crimini di guerra
commessi da militari e civili italiani contro
popolazioni straniere aggredite, etiopiche, libiche,
greche, albanesi, jugoslave e russe, non meno
incolpevoli dei civili trucidati dai tedeschi
alle Fosse Ardeatine, a Marzabotto o a Sant'Anna
di Stazzema.
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