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Se i giudici italiani avessero accettato di trasformare la loro routine processuale accogliendo la proposta dei difensori di fare del caso singolo di una ragazza un affaire collettivo, con il quale portare alla luce, una volta per tutte, la tremenda condizione delle donne costrette alla clandestinità dell’aborto, si sarebbe certamente risparmiato del tempo, il dibattito parlamentare durato anni e che porta alla codifica di una nuova legge solo nel 1978, sarebbe stato più incisivo e rispettoso per le donne, meno legato alle logiche di equilibrio tra partiti. Di certo, l’opinione pubblica avrebbe potuto disporre di una base di conoscenza e di una consapevolezza ben diversa sull’argomento aborto.
Ma così non è stato. Mentre nell’aula di Bobigny si fa lezione di economia, di statistica, di scienze, di psichiatria, nell’aula di Padova si parla di mestruazioni, di uteri, di cannule, di tamponi, di emorragie, vagine, sonde e tavoli da cucina. Ciò che resta di Gigliola Pierobon alla fine del processo è un corpo a pezzi e una sentenza di colpevolezza. Marie Claire Chevalier ne esce invece “intera”, torna nel suo mondo e il suo nome resta legato ad una battaglia vinta, non ad un processo contestato e umiliante [Pierobon 1974, 67]. Riprendere in mano oggi la memoria difensiva preparata nel 1973 dagli avvocati Guidetti Serra e Todesco fa render conto chi legge di quanto lontana fosse effettivamente, in quel momento, la consapevolezza da parte dei giudici italiani della condizione delle donne nella piaga della clandestinità, lontani anni luce da quelli francesi che giudicarono il caso Chevalier.
Tutta la prima parte della memoria è improntata alla costruzione di basi solide per l’ammissione dei testi - il ricorso al diritto costituzionale e ai trattati europei ha lo scopo di far rendere conto i giudici dei confini ampi entro cui ci si vuole muovere per inquadrare questo caso: confini che scavalcano i codici nazionali e sono informati del dibattito internazionale anche a livello giurisprudenziale. Senza nominarlo, sono le caratteristiche dell’affaire che si vogliono mettere in luce: la socializzazione del caso singolo, la necessità che esso si faccia veicolo per modificare una legge i cui esiti investono in maniera ingiusta la collettività; infine l’importanza di ogni esperienza, di ogni sapere, di tutte le voci che compongono il racconto, affinché ci si possa formare su quello specifico argomento un’opinione il più possibile aderente alla realtà concreta più che ad una verità in senso astratto. Invece le testimonianze -più di trenta e tutte adeguatamente motivate - vengono giudicate negativamente e l’affaire Pierobon si chiude prima ancora di iniziare. Gigliola è rea confessa e la legge è stata infranta. Questo è tutto ciò che interessa i giudici. Non importa se verrà condannata in base ad un Codice penale che viola palesemente i diritti costituzionali.
La memoria degli avvocati difensori appare informata del caso francese, anzi lo cita apertamente e il panorama che viene delineato è piuttosto ampio intorno alla questione aborto: la tesi principale degli avvocati è che le donne si trovano di fatto nell’«impossibilità di scelta» di fronte ad una gravidanza, per cui, se dicessero sì a quel figlio, si troverebbero di fatto impossibilitate a garantire la sua e la loro sopravvivenza. Sono circostanze oggettive quelle che spingono quindi il più delle volte le donne alla «scelta negativa», dicono gli avvocati, cosa che non diminuisce anzi acuisce la sofferenza personale e il dolore profondo.
Gli avvocati concludono che nel caso in cui una donna sia costretta a tenere il bambino e ad allevarlo nelle circostanze di indigenza e costrizione di cui sopra, non potrà che verificarsi per quel bambino «l’inserimento in un progredente vortice dal quale non c’è via di uscita se non verso il riformatorio il carcere e l’ospedale psichiatrico» […] «Si allevano in questo modo», conclude il paragrafo «i destinati alla sotto-occupazione, all’emigrazione, al carcere, agli istituti psichiatrici». La memoria della Guidetti Serra e di Todesco scatta dunque una fotografia molto precisa e dettagliata della condizione negativa e tragica[185] delle donne in Italia, che non offre scampo a chi, come Gigliola Pierobon, vive ai margini, nella precarietà.
Si profila in queste parole lo scenario del piccolo paese, del pregiudizio, della trasgressione di quella morale tradizionale che di fatto ordina la vita della gente, anche quella dell’imputata: «L’aborto era una necessità che la vita mi imponeva», dice. Possibilità economiche modestissime quelle della sua famiglia a San Martino di Lupari, che le hanno impedito di studiare, di sapere, di fare scelte diverse da quelle che ha fatto. Impossibile per lei decidere della vita di un figlio. Deve per forza decidere per la sua «morte», per salvare sé stessa.
Nella seconda parte del documento, dedicata più specificatamente all’ancoraggio giuridico degli argomenti trattati, vengono citati più volte alcuni articoli della Costituzione, specialmente il 2 e il 3, che determinerebbero l’incostituzionalità dell’art. 546 del Codice penale, in quanto esso «priva la donna di quei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», cosa che invece la Costituzione garantisce ad ogni cittadino senza «distinzione di sesso» (e meglio ancora sarebbe «senza discriminazione di sesso» sottolineano gli avvocati).
L’illegittimità costituzionale della «pena di aborto» è il punto forte di Todesco che sottolinea come in questo momento storico l’art. 546 non abbia riscontro di fatto nella coscienza della popolazione italiana, riferendosi ad un interesse «tutela della stirpe» di fatto cancellato dall’ordinamento vigente. La rimessa degli atti alla Corte Costituzionale sarà infatti la richiesta finale dell’avvocato, anch’essa però rigettata. Nell’ultima parte dello scritto i difensori richiedono la nomina di un nuovo perito di parte esperto in ginecologia, non per eseguire una nuova quanto inutile e umiliante indagine sul corpo di Gigliola, quanto piuttosto per «conoscere il momento in cui tecnicamente possa considerarsi perfezionato il ciclo procreativo […]; se i mezzi usati nel caso in esame siano da considerarsi idonei al raggiungimento del fine; se considerato il decorso successivo non si giustifichi anche l’ipotesi di aborto spontaneo sul quale si inserisca pure attività abortiva, però non causalmente decisiva».
Secondo i difensori è indispensabile riesaminare tutta la documentazione in possesso dei giudici per capire se è plausibile sostenere - come estrema ratio - la tesi dell’aborto spontaneo, cosa che farebbe cadere le accuse per tutti gli imputati al processo. Si tratta di una parte della memoria non così innovativa e propositiva come le altre, ma che si adegua e mostra di conoscere bene il sentire generale tradizionale e il modo di ragionare di una giustizia che, chiamata in precedenti processi ad esprimesi in merito a casi di aborto, aveva risolto con la formula dell’assoluzione «perché il fatto non sussiste», dichiarando indisponibili le prove scientifiche di un aborto realmente avvenuto. Contestualmente, viene chiesta dagli avvocati difensori anche una perizia relativamente alle capacità di intendere e di volere della loro cliente che, al momento dei fatti, era minorenne. Nuovamente, si tratta di manovre cautelative, messe in atto allo scopo di lasciare aperte tutte le porte per l’assoluzione da parte di chi conosce bene le pieghe di un sistema giuridico impostato essenzialmente sulle prove e sull’imputato «che deve discolparsi», in cui il contesto resta invisibile e l’opinione pubblica non può di fatto esercitare alcuna pressione.
[185] «Non sono la sola ad aver subito tale violenza. Questo è un affare privato che è diventato un processo pubblico contro noi tutte […] se non fai il figlio vai in prigione, se lo fai nessuno ti dà una mano, niente di gratuito, niente assistenza, né medici, né ospedale. 5000 lire al mese per il primo anno di vita del figlio e 2500 nei sei seguenti. E’ questo il diritto alla maternità? Il mio processo è il processo a chi ha fatto queste leggi» [Pierobon 1974, 69].