Storicamente. Laboratorio di storia
Contraddizioni dell'articolo 29 della Costituzione italiana

Una società naturale, dunque preesistente lo Stato, non può fondarsi su un istituto giuridico determinato dallo Stato stesso quale è il matrimonio. Questa contraddizione fu più volte rilevata già in sede di sottocommissione da molteplici esponenti di diverse forze politiche, dalla destra di Mastrojanni per l'Uomo Qualunque a Calamandrei per gli autonomisti-azionisti, dai liberali di Emanuele Orlando a tutti i socialisti. Lo stesso presidente della commissione, il democristiano Umberto Tupini, affermò che l'espressione

Per quanto riguarda le analisi dei costituzionalisti, già il Nuovo Digesto Italiano del 1957 notava l'assoluta incongruenza del primo comma, poiché «l'idea di una società naturale - che è un istituto di diritto naturale - non può essere congiunta al matrimonio, che è un istituto di diritto positivo». Mentre la prima proposizione del comma stabilisce un limite costituzionale alla competenza legislativa dello Stato in materia di famiglia, la seconda restringe il riconoscimento dello status familiare alla sola famiglia legittimata dallo Stato stesso. «In altre parole - afferma Pisapia -, la Costituzione riconosce come società naturale la famiglia legittima, ma non riconosce come società naturale la famiglia semplicemente naturale».

Spostandoci dalle definizioni agli effetti giuridici, la contraddittorietà iniziale si moltiplica ogni qual volta bisogna adottare interventi legislativi negativi o premiali - come ad esempio il diritto alla casa. Nell'intervento del costituzionalista Roberto Bin al convegno Le famiglie nella Costituzione. Che cosa non dice l'articolo 29. Trucchi e manipolazioni nel dibattito pubblico (Roma, Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, 21 febbraio 2007) tali contraddizioni vengono esaminate in tutta la loro incongruenza, dimostrando sul piano pragmatico come il primo comma dell'art. 29 costituisca letteralmente un «ossimoro». Particolarmente stridente è il contrasto tra il riconoscimento dei rapporti familiari verticali tra genitori e figli indipendentemente dallo status coniugale dei primi e il non riconoscimento dei rapporti orizzontali tra gli stessi genitori.

D. Pisapia, voce Famiglia - Diritto Privato, in Nuovo Digesto Italiano, vol. VII, Utet, Torino, 1965, 48-52.
R. Bin, Radice di un ossimoro, in «Studium Iuris» 10 (2000), 1066 e ss., testo disponibile all'indirizzo http://www.famiglienellacostituzione.it/spunti/bin_ossimoro.html.