Storicamente. Laboratorio di storia

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Germano Maifreda, “I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia nell'Italia moderna”

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Germano Maifreda, "I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia nell'Italia moderna", Torino, Einaudi, 2014, pp. 360

Uno degli obiettivi principali della ricerca di Germano Maifreda è quello di riportare su un terreno di discussione problemi quali «il tema delle presunte ricadute negative dell'azione del Sant'Officio sulla realtà economica della penisola e sulla sua apertura internazionale» (16). L'aspetto più importante della proposta di Maifreda consiste nelle fonti analizzate: la contabilità che frequentemente veniva inviata dalle sedi locali a Roma e il metodo con cui queste fonti sono lette da uno studioso di storia socio-economica.

Il volume è suddiviso in due parti generali: nella prima, l'autore si sofferma sulle tappe che portarono, dopo la costituzione dell'Inquisizione romana nel 1542, all'organizzazione economica dei tribunali di fede e le modalità con cui si cercò di rendere operativo il sistema inquisitoriale, accordando una sezione comparativa con le inquisizioni iberiche; nella seconda vengono affrontati aspetti più specifici sul rapporto fra "economia" dell'Inquisizione e dinamiche repressive attraverso particolari casi processuali. Le due parti sono declinate in sette capitoli, anche se l'ultimo, dedicato alle comunità ebraiche, pur riprendendo gli spunti dell'intero volume, si può considerare un apparato assestante.

La tesi di fondo viene sviluppata dall'autore attraverso una serie di ricostruzioni storiche, economiche, giuridiche ed ecclesiologiche: passaggi funzionali alla didascalia del testo, ma, allo stesso tempo, acute riflessioni con ampi margini di approfondimento. Le stesse fonti contabili su cui viene svolta la ricerca perdono quel senso asettico che spesso si avverte incontrandole negli archivi. La sequenza di numeri, analizzata nell'arco dei secoli, diventa essenziale per comprendere il funzionamento del tribunale di fede e il suo radicamento nella società del tempo. Ad esempio, attraverso la contabilità è possibile constatare come durante il periodo più difficile per l'Inquisizione romana, nel ventennio che va dalla sua istituzione alla definitiva sconfitta di ogni forma di eterodossia, non vi fu un'adeguata organizzazione finanziaria. L'obbiettivo si iniziò a realizzare con il pontificato di Pio V, assegnando a diverse sedi inquisitoriali delle pensioni ricavate dalle entrate delle mense vescovili di alcune diocesi. Emblematico che all'indomani della chiusura del Concilio di Trento si vennero a intaccare le risorse economiche dell'episcopato a favore dei tribunali di fede, distraendo risorse indispensabili per realizzare il disegno tridentino: l'autore mette in relazione questi due aspetti cercando di evidenziarne la criticità. Alle entrate ordinarie che vennero garantite per le sedi inquisitoriali locali non corrispose la possibilità di incrementare gli introiti economici per i singoli inquisitori che vi esercitavano la carica. Roma, con lo scopo di inglobare i tribunali di fede nella società, dettò un codice etico a cui gli inquisitori dovettero attenersi. L'inquisitore, come un imprenditore, aveva il compito di amministrare la sede inquisitoriale cercando di mantenere un equilibrio economico, poteva fare degli investimenti con gli utili per garantire delle risorse future al tribunale, ma mai per arricchirsi personalmente: la comunità non doveva avere la percezione di un tribunale che procedeva per avidità. Inoltre, parte delle entrate ordinarie, andavano ridistribuite nel territori circostanti a supporto delle sedi inquisitoriali che erano prive di risorse economiche stabili. L'autore, per spiegare gli effetti di una confisca in causis fidei, porta come esempio la condanna del nobile Paolo Camillo Balsamo, giudicato eretico nel 1571 dall'Inquisizione ambrosiana e fuggito a Ginevra. L'aspetto più originale risiede nell'analisi condotta da Maifreda sulle fasi processuali che precedono la confisca dei beni, ossia sulla descriptio del patrimonio del condannato che prelude alla sua apprensione. Le autorità preposte all'esecuzione di queste procedure preliminari erano le magistrature secolari con collaboratori laici. Nella fase della descriptio il notaio era tenuto a stabilire con precisione i beni posseduti dal condannato a die commissi criminis attraverso una minuziosa indagine, con interrogatori e ispezioni, in un continuo rapporto dialettico con il tribunale di fede. Il tutto corredato da quell'alone di sospetto che poteva trasformare una semplice operazione commerciale in una forma di complicità con l'eretico; allora un cavallo acquistato a una cifra inferiore rispetto al valore di mercato, poteva far ricadere il sospetto di complicità sull'acquirente o sul venditore, soprattutto se quel cavallo era servito a Balsamo per scappare a Ginevra. Gli attori chiamati in causa in queste fasi non erano solo le autorità ecclesiastiche o secolari. Conoscenti, amici, parenti o interlocutori finanziari potevano essere interrogati per conoscere le operazioni economiche condotte dal condannato e quando questi aveva abbandonato l'ortodossia; da quel momento in poi i suoi beni sarebbero stati confiscati. Un sistema di mercato così insicuro ed esposto a dissoluzioni non poteva concorrere con le coeve piazze del nord Europa, dove le libertà di scambio erano garantite e al centro degli interessi delle compagini governative. Il volume è ricco di casi che rendono molto chiaro il quadro socio-economico e confessionale del tempo; le ricostruzioni sono supportate da rimandi archivistici e bibliografici molto precisi. La tesi di base può essere discussa, tuttavia alcuni assunti si possono considerare dei punti fermi in virtù del metodo storico-scientifico utilizzato da Maifreda: «Essi [donne e uomini] furono così trasformati in testimonianze viventi del potere superiore, detenuto dai tribunali confessionali, tra cui la certezza dei diritti di proprietà, la perpetuazione del sistema successorio e il legame fra unitarietà patrimoniale e identità familiare, che una grave condanna poteva spezzare per sempre» (188).